COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 142 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Piano Di Conca Avverso Ammenda Di € 300,00 E Squalifica Allenatore Rossi Moreno Fino Al 1132011 (C.U. N° 34 Del 1022011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 142 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Piano Di Conca Avverso Ammenda Di € 300,00 E Squalifica Allenatore Rossi Moreno Fino Al 1132011 (C.U. N° 34 Del 1022011) Propone rituale reclamo il Piano di Conca avverso i due provvedimenti in oggetto comminati dal G.S.T. di Lucca con articolata motivazione, almeno in ordine all’ammenda. In particolare la sanzione pecuniaria è stata comminata per persone estranee nel recinto spogliatoi che cercavano di aggredire il,D.G., e la squalifica all’allenatore non ha motivazione in quanto inferiore al mese di squalifica (29 giorni) e quindi non motivabile, né reclamabile. L’esame del reclamo verte quindi unicamente sulla sanzione pecuniaria. In sostanza il Piano di Conca, con breve reclamo, nega che vi fossero estranei nel recinto spogliatoi, e gli unici presenti sarebbero stati, oltre alle persone in lista, solo il custode del campo. Le offese sarebbero state solo indirizzate all’assistente di parte della squadra avversaria, in reazione ad un gesto offensivo di quest’ultimo. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. La squalifica all’allenatore essendo non reclamabile per le ragione suddette, non viene presa in esame. Quanto alla sanzione pecuniaria l’arbitro conferma che all’interno del recinto spogliatoi vi erano 5-6 persone oltre a quelle indicate dalla società (che non erano tra coloro che avevano tentato di aggredirlo), conferma altresì le offese, anche se non può dire se fossero in reazione ad un gesto dell’assistente di parte avversario, poiché non ha potuto vedere tale gesto. I comportamenti a carico del Piano di Conca sono pertanto confermati e, all’esame della congruità, meritevoli della sanzione già inflitta, la quale va quindi confermata. P.Q.M. La C.D. non prende in esame il reclamo nella parte relativa alla squalifica dell’allenatore, respinge per il resto confermando l’ammenda, dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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