COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 128 stagione sportiva 2010/2011 Gara Gracciano – Valdarbia Calcio (3-2) del 31/01/2011. Campionato di Promozione. In C.U. n.51 del 3/2/2011 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 128 stagione sportiva 2010/2011 Gara Gracciano – Valdarbia Calcio (3-2) del 31/01/2011. Campionato di Promozione. In C.U. n.51 del 3/2/2011 C.R.T. Reclama la società Gracciano avverso la squalifica fino al 18/04/2011 inflitta dal G.S. al calciatore Landolfi Alessandro “Per avere offeso il D.G. ed averlo contestualmente urtato con le mani sul proprio petto, all’altezza del petto, facendolo indietreggiare di circa venti centimetri. Dopo la notifica lo offendeva nuovamente”. La reclamante basa il gravame contestando la qualificazione giuridica delle frasi profferite dal calciatore inquadrandole in un comportamento irriguardoso ma non offensivo. Per quanto attiene il contatto con l’arbitro tiene a precisare che è stato di minima importanza e che il calciatore, vista la posizione delle sue braccia, si trovava non in una posizione di offesa, bensì in uno stato difensivo. Chiede di essere udita e, in relazione al petitum sanzionatorio, auspica una riduzione della sanzione ed una commutazione da tempo a giornate. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma il primo scritto evidenziando la non veridicità di quanto affermato dal calciatore in ordine alla sua posizione di difesa in quanto non vi era alcun motivo perché lo stesso si sentisse minacciato. All’udienza del giorno 11/03/2011, l’Avv. Giotti, quale difensore della società, ha ribadito i termini del reclamo anche alla luce del supplemento di rapporto arbitrale. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il gravame. Il Collegio rileva che, al di là dei sofismi giuridici, le frasi pronunciate dal Landolfi rivestano il carattere dell’offesa. Per quanto attiene l’urto avvenuto fra il calciatore e l’arbitro appare evidente che lo stesso è stato provocato dal primo in virtù del fatto che il D.G. è indietreggiato. Appare altresì evidente che il colpo inferto all’arbitro è da considerarsi di bassa intensità anche perché, se così non fosse stato, la sanzione inflitta sarebbe stata ben maggiore nel suo ammontare. Per quanto attiene la commutazione della squalifica a tempo in squalifica a giornate di gara il Collegio rileva, ancora una volta, l’impossibilità di tale modifica. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it