COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 164 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S.D. Jolly Montemurlo avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato l’allenatore Settesoldi Simone con una squalifica fino al 09/04/2011. C.U. n. 56 del 3/3/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 164 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S.D. Jolly Montemurlo avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato l’allenatore Settesoldi Simone con una squalifica fino al 09/04/2011. C.U. n. 56 del 3/3/2011. Per aver rivolto al D.G. una frase irriguardosa, uscendo dalla propria area tecnica, l’allenatore della società Jolly Montemurlo veniva allontanato dal terreno di gioco. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica fino al 9/4/2011 ( un mese e sei giorni). Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la società in oggetto. Quest’ultima nega che il proprio tesserato abbia pronunciato una frase offensiva nei confronti dell’arbitro. Frase che, comunque, il D.G. non avrebbe potuto sentire, stante la notevole distanza che lo separava dalla panchina. Inoltre la reclamante afferma che l’area tecnica non era neanche delineata dalle righe bianche e pertanto non capisce come abbia fatto l’arbitro a giudicare lo spazio relativo all’area tecnica. Chiede, infine,un supplemento di rapporto ed un confronto con il D.G. Per quanto concerne la richiesta di confronto con il D.G. questa non può trovare riscontro, in quanto non previsto dalle carte federali. Relativamente al supplemento di rapporto l’arbitro conferma che l’area tecnica non era delimitata da alcuna riga ma dichiara che, al momento della violenta protesta, il tesserato in questione si trovava sulla linea laterale del campo. Contesta invece l’assunto che si trovasse lontano dalla panchina e che pertanto non poteva udire la frase irriguardosa pronunciata nei suoi confronti. Il D.G. afferma che si trovava a circa 8/10 metri dalla linea di fondo e che la frase contestata veniva pronunciata in modo assolutamente distinguibile, stante il tono alto e la veemenza con la quale veniva proferita. Dall’esame degli atti emerge in maniera evidente la responsabilità del sig. Simone Settesoldi. L’arbitro ha dichiarato di aver perfettamente udito la frase irriguardosa e che per quanto concerne l’area tecnica l’allenatore del Jolly Montemurlo doveva essere in grado di valutare ad occhio le misure che delimitano una area tecnica ( 1 metro lateralmente dalla fine della panchina e 1 metro prima dell’inizio della linea laterale). La sanzione del G.S. appare congrua rispetto ai fatti contestati. P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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