COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 150 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo U.S.D. Pistoia Calcio Avverso Squalifica Calciatore Amantini Manuel Per 5 Gg. (C.U. N° 53 Del 1722011)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
150 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo U.S.D. Pistoia Calcio Avverso Squalifica Calciatore Amantini Manuel Per 5 Gg. (C.U. N° 53 Del 1722011)
Propone rituale reclamo il Pistoia Calcio avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Per aver colpito al volto un calciatore avversario, provocando fuoriuscita di sangue dal naso”.
La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, nega recisamente che il calciatore abbia inteso usare violenza verso un giocatore avversario. Descrive infatti l’episodio come un momento di concitazione dovuto ad uno scontro di gioco, ed anzi asserisce che fu proprio l’Amantini a subire il fallo (seguito da una punizione a suo favore) e nel frangente con gesto scomposto il calciatore colpì con una gomitata del tutto involontaria l’avversario.
Lamenta la società che, nonostante entrambi i calciatori siano stati espulsi, mentre l’Amantini è stato sanzionato con 5 gg. di squalifica, all’avversario sono state comminate solo tre giornate.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.
I fatti addebitati al Pasquini sono confermati dal D.G. anche nel supplemento, lo stesso D.G. conferma che il colpo era stato inferto in reazione ad un fallo subito, ma non involontariamente con un gesto scomposto, bensì mediante un volontario pugno che procurava lesioni al naso dell’avversario, che veniva portato anche al pronto soccorso.
La ricostruzione fornita dalla reclamante pertanto non trova riscontro, se non parziale, in quanto riferisce il D.G.
Il gesto dell’Amantini è grave e riconducibile perfettamente al quella condotta violenta, aggravata da conseguenze lesive per la quale il CGS prevede una sanzione minima di 5 giornate di squalifica.
Il disvalore tra la sanzione comminata all’altro giocatore trova fondamento nelle evidenti diverse conseguenze che i due atti violenti hanno procurato all’avversario.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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