COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 155 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della Polisportiva Sulpizia avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Minelli Niccolò fino all’11/04/2011. C.U. n. 54 del 24/02/2011.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
155 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della Polisportiva Sulpizia avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Minelli Niccolò fino all’11/04/2011. C.U. n. 54 del 24/02/2011.
Sul finire della gara “ ASD Santafiora – Polisportiva Sulpizia” il calciatore Minelli Niccolò veniva allontanato dal terreno di gioco per aver pronunciato frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro e per averlo urtato,contrapponendosi mento contro mento, senza procurargli danni fisici. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica pari ad un mese e 18 giorni.
Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la Polisportiva Sulpizia, lamentandosi della eccessiva severità della sanzione. La reclamante non nega le proteste ma dichiara che il contatto con il D.G. è stato assolutamente casuale. Infatti secondo la società il giocatore, correndo verso l’arbitro per protestare contro una sua decisione tecnica, sarebbe inciampato a causa del fondo estremamente scivoloso del terreno di gioco. Subito dopo il contatto il calciatore si sarebbe scusato con l’arbitro. Pertanto alla luce delle considerazioni sopra riportate e invocando la giovane età del giocatore oltre la mancanza di provvedimenti disciplinari in passato, la società chiede una riduzione della sanzione.
L’arbitro nel supplemento di rapporto non aggiunge alcuna considerazione nuova rispetto a quanto descritto nel rapporto gara.
La lettura degli atti del procedimento portano a definire in maniera incontestabile la responsabilità del tesserato in questione. Certamente il contatto con l’arbitro è avvenuto a causa dello slancio con il quale il giocatore si avvicinava al D.G. per protestare. Ma anche il G.S. ha tenuto conto di tale circostanza nell’emanare la sanzione reclamata, altrimenti quest’ultima sarebbe stata certamente più severa. Pertanto non ci sono i presupposti per poter determinare una riduzione della sanzione.
P.Q.M.
Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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