COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 171 Stagione sportiva 2010-2011Oggetto: Reclamo della S.S.D. Massetana Calcio

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 171 Stagione sportiva 2010-2011Oggetto: Reclamo della S.S.D. Massetana Calcio Con lettera racc. datata 07.03.2011 il Presidente della società Massetana Calcio, sig. Stefano Bolici, espone quanto avvenuto prima dello svolgimento della gara di campionato tra la stessa Massetana e la società Argentario, valevole per il campionato di seconda categoria, girone G. In particolare, il Presidente, più che proporre reclamo avverso un provvedimento di giustizia, denuncia il comportamento del Dir. Acc. della SSD Argentario, sig. Terramoccia Andrea, il quale, a suo dire, gli avrebbe rivolto frasi offensive e minacciose. Il tutto si svolgeva alla presenza dell’arbitro Ferrieri, del Dir. Acc. Giuliano Vannuccini e del calciatore Cheli Elia. Denunzia, altresì, il sig. Bolici, senza tuttavia identificane gli autori, il comportamento tenuto dai giocatori della SSD Argentario i quali a fine gara reiteravano le offese nei suoi confronti. Il sig. Bolici, infine, conclude il proprio esposto chiedendo l’applicazione della massima punizione federale nei confronti dei responsabili, la sanzione della vittoria a tavolino per 3 a 0 in ragione del comportamento tenuto dalla compagine della SSD Argentario e l’autorizzazione federale per procedere in sede di giustizia ordinaria nei confronti del sig. Terramoccia Andrea. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, rileva che il reclamo si presenta privo dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per poter essere preso in esame: provvedimento, soccombenza, reclamo motivato. L’art. 33, comma 6, C.G.S. recita: “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. La C.D.T.T. tuttavia, in considerazione dei fatti denunziati dal presidente della società Massetana, sig. Stefano Bolici, delibera di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza. P.Q.M. la C.D.T.T. dichiara inammissibile il reclamo, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di sua specifica competenza.
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