COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI JUNIORES PROVINCIALI 166 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo del calciatore Covitto Lorenzo in proprio avverso la squalifica inflitta dal G.S. Grosseto fino al 23.02.2012 (11 mesi e 21 giorni) (C.U. n. 40 del 02.03.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI JUNIORES PROVINCIALI 166 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo del calciatore Covitto Lorenzo in proprio avverso la squalifica inflitta dal G.S. Grosseto fino al 23.02.2012 (11 mesi e 21 giorni) (C.U. n. 40 del 02.03.2011) Propone reclamo a questa C.D.T. il calciatore Covitto Lorenzo in proprio avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Grosseto fino al 23.02.2012 (11mesi e 21 giorni) poiché durante lo svolgimento della gara di campionato del 19.02.2011 tra Maglianese e Castiglione della Pescaia “colpiva da tergo il D.G. con un calcio nel sedere, provocandogli momentaneo dolore, per poi tentare di nascondersi nel gruppo degli altri calciatori per non essere individuato dall’arbitro: cosa peraltro vana in quanto il D.G. immediatamente giratosi distingueva il responsabile annotandone il numero di maglia”. Il reclamante impugna il provvedimento sopraindicato contestando la propria responsabilità in ordine ai fatti ascrittigli. A tal riguardo, riconosce che il fatto “grave e deprecabile” si è effettivamente verificato, ma, contrariamente a quanto sostenuto dal D.g., l’autore del gesto è da individuare in un compagno di squadra il quale, essendo minorenne, non ha potuto rilasciare una dichiarazione di colpevolezza, non avendo ottenuto il relativo consenso da parte dei genitori. Il calciatore, inoltre, rileva che il D.G. in sede di refertazione non ha individuato con certezza colui che lo ha colpito da dietro, e che nel caso di mancata individuazione del soggetto responsabile dell’accaduto è sempre il capitano ad essere sottoposto a misura sanzionatoria fintantoché non viene comunicato il nominativo del reo. Precisa inoltre l’aver al termine della gara, dopo aver verificato che il proprio nominativo era stato inserito tra l’elenco dei giocatori espulsi, di essersi recato presso lo spogliatoio del D.G. per chiedere chiarimenti in merito, dove quest’ultimo testualmente ha affermato “ora non so chi è stato se te o l’altro”. Il reclamante conclude il proprio ricorso chiedendo l’annullamento della sanzione, con conseguente richiesta di approfondimento di indagine, essendo stata comminata ingiustamente nei suoi confronti. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, respinge il reclamo. Il D.G. con il supplemento di rapporto inviato a questa Commissione il 11.03.2011 ha confermato quanto dichiarato nel referto di gara. In particolare, ha individuato senza alcuna margine di dubbio nel calciatore Covitto Lorenzo il soggetto ritenuto responsabile della condotta illecita, descrivendone minuziosamente la condotta: “al momento che mi sentivo arrivare un calcio nel sedere procurandomi un momentaneo dolore, mentre mi giravo per vedere chi era stato, il n. 2 Covitto Lorenzo cercava di nascondersi tra una colonna e i suoi compagni per non farsi riconoscere….invece oltre a riconoscerlo gli vedevo il numero dietro la maglia”. La precisa e dettagliata versione dei fatti fornita dal D.G. consente di escludere la possibilità che altri soggetti diversi dal reclamante possano essere ritenuti responsabili in ordine al fatto contestato. Conseguentemente, il Collegio ritiene che alcun provvedimento debba essere adottato nei confronti del capitano della Polisportiva Maglianese e, parimenti, di negare la richiesta per un approfondimento d’indagine. Il giudizio di congruità cui viene sottoposta la sanzione irrogata dal G.S. Grosseto consente di ritenere la stessa coerente con precedenti decisioni assunte da questa G.S. (v. C.U. n. 59/2011 pag. 2029 - Priori Federico). P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; -conferma la sanzione comminata al calciatore Covitto Lorenzo fino al 23.02.2012 (11mesi e 21 giorni), - dispone l’addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it