COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 162bis Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Vaianese Avverso Squalifica Dell’allenatore Magnolfi Marco Fino Al 24 Maggio 2011 (C.U. N° 54 Del 2422011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 162bis Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Vaianese Avverso Squalifica Dell’allenatore Magnolfi Marco Fino Al 24 Maggio 2011 (C.U. N° 54 Del 2422011) Propone rituale reclamo la A.s.d. Vaianese avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Entrava indebitamente in campo offendeva un A.A. e gli organi arbitrali. Allontanato, offendeva anche il D.G.. A fine gara persisteva nel comportamento offensivo verso il sopraccitato A.A.”. Nel chiedere una riduzione della sanzione la reclamante non contesta che l’allenatore si sia comportato in modo non regolamentare, ma afferma che la protesta, pur veemente sia stata contenuta nei limiti, senza travalicare in comportamenti ingiuriosi. Tali argomentazioni venivano ribadite nel corso dell’audizione personale del 25 marzo 2011 dal delegato della società. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. La reclamante non contesta i fatti, ma tenta solo di attenuarne la portata sanzionatoria escludendo la offensività del comportamento non regolamentare del proprio tesserato. Osserva la C.D. come il D.G. nel supplemento di rapporto confermi in toto gli episodi che riguardano il Magnolfi, tuttavia nella rilettura di quanto attribuito all’allenatore si ritiene che il comportamento del medesimo sia stato eccessivamente sanzionato. Infatti la “sommatoria” dei comportamenti, ovvero l’entrata indebita, il comportamento offensivo reiterato, sono da ritenersi vincolati dalla continuazione, appare quindi più equa una squalifica di mesi due. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Magnolfi Marco fino al 24 aprile 2011, dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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