COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 172 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della Polisportiva San Clemente Reggello avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Pinzani Andrea per cinque gare. C.U. n. 42 del 16/03/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 172 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della Polisportiva San Clemente Reggello avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Pinzani Andrea per cinque gare. C.U. n. 42 del 16/03/2011. Alla fine del primo tempo della gara “ U.S. Affrico – Polisportiva San Clemente Reggello”, valevole per il campionato juniores provinciale – gir. B, il calciatore in oggetto colpiva con una violenta testata al volto un giocatore avversario. Alla notifica del provvedimento di espulsione offendeva il D.G. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di cinque giornate. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la Polisportiva San Clemente, contestando che il proprio tesserato abbia colpito con una testata un giocatore avversario. Secondo la reclamante al momento dell’uscita dal terreno di gioco, anche per lo spazio alquanto esiguo del corridoio che riporta agli spogliatoi, si formava un raggruppamento di calciatori di entrambe le squadre che cominciavano a discutere tra loro in maniera piuttosto vivace ma senza mai arrivare a contatti fisici. In tale frangente, sempre secondo la reclamante, l’arbitro notificava il cartellino rosso a due calciatori, compreso il tesserato in questione, che evidentemente apparivano tra i più nervosi. A tal proposito la società afferma che il Pinzani non si rendeva nemmeno conto di essere stato espulso e che di tale provvedimento gli veniva data notizia all’interno dello spogliatoio. Secondo la società di San Clemente la ricostruzione dell’arbitro appare alquanto incongruente in quanto se il proprio tesserato avesse colpito con una testata al volto un giocatore avversario, si sarebbe sicuramente scatenata una rissa,stante la confusione e lo stretto spazio a disposizione per rientrare nello spogliatoio. La società nega anche le offese. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro ribadisce quanto già descritto in sede di referto, sottolineando come l’animata discussione tra i calciatori avveniva nello spazio compreso tra il terreno di gioco ed il campo per destinazione e non nello spazio antistante gli spogliatoi. L’arbitro ribadisce di aver distintamente visto il calciatore in questione colpire con una violenta testata al volto un avversario, senza però causargli conseguenze fisiche. Conferma che alla notifica del cartellino rosso il giocatore si avvicinava a lui in maniera minacciosa e lo offendeva. Esaminati gli atti questa C.D. ritiene provati i fatti contestati al calciatore in questione, stante il contenuto dei rapporti arbitrali. Per quanto concerne la sanzione essa appare correttamente dimensionata rispetto ai fatti contestati al giocatore: 1) la condotta violenta; 2) le offese. Per entrambe le contestazioni sono stati applicati i minimi edittali previsti dal C.G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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