COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 160 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società GSD Oratorio Don Bosco avverso i seguenti provvedimenti: a)ammenda di € 250,00 nei confronti della società GSD Oratorio Don Bosco; b)inibizione nei confronti di Corsini Michele fino 11.05.2011 (due mesi e mezzo); c)inibizione nei confronti di Ceccarelli Marina fino 11.04.2011 (un mese e mezzo); d)inibizione nei confronti di Pinelli Pietro fino al 11.04.2011 (un mese e mezzo); e)squalifica per due gare del calciatore Pinelli Luca; f)squalifica per una gara dei calciatori Grassi William e Pinelli Luca; inflitti dal G.S.T (C.U. n. 54 del 24.02.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 160 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società GSD Oratorio Don Bosco avverso i seguenti provvedimenti: a)ammenda di € 250,00 nei confronti della società GSD Oratorio Don Bosco; b)inibizione nei confronti di Corsini Michele fino 11.05.2011 (due mesi e mezzo); c)inibizione nei confronti di Ceccarelli Marina fino 11.04.2011 (un mese e mezzo); d)inibizione nei confronti di Pinelli Pietro fino al 11.04.2011 (un mese e mezzo); e)squalifica per due gare del calciatore Pinelli Luca; f)squalifica per una gara dei calciatori Grassi William e Pinelli Luca; inflitti dal G.S.T (C.U. n. 54 del 24.02.2011) Propone tempestivo reclamo la società GSD Oratorio Don Bosco nella persona del Presidente, sig.ra Ceccarelli Marina, avverso i provvedimenti inflitti dal G.S.T. che qui di seguito si trascrivono: a)ammenda di € 250,00 nei confronti della GSD Oratorio Don Bosco “per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. Per aver consentito a persone indicate in distinta ad accedere allo spogliatoio ove venivano messe in atto vivaci contestazioni ed azioni intimidatorie verso il D.G.”; b)inibizione nei confronti di Corsini Michele fino al 11.05.2011 (due mesi e mezzo) perché “a fine gara assumeva contegno ripetutamente irriguardoso ed intimidatorio verso il D.G. al quale ostruiva l’uscita dallo spogliatoio”; c)inibizione nei confronti di Ceccarelli Marina fino al 11.04.2011 (un mese e mezzo) perché “a fine gara assumeva contegno intimidatorio verso il D.G. al quale ostruiva l’uscita dallo spogliatoio”; d)inibizione nei confronti di Pinelli Pietro fino al 11.04.2011 (un mese e mezzo) perché “a fine gara assumeva atteggiamento passivo di fronte alle contestazioni verso il D.G. e quindi chiedeva allo stesso di non riportare in referto i fatti accaduti”; e)squalifica per due gare nei confronti di Pinelli Pietro perché “a fine gara assumeva atteggiamento provocatorio verso il D.G.”; f)squalifica per una gara nei confronti di Grassi William e Pinelli Luca “per recidiva in ammonizione IV infrazione” La reclamante sostiene l'insussistenza delle violazioni disciplinari comminate a carico dei tesserati e della società ricorrente in quanto, a suo dire, durante l’incontro del 20.02.2011 valevole per il Campionato Allievi Regionali tra l’Oratorio Don Bosco e la Sporting Massese, il Direttore di gara - sig. Manfredi Giacomo della Sezione di Carrara - poneva in essere una condotta tale da integrare gli estremi della violazione dell’art. 1 C.G.S. e dell’art. 40, comma 1 e 3 lett. c) del Regolamento A.I.A. Nello specifico, la reclamante afferma che l’arbitro avrebbe rivolto al calciatore Pinelli Luca un’espressione offensiva, riguardante le presunte nobili gesta esercitate dalla di lui madre, e che, una volta giratosi verso il pubblico, avrebbe mimato un rapporto sessuale orale. A sostegno della propria tesi la reclamante allega una serie di dichiarazioni sottoscritte da alcuni spettatori che denunziano un atteggiamento ostile da parte dell'arbitro, assolutamente non consono al ruolo ricoperto. Il presidente della società Don Bosco contesta, inoltre, di aver pronunciato parole offensive nei confronti del D.G. e di aver fatto ingresso nello spogliatoio di quest'ultimo. Sostiene, invero, di aver atteso l'arbitro al solo fine di ricevere spiegazioni in merito al comportamento tenuto sul terreno di giuoco. Rileva, altresì, lo stesso presidente come la versione dei fatti fornita dall’arbitro con il referto di gara sia volta a giustificare una situazione divenuta ostile solo per effetto della sua stessa condotta, ritenendo, peraltro, apodittica e non dimostrata la provenienza delle frasi irriguardose ai sostenitori dell’Oratorio Don Bosco, in ragione del fatto che la tribuna era occupata da sostenitori di entrambe le compagini, e non veriteria ed ai limiti del diffamatorio l’affermazione circa il fatto che il sig. Pinelli Pietro avrebbe chiesto al sig. Manfredi di non riportare quanto accaduto. Proposta quest’ultima che, oltre a viziare il regolare e sereno svolgimento della gara in questione, ha offeso il prestigio di una società storica del calcio giovanile toscano che ha vinto più volte la classifica meritocratica della FIGC come miglior scuola calcio della Provincia di Massa Carrara. In ragione di tali fatti la società allega al reclamo anche un esposto alla Procura Federale della FIGC allo scopo di far accertare ai competenti Organi federali la condotta del D.G., sig. Manfredi, sotto il profilo delle violazioni ipotizzate. Conclude la reclamante chiedendo - in tesi - l’annullamento dei provvedimenti impugnati, in ipotesi, la riduzione delle sanzioni inflitte, ponendo l’attenzione sul danno che i provvedimenti emessi sulla base delle risultanze del referto arbitrale contestato potrebbero cagionare alla stessa società, in quanto verrebbe maturarsi la preclusione prevista dal Comunicato Ufficiale n. 27 del 14.10.2010. In chiusura, chiede il differimento della discussione del reclamo all’esito degli accertamenti compiuti dalla Procura Federale, invocando l’audizione del Presidente, del Dirigente Giuseppe Bertelloni, del Guardalinee sig. Michele Corsini e del calciatore Luca Pinelli. All’udienza del 25.03.2011 è presente il Presidente della società Oratorio Don Bosco, sig.ra Ceccarelli Marina, ed il suo difensore, Avv. Cristiano Baroni del Foro di Lucca, ai quali viene data lettura del supplemento di rapporto redatto dal D.g. Il presidente della società conferma quanto indicato nel reclamo, ribadendo che nessuna offesa veniva pronunciata, ma che il suo intento era solo quello di chiedere lumi all'arbitro in ordine alle offese da quest’ultimo rivolte ad un calciatore. Presa la parola, l’avv. Baroni richiama i pregressi comportamenti della società in ordine alla disciplina sportiva e la sua importanza in campo sociale, rilevando inoltre il danno che la società potrebbe subire a seguito della sanzione comminata poiché, se confermata, precluderebbe l’accesso al campionato regionale allievi. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, rileva quanto segue.In via preliminare: il reclamo è parzialmente inammissibile. Il reclamo è stato proposto dalla società GSD Oratorio Don Bosco a firma del Presidente, sig.ra Ceccarelli Marina, in una veste nella quale la stessa si trovava, seppur temporaneamente, priva dei poteri di rappresentanza della società. Con la decisione di primo grado, infatti, il Giudice Sportivo ha inflitto alla sig.ra Ceccarelli Marina la sanzione della inibizione fino alla data del 11.04.2011; provvedimento di inibizione che a mente dell’art. 19, comma 2, C.G.S. così recita: “ La sanzione della inibizione comporta in ogni caso: a)il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; b)il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; c)il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d)il divieto a partecipare a riunione con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza UEFA.”. L'assenza di siffatti poteri in capo al Presidente non consente allo stesso di poter impersonare la società ed i suoi tesserati dinanzi all'Organo di Giustizia e, conseguentemente, di poter legittimamente esercitare una qualsiasi attività in ambito federale, se non quella relativa al diritto di impugnativa del provvedimento in questione riferibile alla sua persona. Per le considerazioni sopraesposte, il Collegio procede pertanto all'esame della vicenda in punto di fatto e di diritto con esclusivo riferimento al provvedimento di inibizione comminato al Presidente - sig.ra Ceccarelli Marina - fino al 11.04.2011 (un mese e mezzo), non prima di aver pronunciato il diniego alla richiesta di differimento della discussione del reclamo all’esito degli accertamenti compiuti dalla Procura Federale, in ragione della diversa natura e dei differenti tempi di perfezionamento delle procedure in questione. Il reclamo è infondato. La tesi difensiva della reclamante viene smentita dalle precisazioni offerte dal D.G. con il supplemento di rapporto al quale la normativa di riferimento tributa il carattere di prova privilegiata. L'arbitro, infatti, ha confermato l'atteggiamento intimidatorio ed ostruzionistico posto in essere dal presidente della società, sig.ra Ceccarelli Marina, precisando che “Il fatto è durato all'incirca 10 minuti durante i quali mi era ostruita l'uscita dallo spogliatoio: la sig.ra Ceccarelli Marina, il dirigente non identificato, il sig. Michele Corsini...stavano sulla porta e mi impedivano l'uscita dallo spogliatoio...rincaravano maggiormente il tono e la dose delle accuse dicendomi “adesso lei fa anche l'arrogante stando a lamentarsi per 5 minuti che perde Lei domattina riceverà una denuncia”, aggiungendo poi “che in questa occasione la sig.ra Ceccarelli ed il dirigente non identificato avevano fatto ingresso nel mio spogliatoio, precedentemente erano sulla soglia dello spogliatoio in posizione comunque tale da impedirmi di allontanarmi dal terreno di gioco, e si rivolgevano a me ad alta voce creando un maggior clima di tensione.... Fallito ogni mio tentativo di riportare alla calma le persone coinvolte, vedendo quest'ultime ostinate nelle intenzioni di trattenermi nello spogliatoio costringendomi a porgere le scuse al giocatore Pinelli ed ai suoi genitori, e non avendo inoltre la possibilità di abbandonare il campo sportivo, lasciavo sfogare la sig.ra Ceccarelli ed il dirigente non identificato nelle loro accuse....”. Nessun pregio assume la documentazione allegata al reclamo. A tal proposito, si rileva - ai sensi dell'art. 35 C.G.S. - l'inammissibilità delle dichiarazioni testimoniali allegate dalla reclamante a supporto della propria tesi difensiva. Per quanto la reclamante cerchi di avvalorare la propria versione dei fatti con le suddette dichiarazioni (peraltro, fatta eccezione per il sig. Del Popolo Attilio, non supportate da documento d'identità n.d.r) le prove per testimoni sono consentite solo nell'ipotesi contemplata dall'art. 40 e ss. C.G.S., riguardante il “Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica”. Le stesse, comunque, seppur totalmente prive di valore nel presente procedimento, potranno, se del caso, risultare utili alla Procura Federale per l'accertamento dei fatti. Il Collegio, infatti, dinanzi alla gravità delle dichiarazioni contenute nel ricorso ed in ragione degli ulteriori elementi forniti dalla reclamante non può esimersi dall'ordinare un approfondimento di indagine, disponendo l'invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. In relazione ai fatti ascritti, la sanzione inflitta dal G.S.T. al presidente della società Oratorio Don Bosco - sig.ra Ceccarelli Marina - risulta essere stata equamente irrogata in relazione ai criteri costantemente applicati da questa G.S. P.Q.M. la C.D.T.T. 1. dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento: 1. dell'ammenda di € 250,00 nei confronti alla società GSD Oratorio Don Bosco; 2. di inibizione nei confronti del dirigente Corsini Michele fino al 11.05.2011 (due mesi e mezzo); 3. di inibizione nei confronti di Pinelli Pietro fino al 11.04.2011 (un mese e mezzo); 4. di squalifica nei confronti di Pinelli Luca per due gare; 5. di squalifica nei confronti di Grassi William e Pinelli Luca per una gara; 2. respinge il reclamo avverso il provvedimento di inibizione nei confronti di Ceccarelli Marina 3. dispone l’addebito della tassa di reclamo. 4. ordina la trasmissione degli atti di causa alla Procura Federale per quanto di competenza.
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