COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” 170 stagione sportiva 2010/2011 Gara Resco Reggello vs Laurenziana (3-1) del 6/3/2011. Campionato Allievi B. In C.U. n.41 del 9/3/2011 Delegazione Provinciale di Firenze.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B”
170 stagione sportiva 2010/2011 Gara Resco Reggello vs Laurenziana (3-1) del 6/3/2011. Campionato Allievi B. In C.U. n.41 del 9/3/2011 Delegazione Provinciale di Firenze.
Reclama la società Laurenziana avverso la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Terranova Paolo il quale “a fine gara offendeva e minacciava l’assistente di parte della società Resco Reggello. Veniva quindi a violenta colluttazione con lo stesso, fino a che venivano separati grazie all’intervento dei dirigenti di entrambe la squadre”.
La reclamante non contesta i fatti, tuttavia precisa che il proprio tesserato ha reagito ad una provocazione ricevuta dall’assistente di parte il quale, a sua volta, poneva in essere una violenta reazione fisica.
Chiede una riduzione della sanzione e di essere udita.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure.
All’udienza del 25/03/2011 i rappresentanti della parte reclamante depositavano la copia di un certificato medico attestante le lesioni subite dal proprio tesserato, ribadendo che lo stesso ha reagito verbalmente alle offese ricevute ed ha avuto sostanzialmente la peggio nella colluttazione successiva nella quale è stato parte passiva.
Nel merito confermava il contenuto del reclamo.
La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
Il Collegio esaminato il rapporto di gara ed il suo supplemento, che si ricorda hanno valore di prova privilegiata, rileva che il calciatore Terranova ha aggredito verbalmente il suo antagonista e successivamente ha dato vita ad uno scontro fisico con lo stesso.
Nei citati documenti non vengono riportate le motivazioni del gesto del calciatore e quindi non si può affermare con certezza se lo stesso abbia reagito ad una provocazione, come sostiene la reclamante, o meno.
Certo è che i fatti oggi all’esame del Collegio lasciano perplessi per la violenza con la quale sono stati perpetrati e per il fatto che hanno messo di fronte soggetti di età anagrafiche diverse.
Infatti, se da un lato i soggetti più “maturi” dovrebbero, anche per la loro esperienza, cercare di stemperare l’esuberanza dei giovani questi, a loro volta, dovrebbero calmare i “bollenti spiriti” portati da uno scarso controllo della propria personalità.
In punto di quantificazione della sanzione, in virtù da quanto è stato possibile acclarare dalla documentazione in atti, si rileva che la stessa è assolutamente in linea con i fatti contestati.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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