COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 15/ P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Lupo Carlo, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Castelfranco Stella Rossa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 15/ P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Lupo Carlo, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Castelfranco Stella Rossa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.. In occasione di precedente convocazione (14 gennaio c.a) la C.D. rilevava la non avvenuta costituzione del contraddittorio tra le parti per cui disponeva il rinnovo degli atti fissando l’udienza di trattazione per la data odierna. In apertura di dibattimento il Presidente della Commissione, comunica la avvenuta regolare notifica alle parti interessate degli atti propedeutici al dibattimento e dà atto della presenza del Signor Carlo Lupo, assistito dall’Avvocato Alessio Piscini del Foro di Firenze. La Procura Federale, è rappresentata dall’ Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto. Il sig. Carlo Lupo era già stato oggetto del deferimento n. 1574/78/08-09; nell’esame dei relativi atti questa Commissione rilevava che alcuni comportamenti posti in essere durante la sua presidenza della società A.S.D. Castelfranco Stella Rossa fossero avvenuti in violazione ai principi di etica, lealtà e probità previsti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. In conseguenza di ciò rinviava gli atti alla Procura Federale affinché valutasse, nell’ambito della propria specifica competenza, il comportamento tenuto dal Dirigente in esame. Detto Ufficio ha rilevato che dall’esame del verbale della Assemblea della Società Castelfranco Stella Rossa, tenutasi in data 28 maggio 2008, risulta che il Presidente Lupo, pur essendo l’Assemblea andata deserta per l’assenza di tutti i soci, aveva escluso dal Consiglio Direttivo tre Consiglieri “…con effetto immediato ed ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale. Ha proceduto, quindi, al deferimento in esame assumendo che tale comportamento sia stato tenuto dal Lupo per fini ed interessi propri e in assoluto dispregio dello Statuto della Società che rappresentava. Tale comportamento ha integrato la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità riferibili all’attività sportiva, il che ha dato luogo all’attuale deferimento. Così descritti dal Presidente della C.D.T.T. i motivi del provvedimento, il rappresentante della Procura Federale, chiamato a precisare la posizione dell’Ufficio, ritiene che nulla sia da aggiungere all’atto di deferimento notificato, risultando i fatti ascritti al Sig. Lupo dall’esame del verbale dell’assemblea societaria tenuta in data 28/5/2008, allegata agli atti, e dalla applicazione delle norme dello statuto sociale. Ritiene ancora, come da atto di deferimento, che non sia applicabile alla Società la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S. nella considerazione che da parte dei componenti il C.D. sono stati posti in essere tutti gli atti esperibili a difesa della medesima, non ultimo il fatto che il primo procedimento è stato reso possibile proprio dalla denuncia di detti Consiglieri. Chiede pertanto infliggersi al soggetto deferito la sanzione della inibizione per mesi nove. L’Avvocato Piscini, in difesa del Sig. Lupo contesta l’addebito attraverso due argomentazioni in ordine alle quali deposita, con il consenso della Procura Federale e della Commissione, la copia del verbale dell’assemblea tenuta dal Consiglio Direttivo della Società, in data tre aprile 2008, che denota la tensione esistente nell’ambito di tale organo societario. Deposita inoltre l’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci, per la data del 28 maggio 2008, sottoscritto, quale Presidente dal Lupo; il verbale redatto in detta occasione, che evidenzia la presenza di tre Soci: Lupo Carlo, Luca Bagnoli e Lupo Serena, e copia del parere reso dalla LND su richiesta del C.R.Toscana relativamente alla posizione del Lupo in ordine alla condanna subita. Sulla base di tale documentazione evidenzia che, mancando sullo Statuto sociale qualsiasi riferimento alla necessità dell’esistenza di un numero minimo, l’Assemblea è da considerarsi valida ed atta a deliberare. A tale eccezione segue l’affermazione che con il deferimento la Procura compie un intervento non regolamentare nell’ambito delle norme associative. Infatti ritiene che la F.I.G.C. non possa sindacare l’esclusione di un socio dalla compagine sociale costituendo esso fatto interno alla Società soggetto a norme di carattere del tutto privatistico. Il ritenere applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. costituirebbe quindi ingerenza della Federazione in tale ambito. Conclude chiedendo il proscioglimento del Lupo o, in via del tutto subordinata, infliggersi la sanzione minima prevista dall’ordinamento. L’Avvocato Taddeucci Sassolini, intervenendo in proposito, rileva che il principio di lealtà contenuto nell’art. 1 del C.G.S, governa i rapporti tra soci per cui quanto compiuto dal Lupo è vera e propria violazione di tale norma federale. Il Signor Lupo interviene, a sua volta, richiamando i suoi trascorsi nell’ambito sportivo, i sacrifici compiuti per risanare la situazione finanziaria della Società, alla quale ha provveduto attraverso i suoi contatti, e, dopo generiche accuse, conclude evidenziando che il suo comportamento è andato esclusivamente a vantaggio della Società. Chiuso il dibattimento la Commissione passa a decisione. Il deferimento è fondato e da accogliere essendo basato sulla avvenuta violazione, accertata “per tabulas”, dello Statuto sociale che la A.S.D. Castelfranco Stella Rossa ha liberamente assunto. Si osserva, in via preliminare, che non esiste alcun dubbio sul fatto che la conduzione dei lavori del C. di A. di una società calcistica competa al Presidente al quale incombe, principalmente, l’onere di osservare e far osservare, nell’ambito dei provvedimenti da assumere, le norme statutarie sociali che debbono, a loro volta, operare nel pieno rispetto della normativa federale. Nel caso di specie tale fondamentale principio è stato regolarmente disatteso come dimostra l’esame dei verbali del Consiglio di Amministrazione acquisiti nel corso del precedente provvedimento, da cui il presente deferimento trae origine. Infatti tale controllo evidenzia che nel corso della Presidenza del sig. Lupo si è verificata una continua e sistematica commistione di ruoli e di cariche, in evidente violazione delle norme contenute nello Statuto Sociale. Tra essi assume importanza particolare, agli effetti del presente giudizio, quanto avvenuto in occasione dell’ Assemblea dei Soci tenutasi il 28 maggio 2008. La convocazione di detta assemblea faceva seguito alla avvenuta diserzione, come dai verbali sottoscritti dal Presidente Carlo Lupo e Serena Lupo segretaria “ eletta”, delle due precedenti riunioni convocate rispettivamente in data 28 aprile e 19 maggio 2008. Il verbale redatto in data 28 maggio dal Lupo riporta quanto segue “Alle ore 22,00 è stato atteso ancora un’ora per la seconda convocazione e non essendosi presentato nessun socio, si da atto che l’assemblea è andata deserta. Pertanto il Presidente (ndr: non l’assemblea) prende la decisione della DECADENZA DAGLI INCARICHI del Sig. CHESI MAURIZIO per l’art. 11 dello statuto (paragrafo B-C-D) TROIANO MARIO per l’art. 11 dello statuto (paragrafo B-C) e NACCI GIUSEPPE CLAUDIO per l’art. 11 dello statuto (paragrafo B-C). Inoltre il Presidente approva il rendiconto di spesa per la Stagione Sportiva 2007/8 nella somma complessiva di € 181.000,00 già pagati e di una somma residua da pagare di € 23.000,00.” Non vi è dubbio che lo stesso Lupo ha ritenuto non validamente costituita l’assemblea, peraltro invalida anche per la mancanza di titolo del Lupo a convocarla (19 maggio) e presiederla (28 maggio) a norma dell’articolo 22 bis delle N.O.I.F.. Infatti egli ha ricevuto la condanna in sede penale in data 7 aprile 2008; la norma richiamata prevede che i dirigenti in carica decadono dalla stessa qualora si trovino nella condizione di cui all’articolo 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e decadenza). Pertanto dal 7 aprile 2008 il sig. Lupo era decaduto da qualsiasi carica nell’ambito societario (in tal senso anche il parere reso dalla L.N.D. depositato dal difensore). Peraltro si osserva che la revoca dell’incarico ai componenti il Consiglio di Amministrazione può essere disposta unicamente dall’Assemblea dei soci in considerazione del fatto che solo a codesto Organo sociale ne compete la nomina (art. 17 dello Statuto sociale). L’atteggiamento assunto dal Lupo non può che essere quindi un tentativo di procedere nella gestione della Società non già in maniera collegiale, nell’interesse della compagine sociale, quindi nell’ambito della normativa Federale, ma per fini esclusivamente personali. Tentativo, peraltro, operato in maniera maldestra come dimostra il richiamo effettuato dell’ art. 11 dello Statuto sociale, che il Lupo pone alla base del proprio provvedimento. La norma richiamata prevede, facendo seguito a quanto indicato all’articolo 10. .(la qualifica di socio si perde …. ) che “l’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio” Tali norme erano ben conosciute dal Lupo che nell’assemblea tenutasi in data 9 giugno 2008, dopo aver fatto accettare l’ingresso di nuovi soci, metteva a verbale di ritenere“….necessario la sua autosospensione della carica di Presidente in attesa degli esiti delle vicende processuali che lo coinvolgono.” A tali fatti, risultanti dalla documentazione in atti e da quella depositata in questa sede, la difesa imprime, con indubbia suggestiva tesi comunque non condivisibile, un aspetto e un significato diversi. In occasione del precedente deferimento venne acclarata la violazione da parte del Lupo di una norma di carattere procedurale (art. 22 bis N.O.I.F.) strettamente legata all’attività della società sportiva ed alla responsabilità ed immagine del legale rappresentante nell’ambito della normativa federale. L’attività amministrativa interna della società affiliata (ancorchè costituita ed esistente sulla base delle norme civilistiche) alla F.I.G.C., non è sottratta alla normativa federale, come si evidenzia dall’esame dei seguenti articoli: - Statuto: art.7, comma 5,……. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. - Statuto; art. 9, comma 5, ……Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto - C.G.S.: art.1, comma 1,. …. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. I fatti contestati risultano, quindi, provati per cui il deferimento è da accogliere, precisando la Commissione che in tema di graduazione delle sanzioni debba trovare ingresso l’istituto della continuazione rispetto a quanto già contestato al deferito con la decisione assunta in occasione del deferimento indicato in premessa.. P.Q.M. la C.D. delibera di infliggere al Signor Lupo Carlo la ulteriore inibizione per mesi sei, da scontarsi una volta ultimata la sanzione inflitta con il precedente provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 31/09.
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