COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 2 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 24 / P – Stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti Tesserati ed Enti: Calciatori – Marini Andrea, oggi tesserato per la Soc. A.C. Quarrata Olimpia A.S.D., – Galluzzo Matteo, calciatore attualmente svincolato. Ad entrambi viene addebitata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F. e all’art. 10, c. 2 e 4 del C.G.S. ed ancora la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2 e 6, del medesimo Codice. Dirigenti – Bagattini Federico, Presidente della Società A.S.D. Giallo Blu Figline, per la violazione di cui all’art. 1, c. 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 40, c. 4 delle N.O.I.F. ed all’art. 10, c. 2 e 4, del C.G.S.; – Degli Innocenti Sandro, Dirigente accompagnatore ufficiale; – Magi Marco, vice Presidente; – quest’ultimi due, per rispondere, ciascuno, nella loro qualità di Dirigenti della Soc. A.S.D. Giallo Blu Figline, della violazione di cui all’art. 1, c. 1 del C.G.S. anche in relazione all’art. 10, c. 2 e 6, della medesima normativa. Società – A.S.D. Giallo Blu Figline a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, c. 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al Presidente, e di responsabilità oggettiva ex art. 4, c. 2 del C.G.S., per quanto compiuto dai Dirigenti sopra indicati; – A.C. Quarrata Olimpia A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato; – S.S.D.R.L. San Frediano Rondinella, anch’essa per la responsabilità ex art. 4, c. 2, per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 2 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 24 / P - Stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti Tesserati ed Enti: Calciatori - Marini Andrea, oggi tesserato per la Soc. A.C. Quarrata Olimpia A.S.D., - Galluzzo Matteo, calciatore attualmente svincolato. Ad entrambi viene addebitata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F. e all’art. 10, c. 2 e 4 del C.G.S. ed ancora la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2 e 6, del medesimo Codice. Dirigenti - Bagattini Federico, Presidente della Società A.S.D. Giallo Blu Figline, per la violazione di cui all’art. 1, c. 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 40, c. 4 delle N.O.I.F. ed all’art. 10, c. 2 e 4, del C.G.S.; - Degli Innocenti Sandro, Dirigente accompagnatore ufficiale; - Magi Marco, vice Presidente; - quest’ultimi due, per rispondere, ciascuno, nella loro qualità di Dirigenti della Soc. A.S.D. Giallo Blu Figline, della violazione di cui all’art. 1, c. 1 del C.G.S. anche in relazione all’art. 10, c. 2 e 6, della medesima normativa. Società - A.S.D. Giallo Blu Figline a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, c. 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al Presidente, e di responsabilità oggettiva ex art. 4, c. 2 del C.G.S., per quanto compiuto dai Dirigenti sopra indicati; - A.C. Quarrata Olimpia A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato; - S.S.D.R.L. San Frediano Rondinella, anch’essa per la responsabilità ex art. 4, c. 2, per le violazioni ascritte al proprio tesserato. La Procura Federale, accertata la fondatezza di quanto denunciato con segnalazione ricevuta dal C.R.T, a firma di un non meglio identificato Marco Allegri, e trasmessa all’Ufficio inquirente in data 19/10/2010, ha disposto, in data 10 febbraio 2011, il deferimento indicato in oggetto, basato esclusivamente su prova documentale. Il Presidente della Commissione, effettuate le rituali notifiche, una prima volta, a mezzo raccomandata inviata in data 14 febbraio 2011, dà atto che oggi 18 marzo 2011, sono presenti, - i calciatori Marini Andrea e Galluzzo Matteo, entrambi in proprio; - la Società S.S.D.R.L. San Frediano Rondinella, rappresentata dall’Avvocato Pietro Pecorini per delega del Presidente, Marco Venturini; - l’A.C. Quarrata Olimpia, impossibilitata a partecipare all’udienza di discussione ha inviato memoria con la quale, dopo aver riassunto la cronistoria dei fatti, afferma la estraneità della Società alla vicenda dato che essa non era a conoscenza dell’avvenuto annullamento dello svincolo, ex art. 32, nei confronti del calciatore Marini; - l’A.S.D. Giallo Blu Figline, il suo Presidente, nonché i Dirigenti Magi e Degli Innocenti, sono rappresentati dall’Avvocato Matteo Corri, del Foro di Firenze, giusta delega oggi depositata. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. In apertura di dibattimento l’Avvocato Corri chiede, per conto dei propri assistiti, un rinvio ritenendo non essersi perfezionato il termine a comparire. Deposita nel contempo documentazione attestante, secondo la difesa, la impossibilità da parte del Presidente della Società ad essere presente anche in data 25 marzo p.v.. La Commissione dopo riunione in Camera di Consiglio emette la seguente ordinanza: “La C.D. rinvia per le parti che, non presenti, ne hanno fatto richiesta il dibattimento al giorno primo aprile p.v., motivando come di seguito si indica: Premesso che : - i deferiti sopra indicati non hanno provveduto al ritiro delle raccomandate loro inviate dalla Procura Federale, in data 10 febbraio 2011 per quanto riguarda l’atto di contestazione, e da questa Commissione in data il 14 febbraio 2011, relativamente all’avviso di convocazione; - da ricerca appositamente effettuata risulta che le raccomandate indirizzate alla Società Giallo Blu Figline ed ai suoi tesserati sono giacenti, alla data odierna, presso l’Ufficio postale di Figline rispettivamente dal 17 e dal 23 febbraio scorsi; - che in una precedente occasione è stata rivolta a questa Commissione, da uno di detti tesserati, informale richiesta verbale di rinvio, dandosi così prova indiretta di essere comunque a conoscenza del deferimento; - che non essendo intervenuta la relativa istanza, la C.D. ha ritenuto essersi verificato un disguido per cui ha proceduto, in data 11 marzo u.s. a rinnovare le notifiche, a mezzo corriere (articolo 38, comma 7, del C.G.S.), relativamente all’avviso di convocazione, e inviando, contestualmente, al fine di accelerare i tempi, l’atto di deferimento emesso dalla Procura Federale; - considerato che gli altri soggetti deferiti hanno tempestivamente ricevuto le prescritte notifiche, come dimostra la loro presenza all’odierna riunione, dispone anche al fine di non creare ulteriori disagi alle parti che si sono diligentemente presentate, di assumere a verbale i soggetti presenti in data odierna e, pur rilevando la inadeguatezza della documentazione oggi depositata dal difensore della A.S.D. Figline, rinvia la discussione, per l’espressa richiesta formulata, alla data del 1 aprile p.v. concedendo quindi un ulteriore termine di giorni quattordici. Infine, ad colorandum, e senza che questo possa condizionare la decisione assunta, rileva come la richiesta verbale di rinvio, non seguita da alcun atto formale, unita al mancato ritiro delle raccomandate di convocazione, appare essere strumentalmente dilatoria e, sotto certi aspetti, poco orientata al lavoro di questa Commissione; il rinvio concesso è frutto di un costante orientamento garantista da parte del Collegio, di cui però i tesserati non devono fare abuso.” Dell’ordinanza viene data contestuale comunicazione al rappresentante della Procura Federale, che nulla oppone, ed al difensore oggi qui costituitosi, i quali si dichiarano edotti del rinvio tramite la sottoscrizione del verbale fin qui redatto. La C.D., dispone inoltre di comunicare all’A.C. Quarrata Olimpia A.S.D., dichiaratasi impossibilitata ad essere oggi presente, l’avvenuto rinvio. Prima dell’inizio del dibattimento l’Avvocato Pietro Pecorini, come sopra rubricato, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio: - ammenda di € 300,00 sulla sanzione base di € 400,00. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo. ORDINA di conseguenza l’applicazione della seguente sanzione : ammenda di € 300,00 (trecento) alla S.S.D.R.L San Frediano Rondinella. DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente al soggetto che, sopra indicato, ha richiesto e ottenuto la definizione concordata. Avviato il dibattimento vengono esposti i fatti esaminati dalla Procura dai quali trae origine il deferimento. In data 20/12/2008 il calciatore Andrea Marini, viene tesserato per la Società S.S.D. Calcio Castelfiorentino L’Ufficio Tesseramenti del C.R.T. con provvedimento del 21/04/2009 comunica congiuntamente, alla Società S.S.D. Calcio Castelfiorentino ed al calciatore Marini, la ratifica dello svincolo per accordo (art. 108 delle N.O.I.F.) depositato unitamente alla richiesta di tesseramento. In data 01/07/2009 il calciatore viene, in virtù di tale accordo, svincolato e il relativo provvedimento è pubblicato sul C.U. n. 2 del 09/07/2009. In data 25/06/2009 il calciatore inoltra domanda di svincolo per decadenza di tesseramento in base all’art. 32 delle N.O.I.F. Il C.U. n. 4 pubblica in data 23/07/2009 il diniego a tale istanza di svincolo con la motivazione a margine: “Già svincolato per art. 108 N.O.I.F.”. In data 07/08/2009 il calciatore viene tesserato per la Società AC Quarrata Olimpia ASD a titolo definitivo cui segue, a distanza di pochi giorni (28/08/2010), la richiesta di tesseramento del calciatore in favore della Società ASD Giallo Blu Figline., depositata presso il competente Ufficio tesseramenti del C.R.T.. Detto Ufficio, infine, a mezzo telegramma inviato in data 20/09/2010, comunica alla Società ASD Giallo Blu Figline l’annullamento del richiesto tesseramento in quanto il calciatore Marini risulta essere a quel momento ancora tesserato per la Società AC Quarrata Olimpia ASD. Nel periodo compreso tra il 28/08/2009 ed il 19/09/2009, il Marini, sempre secondo l’atto di incolpazione, ha partecipato direttamente a quattro gare di campionato nelle file della Società A.S.D. Giallo Blu Figline mentre in data 08/09/2010 disputa una gara di Coppa Italia di Eccellenza. A dette gare partecipava, inoltre, il calciatore Matteo Galluzzo anch’egli in posizione di tesseramento irregolare risultando a sua volta tesserato, alla data del 28 agosto 2010, in via definitiva per la S.S.D.R.L. San Frediano Rondinella. Anche in questo caso il C.R.T. ha dato comunicazione dell’annullamento del tesseramento con telegramma in data 20.09.2010. Così descritto il capo di incolpazione, il Presidente del Collegio invita il rappresentante della Procura Federale ad esporre le conclusioni dell’Ufficio unicamente nei confronti dei calciatori Marini Andrea e Galluzzo Matteo, come sopra costituiti, nonché dell’A.C. Quarrata Olimpia, che, assente, ha depositato memoria. L’Avvocato Stefanini chiede la conferma del deferimento in quanto basato su prove documentali inoppugnabili, per cui chiede irrogarsi la sanzione della squalifica per anni due a carico di ciascuno dei calciatori Marini Andrea e Galluzzo Matteo. Intervengono a loro volta i calciatori: - Andrea Marini che dichiara la propria buona fede essendosi affidato per le incombenze relative al tesseramento alla segreteria della Società Figline e per aver comunicato a detta Società la propria posizione ex art. 32 quale calciatore svincolato. Dopo di ciò, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, ha ritenuto che il trasferimento si fosse perfezionato. - Matteo Galluzzo il quale afferma di aver avuto contatti con la Società Rondinella, alla scadenza, per il rinnovo del tesseramento, contatti non giunti a buon fine per motivi economici. Ha quindi comunicato all’A.S.D. Figline di essere svincolato e da ciò è nato ciò che definisce un disguido. Precisa di non giocare da sei mesi, ovvero dalla data di comunicazione dell’avvenuto annullamento del tesseramento, in attesa del conseguente provvedimento disciplinare. Per quanto riguarda l’A.C. Quarrata Olimpia il Presidente della C.D.T.T. dà lettura della memoria trasmessa, portandola a conoscenza della Procura Federale. L’Avvocato Stefanini chiede che, riaffermatane la responsabilità, a detta Società venga inflitta l’ammenda di € 500,00(cinquecento). Conclusa questa fase, la Commissione, in applicazione dell’ordinanza di cui in premessa, sospende il dibattimento rinviandolo al giorno 1 aprile c.a.. In data primo aprile, la Commissione così composta: Dott. Carmine Compagnini, Presidente; Avv. Pietro Villari Componente, Avv. Enzo Francois Componente, riapre il dibattimento alla presenza dei Signori : - Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, per la Procura Federale; - Avvocato Matteo Corri, già costituitosi in occasione della riunione tenutasi in data 18 marzo u.s.. per conto dei tesserati Bagattini, Degli Innocenti, Magi, nonché della Società Giallo Blu Figline Valdarno. - La Società A.C.Quarrata Olimpia, che ha già depositato memoria, è rappresentata dal Sig. Bernardini Ferdinando, delegato del Presidente. E’ presente altresi’ l’avv. Federico Bagattini, Presidente della ASD Giallo Blu Figline, il quale rilascia dichiarazione di propria responsabilità facendo ammenda di quanto accaduto. Richiama a giustificazione la situazione nella quale si è trovata la Società, sorta dalle ceneri della fallita Società Figline, e dichiara che è stato commesso l’errore di ritenere valide e concrete le dichiarazioni della pregressa dirigenza sull’effettivo stato economico ed organizzativo della Società preesistente. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. A.C. Quarrata Olimpia A.S.D., ammenda di € 300,00 (trecento) sulla sanzione base di € 500,00 (cinquecento). Esaminata la proposta la C.D., ritenutala correttamente formulata e ravvisandone la congruità, ne dispone l’applicazione dichiarando nel contempo la estinzione nei confronti della Società richiedente. Dirigenti della Società Giallo Blu Figline - Bagattini Federico, Presidente della Società A.S.D. Giallo Blu Figline, la inibizione per mesi uno sulla sanzione base di mesi tre; - Alla Società A.S.D. Giallo Blu Figline:  la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) determinati, in applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S, sulla sanzione base di punti quattro;  l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) sulla sanzione base di € 1.500,00 (millecinquecento);  la esclusione dalle gare di Coppa Italia da disputarsi nella stagione 2011 – 2012. La C.D., dopo riunione in Camera di consiglio, ritiene non accoglibile la proposta di definizione rilevandone la non congruità in ordine: - alla violazione relativa al doppio tesseramento commessa sia in gare di campionato (tre), che di Coppa Italia (due) da due distinti giocatori; - alla applicazione del principio generale, unanimemente riconosciuto dagli Organi della Disciplina sportiva, circa la necessaria afflittività della sanzione, dovendosi considerare nella fattispecie che la violazione commessa ha indubitabilmente alterato il corso delle due manifestazioni sportive cui la Società ha partecipato. - al tesseramento in esame, rilevando che sono ben cinque le gare complessivamente disputate dalla Società con due calciatori in posizione irregolare. I soggetti deferiti chiedono a questo punto di potere riformulare, con l’accordo del rappresentante della Procura Federale, altra ipotesi di accordo che indicano nella seguente misura: alla Società: - la penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella classifica della presente stagione; - la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 1.000,00 (mille); - la esclusione dalle gare di Coppa Italia che si disputeranno nella stagione 2011/2012. al Presidente Federico Bagattini: - la inibizione per mesi 3 (tre). La C.D.T., effettuato in Camera di Consiglio, l’esame della nuova proposta, delibera di accoglierla e, quindi, dispone l’applicazione delle sanzioni sopra indicate, dichiarando chiuso il deferimento nei confronti di detti soggetti. Per quanto concerne la definizione appena concretizzata del procedimento ex art. 23 C.G.S. la Commissione Disciplinare ritiene opportuno precisare di non aver operato la diminuzione originariamente richiesta dalle parti e prevista nell'art. 24 C.G.S.. La dichiarazione di assunzione di responsabilità rilasciata a verbale nel corso dell'udienza di trattazione non risulta infatti obiettivamente meritevole della diminuzione contenuta nella norma di riferimento. La disposizione prevede infatti che tale ammissione sia correlata (attraverso la congiunzione “e”) alla “collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”. Appare evidente che tale condotta - espressamente richiesta dalla norma per la concreta applicazione della diminuzione prevista - non può in alcun modo coincidere con una tardiva ammissione di responsabilità che appare allo stato assolutamente inconferente stante l'evidenza della prova documentale acquisita in atti. Risulterebbe infatti iniquo che una mera assunzione di responsabilità possa essere considerata meritevole della diminuzione invocata al pari delle stesse società e di quei tesserati che effettivamente hanno, con una concreta attività di ausilio alle indagini, contribuito positivamente alla individuazione di singole violazioni e degli eventuali responsabili (vedi Polisportiva Luco). Appare però congrua, anche alla luce delle recenti decisioni della Commissione Nazionale, una sanzione base pari a punti tre che deve essere diminuita ai sensi dell'art 23 a punti 2, come concordemente richiesto da tutte le parti. Ciò affermato la C.D. dispone, la continuazione del dibattimento, relativamente alla posizione dei Dirigenti della A.S.D. Figline, Magi e Degli Innocenti, invitando la Procura Federale a formalizzare il proprio intervento. L’Avvocato Stefanini, richiamandosi a quanto indicato nella precedente riunione, rileva che la prova degli addebiti la si rinviene per tabulas e quindi in maniera del tutto inoppugnabile . Dichiara che, l’acclarato accertamento delle violazioni compiute dai calciatori, determina di conseguenza anche quello dei Dirigenti che hanno sottoscritto le liste di gara attestando la regolarità di tesseramento dei calciatori in esse inclusi; Chiede di conseguenza che la C.D.T.T., infligga le seguenti sanzioni: ai Dirigenti della Società A.S.D. Giallo Blu Figline: - Degli Innocenti Sandro, la inibizione per anni 2 (due); - Magi Marco, vice Presidente, la inibizione per anni 2 (due) ; Conclusa la fase dibattimentale, queste le decisioni assunte in Camera di consiglio dalla C.D.T.T.. Il deferimento trova la propria ragion d’essere nel doppio tesseramento dei due calciatori, Marini e Galluzzo che, pur aventi modalità di svolgimento diverse, conseguono lo stesso effetto, ovvero l’aver disputato, secondo la Procura Federale, entrambi quattro gare di campionato e due di Coppa Italia, in costanza di tesseramento irregolare. La C.D.T.T. rileva preliminarmente che dall’esame della documentazione allegata all’atto di deferimento risulta che la violazione è avvenuta per tre gare di campionato e due di Coppa Italia, e precisamente : gare di Campionato. - San Piero a Sieve – Giallo Blu Figline, disputata in data 05/09/2010; - Giallo Blu Figline – San Gimignano Sport, disputata in data 12/09/2010; - Castelnuovese – Giallo Blu Figline, disputata in data 19/09/2010. gare di Coppa. - Pontassieve – Giallo Blu Figline, disputata in data 29/08/2010; - Giallo Blu Figline – Rignanese, disputata in data 08/09/2010. Ciò premesso il Collegio esamina quali sono i motivi della irregolarità della posizione dei due calciatori in ordine a dette gare. Il calciatore Marini – nato il 29/05/1984 – al momento di tesserarsi per la S.S.D. Calcio Castelfiorentino (20/12/2008) aveva concordato, con detta Società, lo svincolo ex art. 108 N.O.I.F.. Egli veniva svincolato, come da provvedimento pubblicato sul C.U. n. 2 del 9 luglio 2009, con decorrenza dal 1 luglio del medesimo anno. La successiva richiesta di svincolo ex art. 32 bis inviata in data 25/06/2009, con la motivazione: “avendo compiuto nel primo semestre dell’anno 2009 il 25^ anno di età…..” , non poteva trovare quindi accoglimento in vigenza di applicazione dell’art. 108 N.O.I.F., concordemente e contestualmente richiesto con la Società all’atto del tesseramento. Infatti lo svincolo ottenuto, ratificato dal C.R.T. nel modo già indicato, metteva il calciatore in condizione di tesserarsi per altra Società, cosa che avveniva in data 7 agosto 2009 per conto della A.C. Quarrata Olimpia A.S.D., questa volta con vincolo a carattere definitivo. Senonché, dopo tale tesseramento ed in virtù dell’avere il calciatore compiuto il 25° anno di età, un successivo svincolo sarebbe potuto avvenire o annualmente in applicazione dell’art. 108 N.O.I.F., quindi in accordo con la Società di appartenenza in quella stagione, o ex art. 32 bis ma, ovviamente, solo una volta che fossero scaduti gli effetti della ratifica di applicazione dell’art. 108. Ciò significa che il calciatore avrebbe potuto richiedere lo svincolo previsto dall’art. 32 bis solo a decorrere dalla stagione 2010/2011. Sotto tale aspetto è del tutto infondata la eccezione della Società, a suo tempo sollevata con la nota inviata al C.R.T. il 22 settembre 2010, con la quale si afferma che, avendo il calciatore richiesto l’applicazione dell’art. 32 bis, egli doveva ritenersi svincolato a decorrere dalla stagione 2009/2010. Più grave, anche se più semplice nello svolgimento dei fatti, è la posizione del calciatore Matteo Galluzzo. Dallo stato della documentazione ufficiale risulta infatti che questi è tesserato, fin dal 17.10.2009, a titolo definitivo, per la Società San Frediano Rondinella per cui la richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Giallo Blu Figline (28/08/2010) costituisce duplicazione di tesseramento con la conseguenza che egli, unitamente al Marini, ha partecipato alle gare comprese tra il giorno 29 agosto e il 19 settembre in posizione di tesseramento irregolare. E’ altresì da rilevare che il calciatore risulta essere stato svincolato dalla Società in data 16.12.2010. Passando a decidere la C.D., premesso che le posizioni delle Società A.S.D. Giallo Blu Figline, A.C. Quarrata Olimpia, S.S.D.R.L. San Frediano Rondinella, nonché del Presidente Federico Bagattini, risultano definite in applicazione dell’art. 23 del C.G.S., rileva che in conseguenza della ricostruzione della vicenda risulta anche appurata la responsabilità: a) dei calciatori Marini Andrea e Galluzzo Matteo, la cui responsabilità risulta in “re ipsa” dalla documentazione acquisita e dalla narrazione sopra riportata; b) dei due dirigenti della medesima Società che hanno sottoscritto, nella loro qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali, le liste delle gare alle quali i calciatori hanno partecipato senza averne titolo. Si ricorda a tal proposito che la sottoscrizione delle liste di gara costituisce attestazione, da parte delle società, della regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori in esse inseriti; P . Q . M . la C.D.T.T, conferma il deferimento in ogni sua parte e, tenuto conto dei propri precedenti specifici assunti in materia nel corso delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, infligge: ai Calciatori dell’A.S.D. Giallo Blu Figline - Marini Andrea, la squalifica per mesi 6 (sei); - Galluzzo Matteo, la squalifica per mesi 8 (otto). Ai Dirigenti dell’A.D. Giallo Blu Figline, - Degli Innocenti Sandro, Dirigente accompagnatore ufficiale, l’inibizione per anni 1 (uno); - Magi Marco, vice Presidente, l’inibizione per anni 1 (uno). In applicazione del disposto dell’art. 23 del C.G.S. determina inoltre l’applicazione delle seguenti sanzioni: Al Presidente della società A.S.D. Giallo Blu Figline, Sig. Bagattini Federico, la inibizione per mesi 3 (tre). Alle società: - A.S.D. Gialloblu Figline: • penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nella presente stagione calcistica; • ammenda di Euro 1.000,00 (mille); • esclusione dalla manifestazione Coppa Italia per la stagione sportiva 2011/2012. - All’A.C. Quarrata Olimpia A.S.D., l’ammenda di € 300,00 (trecento). - Alla S.S.D.R.L. San Frediano Rondinella, l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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