COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 165 stagione sportiva 2010/2011Gara Sestese Calcio vs Centro Sortivo S.Michele Cattolica Virtus (0-2) del 27/02/2011. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n.56 C.R.T.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 65 del 7 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
165 stagione sportiva 2010/2011Gara Sestese Calcio vs Centro Sortivo S.Michele Cattolica Virtus (0-2) del 27/02/2011. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n.56 C.R.T.
Reclama in proprio, per mezzo del proprio genitore esercente la potestà, il calciatore Pieri Cosimo avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.
“Squalifica fino al 3/6/2011 in quanto “a fine gara sotto la tribuna si portava le mani sul basso ventre in segno di scherno, dopo di che dava le spalle alla tribuna tirandosi giù i pantaloncini e mostrando per alcuni secondi le parti intime ai tifosi locali”.
Il reclamante non contesta la prima imputazione, ovvero il gesto con le mani, tuttavia nega di essersi tirato giù i pantaloncini mostrando le terga al pubblico della squadra locale. Rileva che l’arbitro, relativamente a questo secondo fatto, non poteva vedere il gesto imputato al calciatore in quanto posizionato di fronte allo stesso e non alle sue spalle. Infatti, solo trovandosi in tale posizione avrebbe potuto vedere con chiarezza quanto imputato al Peri. Ritiene la sanzione eccessivamente afflittiva tenuto conto della giovane età del calciatore e della liberazione psicologica dopo una gara tanto importante. Chiede una riduzione della sanzione e di essere udito dalla C.D. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure riferendo, in un successivo colloquio per le vie brevi con un rappresentante del Collegio, che lo stesso si trovava a ¾ di campo lateralmente mentre il Pieri era a metà campo. Specifica ancora di avere visto la pelle delle terga del calciatore quando si è abbassato i pantaloncini della divisa.
All’udienza dell’1/4/2011 avanti alla C.D. la parte reclamante, assistita dal difensore di fiducia, ha confermato le proprie perplessità in ordine a quanto visto e riferito dall’arbitro. Il calciatore, al quale è stata concessa la parola, ha manifestato il proprio pentimento per il gesto posto in essere relativamente alle mani poste sul basso ventre, negando l’altro fatto imputato. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante respinge il reclamo. Quanto affermato dall’arbitro appare assolutamente verosimile e difficilmente censurabile. Infatti il D.G. sia nel rapporto di gara che nel supplemento allo stesso ed ancora per le vie brevi, ha delineato con chiarezza i fatti ascritti al calciatore e la dinamica degli stessi. L’arbitro riferisce esattamente il suo punto di osservazione “a 3/4 di campo di lato” quindi in posizione ottimale per osservare i gesti del Pieri. D’altro canto la linea difensiva sul punto è povera di indizi, prima ancora che di prove, che possano smentire quanto affermato dal D.G. né vi è un motivo logico per pensare che l’arbitro si sia confuso. La difesa, infatti, si basa su mere supposizioni fondate su base ipotetica. Di nessun pregio infine appare la ricerca di clemenza in ordine alla quantificazione della sanzione basata sulla giovane età del calciatore. Come è noto, la giurisprudenza di questo Collegio è orientata, da sempre, nella direzione opposta rispetto a quella intrapresa dalla difesa. La C.D. ritiene che le azioni ed omissioni che hanno il carattere dell’antisportività e della mancanza di rispetto, nel senso pieno del termine, sia verso gli arbitri che verso gli avversari oltre che nei confronti della Istituzione Federale in generale, costituisca un’aggravante e non un’esimente in quanto la lealtà sportiva si acquisisce con la giovane età e deve costituire un caposaldo di vita nella maturità sportiva. I gesti posti in essere dal calciatore Pieri costituiscono una grave violazione dei più elementari principi di etica sportiva in quanto deridere e schernire un avversario, soprattutto se sconfitto, denota la mancanza di educazione in senso lato e di lealtà sportiva nel senso più ampio del termine. Né possono essere invocati il raptus agonistico piuttosto che l’affaticamento fisico o l’importanza della gara in quanto se uno sportivo ha ben chiaro cosa significa “fare sport” non trascende in atti di pessimo gusto e livello morale prima ancora che giuridico. Da quanto esposto il Collegio ritiene che la sanzione inflitta possa essere anche lieve nel suo ammontare rispetto al contestato e quindi meritevole di un reformatio in peius, tuttavia il comportamento processuale tenuto dal Pieri in sede di udienza ed il suo apparente pentimento, fanno propendere per il non aggravamento della stessa.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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