COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 176 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: Reclamo dell’A.C. Capostrada A.S.D. avverso il provvedimento del G.S.T. con il quale è stata inflitta la squalifica per 4 gg. al calciatore Agostiniani Andrea (C.U. n. 59 del 18.03.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 176 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: Reclamo dell’A.C. Capostrada A.S.D. avverso il provvedimento del G.S.T. con il quale è stata inflitta la squalifica per 4 gg. al calciatore Agostiniani Andrea (C.U. n. 59 del 18.03.2011) Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.C. Capostrada A.S.D., nella persona del Presidente, avverso la squalifica inflitta al calciatore Agostiniani Andrea per 4 gg., con la seguente motivazione:“A fine gara bestemmiava e offendeva il D.G. Sanzione aggravata perché capitano” La reclamante chiede una rivisitazione della sanzione comminata al proprio giocatore, in quanto eccessiva, dichiarando che le offese venivano pronunciate dal calciatore a causa di un eccessivo stress da prestazione agonistica e che comunque non erano rivolte al D.G. La società, inoltre, nel contestare l'eccessività della sanzione ritiene di poter rubricare il suddetto comportamento nel novero delle condotte irriguardose e non tra quelle offensive. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisiti gli elementi necessari per la decisione, così si pronuncia. Il reclamo non merita accoglimento. La reclamante non contesta la dinamica dei fatti, ma incentra la propria difesa sostenendo l'eccessività della sanzione irrogata al proprio tesserato, annoverando la condotta posta in essere da quest'ultimo nell'ambito dei comportamenti irriguardosi, e non tra quelli offensivi. Linea difensiva che si palesa priva di pregio. Infatti, se anche il Collegio ritenesse di dover annoverare la suddetta condotta nell'ambito dei comportamenti irriguardosi non vi sarebbe alcuna differenza sotto un profilo strettamente sanzionatorio. L'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. stabilisce che: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni indicate, commesse in occasione o durante la gara è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Detto ciò, il Collegio non ravvisando nel reclamo contestazione dei fatti, peraltro espressamente confermati dal D.G. nel supplemento di rapporto, procede alla sola valutazione di congruità della sanzione irrogata dal G.S.T. in quanto ritenuta eccessiva. In relazione ai fatti ascritti, la quantificazione della sanzione effettuata dal G.S.T. appare ben calibrata. Alla giornata conseguente l'espressione blasfema, occorre sommare le due giornate per le offese nei confronti del D.G. ex art. 19, c. 4, C.G.S. e un’ulteriore giornata quale aggravante in quanto capitano. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; -conferma la sanzione della squalifica per 4 gg. al calciatore Agostiniani Andrea; - ordina l’addebito della tassa di reclamo.
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