COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A “5” SERIE D 175 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Coverciano Futsal Club 1996 avverso la squalifica per cinque gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Gracia Niccolò (C.U. n. 58 del 10/03/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A “5” SERIE D 175 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Coverciano Futsal Club 1996 avverso la squalifica per cinque gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Gracia Niccolò (C.U. n. 58 del 10/03/2011) Il G.S.T., con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione casalinga, disputata in data 4/02/2011 contro la società A.S.D. Ludus 90, motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G.”. Ricorre l’impugnante contestando in toto la dinamica ed eccependo che il proprio calciatore avrebbe semplicemente avuto uno “scontro” con l'avversario senza che nel gesto fosse rilevabile alcuna “violenza”. I due giocatori sarebbero rimasti in piedi e non vi sarebbero state lamentele da parte degli avversari. Inoltre il calciatore non avrebbe mai pronunciato frasi offensive limitandosi a rispondere al D.G. che in quel momento gli indicava l'uscita dicendo: “conosco la strada per andare verso gli spogliatoi”. Contesta inoltre la quantificazione della squalifica eccependo non solo l'eccessività delle tre giornate comminate per il gesto violento ma anche le ulteriori due giornate inflitte per il comportamento ingiurioso ritenendo la sanzione “assolutamente ingiusta e lesiva per la squadra e per i sacrifici sportivi ed economici che la stessa sostiene per onorare l'impegno sportivo preso”. La società conclude pertanto per una riduzione della squalifica comminata. Tale ricostruzione appare però totalmente smentita non solo dal contenuto del rapporto di gara ma anche dal successivo supplemento nel quale il D.G. descrive dettagliatamente sia il gesto violento compiuto dal giocatore (un calcio senza possibilità di conquistare palla), sia le ingiurie urlate immediatamente dopo la notifica del cartellino rosso. Il Medesimo scrive infatti nel supplemento: “anticipato da un avversario si girava, guardava la posizione dell'avversario e lo scalciava volontariamente colpendolo alla gamba” e ancora “si rivolgeva nei miei confronti dandomi dell'incompetente ed offendendomi”; precisa infine che le lamentele della squadra avversaria sono state evitate dalla corretta e tempestiva adozione del provvedimento di espulsione. Al di là delle evidenti considerazioni in ordine ai minimi edittali stabiliti dall'art. 19 comma 4 lettera b) che punisce il gioco violento (senza conseguenze) nei confronti di un avversario con la squalifica minima di tre giornate occorre ribadire che il medesimo art. 19 comma 4 alla lettera a) punisce con il minimo di due giornate l'atteggiamento offensivo o anche solo irriguardoso nei confronti del D.G.. Appare evidente, concordemente ad una pletora di casi analoghi sanzionati nel medesimo modo e pubblicati nei vari Comunicati Ufficiali (della Toscana o di altra regione), come i fatti descritti nel rapporto di gara siano stati correttamente valutati dal G.S.T. che ha adottato il provvedimento disciplinare inquadrandolo nel limite minimo prescritto dalla norma. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Gracia Niccolò appare, anche in considerazione del successivo atteggiamento antisportivo tenuto nei confronti del D.G., corretta e proporzionata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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