COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 15 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 200 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla U.S.D. Monzone avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha assunto il provvedimento di cui infra.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 15 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 200 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla U.S.D. Monzone avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha assunto il provvedimento di cui infra. Tempestivamente e formalmente reclamando, l’U.S.D. Monzone si riferisce al grave malore che ha colpito un proprio calciatore, ed è stato causa di shock non solo per i calciatori ma anche per il D.G.. Sostiene quindi che né i calciatori, né il D.G. erano nelle condizioni, venti minuti dopo l’accaduto, di poter continuare la gara. Ritiene, data la gravità dell’evento, che la sospensione della gara fosse dovuta a causa di forza maggiore, per cui invita la Commissione “…a rivedere per quanto possibile, le sanzioni…”. La C.D. esaminati i reclami ritiene, pur nella diversa motivazione e nelle diverse conclusioni doverli riunire in un’unica trattazione per la evidente connessione oggettiva e soggettiva. Questo il provvedimento impugnato: Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che il Direttore di gara aveva momentaneamente sospeso l'incontro al 23' della prima parte dello stesso per prestare i soccorsi necessari ad un calciatore seriamente e gravemente infortunato; -che successivamente i capitani e dirigenti delle rispettive squadre, dopo che i sanitari avevano compiuto il loro iniziale intervento, avevano sottoscritto una comune dichiarazione motivata sul grave infortunio e chiedendo di non continuare il gioco e portare quindi a termine l'incontro. Il G.S.T., tutto cio' premesso e rilevato come risulti dal referto arbitrale e dalla documentazione agli atti che entrambe le squadre abbiano di fatto rinunciato a proseguire la gara e pur comprendendo che le motivazioni che hanno portato alla decisione di non continuare la stessa derivino da un episodio particolarmente drammatico, ricorda come in innumerevoli similari circostanze poste all'attenzione degli organi di giustizia sportiva si sia formato un orientamento giurisprudenziale consolidato dalla Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana e come l'art. 53 N.O.I.F. punto 2 imponga in tali circostanze la perdita della gara con il punteggio di 0-3 ad entrambe le societa' F.C.D. Cinquale Calcio e U.S.D. Monzone 1926 Fivizzano 90 che hanno partecipato alla gara del Campionato di 2' Categoria del 3.4.2011, UN punto di penalizzazione in classifica oltre la sanzione di Euro 300,00 (Trecento/00) ad ambedue le societa' quale prima rinuncia (sanzione applicata in misura doppia in quanto afferente alle ultime tre gare di campionato.Preliminarmente all’esame di merito la C.D. ritiene dover inquadrare la fattispecie nel suo alveo naturale.I soggetti, persone fisiche o enti, che si tesserano o si affiliano alla F.I.G.C., sono consapevoli, con la sottoscrizione, di contrarre con tale atto l’obbligo di osservare tutte le norme federali.A tale consapevolezza deve seguire anche quella di sapere che la violazione di una di tali norme viene sanzionata al fine di garantire continuità ed uniformità all’Istituzione.Pertanto nel momento in cui si pone in essere un comportamento suscettibile di sanzione, qualunque possa esserne la causa, il soggetto che l’ha determinato ha operato una scelta ben precisa dalla quale derivano conseguenze conosciute a priori. E’ nell’ambito di tale principio che il G.S.T. ha assunto la decisione impugnata, così come le Società hanno redatto i reclami attenendosi ai fatti ed alle risultanze del rapporto di gara senza indulgere ad altre argomentazioni.E’ da rilevare, sempre con riferimento alla vicenda in esame che il tutto è accaduto nel corso della fase finale del campionato allorché l’abbreviazione dei termini obbliga le Società, i Giudici Sportivi, gli arbitri, ad operare in strettissimi limiti di tempo.Passando ad esaminare i reclami, tenuto conto della ristrettezza dei termini a disposizione ha ritenuto opportuno convocare l’arbitro Andrea Lelli, al fine di avere una dettagliata cognizione dei fatti.In data 11 aprile c.a. il D.G., rispondendo a specifiche domande, ha dichiarato che una volta prestate le prime cure da parte dei presenti e da un calciatore avente conoscenza di tecniche di pronto soccorso il calciatore è stato trasportato in ospedale a mezzo di ambulanza giunta nel giro di circa dieci minuti. A questo punto egli ha chiesto ai capitani delle squadre se la gara potesse essere continuata ricevendone risposta negativa. Sempre a domanda risponde che indubbiamente i calciatori della Società Monzone erano sotto shock, alcuni piangevano, mentre da parte propria afferma di essere sempre stato, benché rattristato, in condizioni di dirigere la gara ritenendone opportuna la prosecuzione.Esclude di poter aver in qualche modo indotto le due squadre a non proseguire la gara.Conferma di aver telefonato al Presidente di Sezione ed al designatore che gli hanno suggerito di acquisire una dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti delle Società circa la indisponibilità delle squadre a proseguire la gara.La C.D., pur rilevando nell’ultima dichiarazione resa, una certa difformità rispetto a quanto riportato sul rapporto di gara ritiene di dovere respingere il reclamo, ricordando le proprie precedenti decisioni in materia riguardanti le Società di seguito indicate. Anno 2003: U.S.S. S Brigida; Pol.va Sportiva Avane; anno 2007: ASD Calcio a 5 Rosignano; anno 2008: GSD Nievole; anno 2009 USD Fiesole Caldine, anno 2011 ASD Banditella; ACF Fiorentina. Infatti, la materia è regolata dall’art. 53 delle N.O.I.F. il quale stabilisce, con disposto di portata generale, che “Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alla quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate”, aggiungendo altresì al comma 2 che: “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato e di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa,…subisce la perdita della gara …..”A tale norma fa da contraltare l’art. 64 delle N.O.I.F. il quale, al comma 2, riconosce rientrare, tra l’altro, nei poteri del D.G., la possibilità di non proseguire la gara allorché si siano verificati fatti “… tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio”.Nel caso di specie il D.G. ha, con le affermazioni rese in questa sede precluso l’esistenza dell’unico presupposto che avrebbe consentito al G.S.T. di disporre la ripetizione della gara.In assenza di tale provvedimento non è rimasto al primo Giudice che applicare, tout court, il disposto dell’art. 53, in ordine al quale la Commissione richiama, ancora una volta, l’attenzione del Legislatore sportivo sulla assoluta necessità di modificare detta norma, senza che ne vengano stravolti i criteri di principio, nei casi, sempre più frequenti, di infortuni della gravità di quello all’origine del provvedimento.Gli organi della Giustizia Sportiva, infatti, non possono andare oltre il dettato normativo, sostituendosi ad esso, ed arrogandosi un potere decisionale e discrezionale non previsto, in questa fattispecie, dalla norma sportiva.Non dovrebbe la sospensione di una gara essere lasciata all’esclusiva interpretazione che, nell’immediatezza di un fatto altamente traumatico per i partecipanti alla stessa, devono dare gli arbitri della L.N.D. che, se pur tecnicamente bravi, sono inevitabilmente e necessariamente giovani.Ad essi viene chiesto e consigliato (vedi le ormai rituali, ripetute, telefonate all’O.T.) puramente e semplicemente di acquisire le dichiarazioni di rinuncia dei capitani, o dirigenti, delle squadre, tralasciando quelle considerazioni di carattere altamente emotivo che caratterizzano le gare della L.N.D.. In tali casi è necessario che la valutazione dei fatti venga effettuata attraverso l’accurato esame delle circostanze che li hanno determinati, garantita da più gradi di giudizio. A conclusione la C.D., rilevato di essere in presenza di reclami garbatamente redatti nell’ambito dei fatti accaduti e delle norme disciplinari, non indulgenti a considerazioni di altra natura, ritiene di dover esprimere, con particolare riferimento allo sfortunato calciatore ed alle due squadre i sensi della propria assoluta solidarietà. P.Q.M. delibera di respingere i reclami riuniti e di addebitare le relative tasse.
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