COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 141 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Albereta 72 avverso la sanzione inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Biondi Andrea fino 30.08.2013 (2 anni, 6 mesi e 20 giorni) (C.U. n. 36 de1 09.02.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 141 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Albereta 72 avverso la sanzione inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Biondi Andrea fino 30.08.2013 (2 anni, 6 mesi e 20 giorni) (C.U. n. 36 de1 09.02.2011) Con reclamo sottoscritto e tempestivamente trasnesso il Presidente della Polis. Albereta 72 ed il calciatore Andrea Biondi interpongono un unico reclamo per vedere, in tesi, dichiarare nullo o revocare il provvedimento indicato in epigrafe, in ipotesi, la riduzione del medesimo al minimo edittale.Di seguito si riportano le argomentazioni poste a sostegno del gravame dal difensore nominato (Avv. Corallo) che li assiste anche in sede di audizione. Il G.S. prima di adottare la decisione dovrebbe accettare come si sono svolti i fatti, facendo propri i poteri espressamente riconosciutigli dalla normativa federale (art. 34 del C.G.S. “agli Organi di Giustizia Sportiva sono domandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento”), non potendo accettare supinamente il contenuto del rapporto di gara. Sulla base di dette considerazioni ritiene di dover eccepire il difetto di motivazione del provvedimento impugnato: infatti, dagli atti non risulta alcuna interruzione della gara e/o l’intervento di medici o ambulanze e/o il ricorso del direttore Gara alle cure del Pronto Soccorso, o altre cure mediche e che la gara è stata regolarmente proseguita dopo l’espulsione del calciatore Andrea Biondi.Richiama, inoltre, la dottrina in materia penale in ordine ai punti di contatto che le sanzioni disciplinari hanno con le sanzioni penali, ritenendo doveroso effettuare una graduazione delle stesse sanzioni in ragione della loro specifica funzione rieducativa. All’udienza del 15.04.2011, dopo aver dato lettura del supplemento di rapporto reso dal D.G a richiesta della commissione, viene data la parola al difensore il quale contesta l’operato dell’arbitro, rilevando comportamenti non consoni al ruolo ricoperto, insistendo sulla eccessività della sanzione in ragione della mancanza di conseguenze fisiche di rilievo a seguito dell’atto commesso.Viene quindi data la parola al calciatore Biondi, il quale fornisce una versione diversa dell’accaduto.Il calciatore fatta una breve premessa in ordine all’atteggiamento provocatorio tenuto dal DG., riconosce di averlo toccato per avvicinarlo a sé, precisando tuttavia di non ricordare se lo ha attinto al collo o se lo ha semplicemente abbracciato, negando l’addebìto relativo all’episodio del fischietto. Al riguardo, afferma di aver appreso solo dal comunicato ufficiale di quest’ultimo episodio. Conclude il proprio intervento precisando che l’arbitro gli ha dichiarato che lo avrebbe fatto smettere di giocare al calcio.La Commissione, riunitasi per la discussione, rileva quanto segue. Preliminarmente, occorre richiamare la motivazione adottata dal G.S. per la comminazione del provvedimento impugnato: “Espulso per offese al D.G.. alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’Arbitro e gli metteva un braccio intorno al collo stringendolo e con la mano cercava di spingergli il fischio in bocca procurandogli dolore sia al collo che alla bocca Di poi reiterava le offese e lo minacciava”. Detto provvedimento trova piena conferma nel supplemento, come sempre acquisito dalla C.D., dal quale si rileva che l’arbitro è stato “liberato” da altri calciatori dell’Albereta 72, due dei quali hanno accompagnato il Biondi fuori dal campo. Circostanza quest’ultima peraltro confermata in sede di audizione dal calciatore Biondi laddove, per sua stessa ammissione, ha altresì affermato di aver toccato l’arbitro per avvicinarlo a sé. In considerazione della generale scarsa conoscenza della normativa federale, la Commissione ritiene doveroso ribadire nuovamente che, come costantemente affermato, l’assunzione delle decisioni aventi carattere disciplinare per fatti accaduti nel corso della gara avviene sulla base del rapporto dell’arbitro il quale ha natura e forza di prova privilegiata. Quanto in esso addotto non può venire messo in discussione da affermazioni, negazioni o, tanto meno, da mere circostanze non suffragate da alcuna prova concreta che possa mettere in dubbio il suo contenuto. Meno che mai esso può essere contestato con altro tipo di argomentazione che non sia strettamente inerente al procedimento disciplinare sportivo. L’entità delle sanzioni viene stabilita dal G.S. in applicazione del principio di afflittività tenuto conto sia delle attenuanti che delle aggravanti, per cui il Giudice applicherà le sanzioni a giornate ovvero a tempo nell’ambito della propria discrezionalità, motivando la propria decisione sulla base delle risultanze del rapporto di gara. In questo tipo di procedimento non è prevista, quale mezzo istruttorio, l’assunzione della prova per testi se non nell’ipotesi contemplata dall’art. 40 e ss. C.G.S., riguardante il “Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica”. Pertanto, le eccezioni formulate dai reclamanti si palesano infondate e destituite di fondamento. Superata in tal modo qualsiasi eccezione di tipo normativo e procedurale la C.D., accertati i fatti, provvede ad esaminare il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’entità della sanzione irrogata. L’episodio è di notevole gravità non solo per il fatto in sé ma, soprattutto, per le conseguenze che esso avrebbe potuto provocare. Infatti, con il supplemento di rapporto l’arbitro ha precisato che il Biondi gli metteva il braccio destro intorno al collo spingendo il fischietto con la mano. Dagli atti risulta evidente che si è trattato di vera e propria violenza gratuita in quanto l’episodio è avvenuto al 4° minuto del primo tempo allorché la gara non era, né poteva essere, entrata nel massimo dell’agonisrno. A favore del calciatore, tuttavia, si rileva che l’arbitro nel supplemento di rapporto non ha indicato più di quanto già affermato sul rapporto di gara in ordine all’esistenza del dolore patito. Dolore, che nonostante sia perdurato fino al giorno successivo allo svolgimento della gara, non gli ha impedito di portare a termine l’incontro. Tali considerazioni consentono al Collegio di riconsiderare il fatto e di poterlo sanzionare alla luce dei criteri costantemente applicati da questa G.S. La sanzione viene ritenuta congrua nella misura di un anno e mezzo (fino al 09.08.2012) A prescindere da ciò, è evidente che il Biondi debba comunque operare una profonda riflessione sull’accaduto, in quanto i suoi 33 anni avrebbero dovuto indurlo a ben altro comportamento. P.QM. la C.D.T.T. accoglie il reclamo; - riduce la squalifica inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Andrea Biondi al 09.08.2012 (un anno e mezzo); - dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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