COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 201 Stagione Sportiva 2010 /2011 Reclamo Atletico Massese Calcio Avverso I Seguenti Provvedimenti: Inibizione Piccinini Andrea Fino Al 1562011 Squalifica Benedetti Federico 3 Gg Squalifica Cima Silvio 3 Gg Squalifica Bombarda Michele 3 Gg. (C.U. N° 44 Del 3132011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 201 Stagione Sportiva 2010 /2011 Reclamo Atletico Massese Calcio Avverso I Seguenti Provvedimenti: Inibizione Piccinini Andrea Fino Al 1562011 Squalifica Benedetti Federico 3 Gg Squalifica Cima Silvio 3 Gg Squalifica Bombarda Michele 3 Gg. (C.U. N° 44 Del 3132011) Propone rituale reclamo il Piano di Conca avverso i due provvedimenti in oggetto comminati dal G.S.T. di Massa con articolate motivazioni di cui al C.U. richiamato. La reclamante contesta le motivazioni e chiede la riduzione di tutte le sanzioni comminate prendendole in esame ad una ad una. Per Cima Silvio ammette il tono ironico del medesimo e si scusa, ma nega che abbia proferito le offese e ritiene eccessive le tre giornate Per Benedetti ammette quanto riferito sul rapporto, ma contesta che il calciatore abbia offeso anche gli Organi Federali, ritiene eccessiva la sanzione. Per Bombarda ammette tutti gli addebiti di cui al rapporto di gara, ma chiede una riduzione ritenendo eccessiva la sanzione. Per il dirigente Piccinini descrive l’episodio che lo ha visto protagonista fornendo una spiegazione ed una giustificazione al comportamento non regolamentare che ha portato alla espulsione, ammette che in seguito il suddetto Piccinini abbia potuto proferire frasi irriguardose all’indirizzo del D.G., frasi delle quali la società si scusa, nega però che il medesimo abbia offeso gli organi federali (forse ipotizza che l’arbitro di spalle abbia attribuito al Piccinini frasi dette da qualcun altro), nega infine l’episodio a fine gara nello spogliatoio arbitrale. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. L’arbitro conferma il rapporto di gara ed anche la reclamante conferma che gli episodi descritti si sono verificati, solo chiedendo l’applicazione di sanzioni più miti. L’unico soggetto per il quale la reclamante ipotizza una discordanza tra la realtà ed il rapporto, è parte di quanto a ascritto a carico del dirigente. Il D.G. nel supplemento conferma in toto quanto già refertato descrivendo meglio l’accaduto. La C.D. ritiene che alla luce degli atti le sanzioni comminate siano congrue in relazione ai fatti ascritti ai tesserati e non smentiti dagli atti ufficiali e, almeno per i calciatori, nemmeno dalla reclamante. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo, dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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