COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 185 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della C.R.S. Retignano avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Matteo Tardelli con una squalifica fino al 16/09/2011. C.U. n. 39 del 18/03/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 185 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della C.R.S. Retignano avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Matteo Tardelli con una squalifica fino al 16/09/2011. C.U. n. 39 del 18/03/2011. A fine gara mentre usciva dal terreno di gioco il calciatore in oggetto afferrava con violenza il braccio del D.G., spingendolo di qualche metro e procurandogli breve ma intenso dolore. Nel contempo lo offendeva e lo minacciava. Soltanto in seguito all’intervento dei dirigenti della società ospitata poteva raggiungere lo spogliatoio. Infine gli stessi dirigenti lo accompagnavano alla macchina e lo scortavano fino a Forte dei Marmi. Per tale condotta il calciatore Matteo Tardelli veniva squalificato per sei mesi. Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la società Retignano, sostenendo che il gesto contestato al proprio tesserato non può essere qualificato come violento in quanto il giocatore intendeva unicamente richiamare l’attenzione dell’arbitro, per contestare alcune decisioni tecniche. Per quanto concerne le offese le stesse non vengono negate ma spiegate con la stanchezza della gara. La reclamante conclude con la richiesta di riduzione della sanzione. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro precisa che il gesto del calciatore è stato certamente volontario. A tal fine dichiara che il sig. Tardelli era stato già ammonito al 22’ del p.t. e subito dopo sostituito, per evitare che potesse prendere un’altra ammonizione. Pertanto dal momento dell’uscita dal terreno di gioco al momento del contatto con il D.G. sono trascorsi circa 60 m. che potevano e dovevano servire anche a stemperare la stanchezza e recuperare lucidità. Dall’esame degli atti di gara e alla luce delle considerazioni sopra svolte i fatti contestati appaiono assolutamente provati. Rispetto a tali fatti la sanzione del G.S. appare ben calibrata. Infine avendo l’arbitro ricevuto sul suo profilo di “facebook” delle offese da parte del sig.Tardelli e da altri soggetti, comunque legati alla C.R.S. Retignano, questa C.D. ritiene opportuno inviare il fascicolo alla Procura Federale. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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