COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 178 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dal G.S.A. Fornoli A.S.D. nonché dai singoli tesserati avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha assunto i seguenti provvedimenti: SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2016 BERTOLOZZI Michele Per aver colpito volontariamente l’arbitro con cinque pugni, di forte intensità, all’altezza del costato provocandogli intenso e prolungato dolore oltre a difficoltà respiratorie. Questo organo di giustizia valutata l’infrazione commessa dì particolare gravità dispone nei confronti dello stesso la preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi ramo o categoria della F.I.G.C. BERTOZZI Riccardo Per aver spinto volontariamente ed in modo violento il D.G. facendolo indietreggiare di circa un metro. Accompagnava tale gesto con frase offensiva. Alla notifica del provvedimento di espulsione, afferrava l’arbitro per i polsi trattenendolo con forza reiterando le offese. Di poi, lo afferrava violentemente per la divisa, all’altezza del collo, con entrambe le mani provocandogli rossore sulla parte interessata nonché difficoltà respiratorie. Al contempo lo strattonava con forza spostandolo e lo colpiva con tre violenti calci all’altezza dell’arco inferiore dx profferendo infine frase minacciosa. Questo organo di giustizia valutata l’infrazione commessa di particolare gravità dispone nei Confronti dello stesso la preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2013 PRIORI Federico Per aver colpito il D.G. all’altezza dei glutei provocandogli dolore per circa venti minuti. SQUALIFICA FINO AL 18/ 8/2011 PAINI Mirko Espulso per gioco violento, alla notifica dava una spinta al D.G. di media intensità facendolo indietreggiare di mezzo metro. Accompagnava tale gesto con frase minacciosa. SQUALIFICA FINO AL 13/ 3/2015 KADJAEV Zurab Quale capitano di squadra responsabile degli atti di violenza a danno dell’arbitro compiuti da ulteriori due calciatori della propria squadra non individuati. Tale responsabilità verrà meno nel momento in cui saranno individuati gli autori di tali atti: “per avere due calciatori non identificati circondato il D.G. colpendolo con pugni e calci”. (C.U- 59/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 178 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dal G.S.A. Fornoli A.S.D. nonché dai singoli tesserati avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha assunto i seguenti provvedimenti: SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2016 BERTOLOZZI Michele Per aver colpito volontariamente l’arbitro con cinque pugni, di forte intensità, all’altezza del costato provocandogli intenso e prolungato dolore oltre a difficoltà respiratorie. Questo organo di giustizia valutata l’infrazione commessa dì particolare gravità dispone nei confronti dello stesso la preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi ramo o categoria della F.I.G.C. BERTOZZI Riccardo Per aver spinto volontariamente ed in modo violento il D.G. facendolo indietreggiare di circa un metro. Accompagnava tale gesto con frase offensiva. Alla notifica del provvedimento di espulsione, afferrava l’arbitro per i polsi trattenendolo con forza reiterando le offese. Di poi, lo afferrava violentemente per la divisa, all’altezza del collo, con entrambe le mani provocandogli rossore sulla parte interessata nonché difficoltà respiratorie. Al contempo lo strattonava con forza spostandolo e lo colpiva con tre violenti calci all’altezza dell’arco inferiore dx profferendo infine frase minacciosa. Questo organo di giustizia valutata l’infrazione commessa di particolare gravità dispone nei Confronti dello stesso la preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2013 PRIORI Federico Per aver colpito il D.G. all’altezza dei glutei provocandogli dolore per circa venti minuti. SQUALIFICA FINO AL 18/ 8/2011 PAINI Mirko Espulso per gioco violento, alla notifica dava una spinta al D.G. di media intensità facendolo indietreggiare di mezzo metro. Accompagnava tale gesto con frase minacciosa. SQUALIFICA FINO AL 13/ 3/2015 KADJAEV Zurab Quale capitano di squadra responsabile degli atti di violenza a danno dell’arbitro compiuti da ulteriori due calciatori della propria squadra non individuati. Tale responsabilità verrà meno nel momento in cui saranno individuati gli autori di tali atti: “per avere due calciatori non identificati circondato il D.G. colpendolo con pugni e calci”. (C.U- 59/2011) A seguito di istanza di audizione personale, rinviata su richiesta delle parti, sono presenti alla odierna riunione i reclamanti Bertolozzi Michele e Bertozzi Riccardo. E’altresì presente il Presidente della Società, Sergio Rocchiccioli. Tutti i soggetti deferiti sono assistiti dall’Avvocato Federico Manichini, giusto mandato conferito in udienza. Il difensore, avuta cognizione del supplemento di rapporto, conferma le argomentazioni e le conclusioni riportate sull’atto di impugnazione rilevando che le specificazioni contenute in detto documento non sono corrispondenti a quanto indicato sul rapporto di gara. Il Presidente denuncia di essere nell’impossibilità di indicare l’autore, non identificato, del gesto di violenza, confermando che i calciatori coinvolti nell’episodio sono unicamente gli squalificati. Afferma ancora che i fatti accaduti sono meno gravi di quanto indicato dal D.G.. Nel procedere a decisione la C.D. osserva. Il circostanziato reclamo prodotto, nei termini, dall’Ente e dai tesserati indicati in epigrafe è volto ad ottenere la riduzione della sanzioni inflitte ai calciatori Bartolozzi, Bertozzi, Paini e Priori, nonché il proscioglimento del calciatore Kadjaev Zurab. Nel contestare la ricostruzione degli accadimenti effettuata dal D.G. nel rapporto di gara, la reclamante richiama a più riprese il contenuto del rapporto del Commissario di campo al quale assegna, come principio di carattere generale, il medesimo valore di prova privilegiata del referto arbitrale. Rileva che la ricostruzione dei fatti è diversa da quella fornita dal D.G; in riferimento alla fattispecie ritiene che detto rapporto debba avere un maggiore valenza stante il fatto che il Commissario, nel corso degli accadimenti, godeva di una particolare visualità della situazione trovandosi del tutto al di fuori del contesto in cui l’arbitro si dibatteva. Non smentendo nella loro globalità gli avvenimenti, i ricorrenti si dolgono di quanto accaduto in occasione della gara di 2^ categoria Fornoli - Parrocchiale Don Giampaoli del 13 marzo 2011 e motivano il gravame con il sostenere che vi sia stata, da parte del D.G., una imprecisa ricostruzione dei fatti per cui non sussiste il presupposto in base al quale è stato squalificato, ex art. 3 del C.G.S., il capitano della squadra e, in ogni caso, le altre sanzioni irrogate sono del tutto sproporzionate all’entità dei fatti. In riferimento alla posizione del calciatore Kadajev, la Società riserva un capitolo a sé sostenendo che nei suoi confronti non può esser applicato il disposto dell’art. 3 del C.G.S. dato che i calciatori che colpivano il D.G., circondandolo, non erano 5 (Bertozzi che lo tratteneva oltre ad altri quattro). Essi sono da ravvisarsi nei calciatori Bertozzi, Bertolozzi, Priori e Bianchi, che era stato appena espulso, tutti identificati non solo dal D.G. ma anche dai C.C. accorsi, il che esclude l’applicazione della norma sanzionatoria citata. Asserisce ancora la reclamante, esaminando gli atti, che nel documento di gara non vi è traccia della spinta inferta dal Paini al D.G.; che i calciatori che hanno attorniato l’arbitro sono 4, non “circa 4” come indicato dall’arbitro, e che comunque essi sarebbero stati identificati nelle persone di Bertolozzi, Bertozzi, Priori e Bianchi. Sempre su detto atto, secondo la reclamante, non vi è cenno delle violenze imputate al Bertozzi, così come non risulta che il Bertolozzi ha colpito il D.G. con pugni. La Società riconosce a carico di ciascuno di detti due calciatori unicamente l’aver inferto, con diversa modalità, una spinta al D.G.. Afferma inoltre, visto il referto medico (gg.3 di prognosi) e il fatto che egli ha diretto anche la gara immediatamente successiva, che l’arbitro non abbia subito danni di alcun genere. Anche in questo caso è fatto ampio riferimento al rapporto del Commissario di campo. Evidenzia, ”ad colorandum” un certo compiacimento da parte di altro arbitro rivolto al D.G. attraverso il messaggio su Facebook “ abbiamo fatto un ottimo lavoro” L’ultima parte del reclamo contiene la citazione di numerose decisioni giurisprudenziali, aventi per oggetto atti di violenza nei confronti degli arbitri, nelle quali l’entità della sanzione – inferiore a quelle comminate in questa sede – è stata determinata in funzione delle conseguenze fisiche che ne sono scaturite. Al reclamo vengono allegate alcune testimonianze (sei per l’esattezza) a sostegno di quanto in esso indicato. In sede di decisione, la C.D.T.T. premette che, come costantemente affermato, l’assunzione delle decisioni aventi carattere disciplinare per fatti accaduti nel corso della gara avviene sulla base del rapporto dell’arbitro, il quale ha natura e forza di prova privilegiata (non già di “ius vitae necisque”nei confronti dei calciatori per buona pace della ricorrente o di chi per essa). Quanto in esso addotto non può venire messo in dubbio da affermazioni, negazioni o, tanto meno, da mere circostanze non suffragate da alcuna prova concreta che possa metterne in dubbio il contenuto. Non è prevista, quale mezzo istruttorio, l’assunzione di testi se non nell’ambito di quanto dispone l’art. 41 del C.G.S.. Fatta questa premessa il Collegio, sempre in via preliminare, si trova nella necessità di richiamare l’attenzione della reclamante su quanto disposto dall’art. 68 delle N.O.I.F. che l’incarico di Commissario di campo è conferito a soggetti che “…..riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. E’ esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro”. L’incarico conferito, come si rileva anche dal prosieguo della norma, ha carattere esclusivamente interno, limitato a quanto in essa previsto, ed i rapporti redatti non hanno alcun valore probatorio agli effetti dei provvedimenti disciplinari da assumere nei confronti dei calciatori. All’esame dei loro comportamenti provvedono, con la caratteristica di costituire prova privilegiata, unicamente i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale. (art.35 C.G.S.) Ancora in via preliminare la C.D.T.T. osserva quanto segue La sanzione della squalifica per cinque anni, seguita dalla preclusione definitiva alla permanenza nell’ambito federale è la sanzione più elevata da applicarsi nell’ambito disciplinare sportivo. E’ parere della C.D. che ad essa debba farsi ricorso nei casi di gravi conseguenze fisiche riportate dal soggetto aggredito ed anche della reiterazione degli atti di violenza, da valutarsi caso per caso nell’ambito dei singoli contesti, non esistendo fatti esattamente eguali. Nel caso di specie la C.D. ritiene di dover altresì tener conto che non si è trattato di singoli episodi di violenza ma di una vera e propria aggressione fisica di carattere multiplo. Fatta questa premessa il Collegio, passa quindi ad esaminare nel merito i singoli provvedimenti, rilevando che i fatti accertati sono gravi e quindi da sanzionare in maniera adeguatamente esemplare. BERTOLOZZI Michele. Nonostante la reclamante sostenga che il calciatore non abbia colpito il D.G. con cinque pugni, l’arbitro conferma la circostanza anche se, in sede di supplemento di rapporto, precisa che “detto dolore non era però presente all’atto della mia presentazione presso il locale pronto soccorso.” A tal proposito la Commissione precisa che l’arbitro è stato esaminato nella struttura sanitaria alle ore 19,50, mentre l’aggressione è avvenuta alle ore 16,48. L’intensità dei colpi non è stata quindi tale da essere causa di danni. La sanzione inflitta, tenuto conto di quanto questo Giudice ha deciso in occasione di violenza in danno degli arbitri, è eccessiva e quindi da ridurre. La C.D. ritiene che quanto addebitatogli trovi idonea sanzione nella squalifica per anni 2 (due). BERTOZZI Riccardo Ben diversa la posizione del tesserato rispetto a quella del Bertolozzi. Gli atti di violenza, accompagnati da offese e minacce rivolte al D.G. in occasioni distinte, sono stati variegati, reiterati e portati a compimento con diverse modalità e precisamente: - una spinta, che ha costretto l’arbitro ad indietreggiare; - l’averlo trattenuto per i polsi; - l’averlo riafferrato, una volta che il D.G. si era divincolato, per la divisa a livello del collo con entrambe le mani, provocandogli rossori e momentanea difficoltà respiratoria (per qualche secondo); - l’averlo strattonato per circa un minuto; - averlo colpito ad un arto inferiore con tre calci; - l’avergli rivolto frasi irriguardose. Si osserva in particolare che l’averlo trattenuto ha consentito ad altri calciatori di colpirlo con calci e pugni. La C.D. tiene conto, inoltre, della certificazione medica che indica l’esistenza di ”trauma arto inferiore” con diagnosi di “escoriazioni e contusioni multiple a livello della faccia antero-laterale della coscia dx e gamba dx” e prognosi di gg.. 3 A fronte di tali fatti, chiaramente emergenti dagli atti di gara, la difesa del calciatore si limita a negare sia i colpi che le trattenute ammettendo unicamente una spinta. Il complesso degli addebiti viene sanzionato da questo Giudice con la squalifica per anni tre e mesi due. PRIORI Federico Nulla viene eccepito a difesa se non il ritenere, unitamente ad altre sanzioni, il provvedimento eccessivo. In termini di perequazione delle sanzioni la C.D. infligge al calciatore la squalifica per anni uno e mesi due. PAINI Mirko Si rileva che la sanzione relativa alla spinta inferta al D.G. viene costantemente comminata da questa Commissione in misura graduale, in virtù del contesto in cui essa avviene, con un minimo di tre mesi. Nel caso di specie la notifica del provvedimento di espulsione, conseguente al gesto, viene seguita dalle minacce proferite dal calciatore, per cui la sanzione è meritevole di conferma. KADJAEV Zurab Come già indicato in premessa il rapporto del Commissario di campo non può avere valenza nell’ambito dei provvedimenti disciplinari da assumere nei confronti di calciatori. Il basare una propria deduzione che si ritiene logica sul rapporto del Commissario non costituisce prova certa atta a vanificare o sminuire le risultanze del rapporto di gara e del relativo supplemento, che quindi devono essere esaminati e riscontrati in ogni loro aspetto. L’arbitro dichiara sul rapporto di gara, che mentre il Bertozzi lo tratteneva “…altri circa quattro calciatori suoi compagni, mi circondavano e mi colpivano con pugni e calci. Tra essi riconoscevo in maniera chiara e distinta il Sig. Bertolozzi Michele (n° 11 Fornoli) e sig. Priori Federico ( n° 5 Fornoli)”. Essi si trovavano entrambi di 3/4 rispetto alla posizione dell’arbitro, posteriormente, ma da parti opposte. Indica quindi quali siano stati i colpi ricevuti da ciascuno Nel supplemento di rapporto il D.G. modifica quanto sopra specificando che “Inoltre posso certamente asserire che mentre ero trattenuto dal Bertozzi, altri 4 giocatori mi circondavano e sicuramente tra di essi riconoscevo in maniera chiara e distinta il sig. Bertolozzi Michele (n.11 del Fornoli) e sig. Priori Federico(n. 5 Fornoli)”. L’arbitro quindi opera in sede di supplemento una modifica dato che se nella prima versione indica “…..mi circondavano e mi colpivano con pugni e calci…”, sul supplemento reso a questa Commissione il comportamento in esame viene limitato all’essere egli circondato ed ad avere egli nella circostanza riconosciuto unicamente due calciatori sopra indicati. Infatti nel supplemento il D.G. risulta certamente più preciso riuscendo a ricordare tutti i singoli atti di violenza e riuscendo ad attribuirli singolarmente ai calciatori sopra identificati. Scompare dunque quel generico riferimento a colpi subiti da parte dei quattro giocatori che lo attorniavano. Pur potendosi ammettere che l’arbitro possa essere stato circondato da altri giocatori (uno o due a seconda che si fornisca maggiore rilevanza al supplemento o al rapporto) e che quindi esistano giocatori non identificati che lo” circondavano” viene comunque meno il gesto violento in quanto, lo si ribadisce, nel supplemento il D.G. attribuisce le singole condotte ai giocatori oggi sanzionati senza lamentare ulteriori comportamenti lesivi (schiaffi, calci, pugni, etc…). Il semplice “circondare “ il D.G. non può da solo essere considerato” gesto violento” e, pertanto, manca l’elemento essenziale richiesto dall’art. 3 per poter sanzionare in via oggettiva il Capitano. Il D.G. conclude il supplemento con un’affermazione che evidenzia unicamente la presenza di altri due calciatori non identificati ma non che anch’essi - che potevano trovarsi nelle vicinanze dell’alterco casualmente. - o che alcuno di essi lo abbia colpito. In buona sostanza viene meno il presupposto previsto dalla norma che il D.G. sia stato colpito da calciatore non identificato. Da ciò non può che trarsi, in dubio pro reo, la decisione di prosciogliere il capitano della squadra, Kadjaev. Infine, in relazione a quanto apparso su facebook con riferimento ad altro componente della medesima Sezione A.I.A., la C.D., non rilevando alcuna violazione delle norme del C.G.S. (pur nella singolare coincidenza cronologica con l’uscita del C.U. la frase potrebbe essere riferibile a qualsivoglia altra circostanza), ritiene che, tutt’al più, il fatto potrà essere esaminato dall’Organo Tecnico della Sezione sotto il profilo della opportunità del rilascio di dichiarazioni da parte degli arbitri. P.Q.M. la C.D.T.T: delibera, in parziale accoglimento del reclamo, di infliggere le seguenti sanzioni: - al calciatore Bertozzi Riccardo, la squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); - al calciatore Bertolozzi Michele, la squalifica per anni 2 (due); - al calciatore Priori Fabrizio, la squalifica per anni 1 (uno) e mesi 2 (due); - al calciatore Paini Mirko, la squalifica per mesi 5 (cinque); proscioglie il calciatore Kadjaev Zurab da ogni addebito. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it