COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 190 Stagione sportiva 2010-2011Oggetto: Reclamo della S.S.D. Diavoli neri Gorfigliano avverso il provvedimento con il quale il G.S. Lucca ha squalifica il calciatore Vanni Federico per 6 gg (C.U. n. 41 del 31.03.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 190 Stagione sportiva 2010-2011Oggetto: Reclamo della S.S.D. Diavoli neri Gorfigliano avverso il provvedimento con il quale il G.S. Lucca ha squalifica il calciatore Vanni Federico per 6 gg (C.U. n. 41 del 31.03.2011) Propone tempestivo reclamo la società SSD Diavoli Neri Gorfigliano, nella persona del Presidente, avverso il provvedimento di squalifica inflitto dal G.S. Lucca al calciatore Vanni Federico per 6 giornate “per avere offeso e gravemente minacciato l’Arbitro e per essersi avvicinato minacciosamente allo stesso con l’evidente intenzione di colpirlo ma veniva trattenuto dai propri compagni che lo allontanavano”. La società SSD Diavoli Neri Gorfigliano con articolato ricorso espone le proprie lagnanze in ordine al provvedimento assunto dal Giudice Sportivo. In particolare, da un lato, lamenta la mancata menzione nel provvedimento impugnato della spinta data dall’Arbitro al calciatore; dall’altro, contesta la condotta minacciosa del calciatore e il tentativo di aggressione, confermando però l’atteggiamento offensivo tenuto da quest'ultimo nei confronti del D.G.. Conclude il reclamo insistendo per una riduzione della squalifica, formulando istanza di audizione. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue. Preliminarmente, giova porre in evidenza che non si è dato luogo alla audizione richiesta in quanto la reclamante ha, con comunicazione telefax pervenuta a questi uffici il 19.04.2011, manifestato il proprio impedimento a presenziare all’udienza stabilita. Passando all’esame del merito, il Collegio respinge il reclamo. L’Arbitro con il supplemento di rapporto ha confermato quanto riportato in sede di rapporto di gara; in particolare, non entrando nel merito della condotta offensiva in quanto non contestata, ha precisato che “…il giocatore con fare minaccioso mi diceva “arbitro ti aspetto fuori e ti spacco il muso, pezzo di mxxxx!!” e continuava ad avvicinarsi minacciosamente verso di me, arrivando quasi faccia a faccia”. La condotta minacciosa del calciatore appare pertanto confermata dal D.G., le cui dichiarazioni contenute nel rapporto arbitrale, occorre ricordare, costituiscono nell’impianto normativo federale fonte di prova privilegiata. Per quanto concerne il colpo nell’occasione ricevuto dal giocatore, le circostanze che emergono dagli atti inducono il Collegio a ritenere essersi trattato di un gesto istintivo che il D.G. ha effettuato a protezione della propria incolumità, nel tentativo di conservare una distanza minima da colui che si palesava nei suoi confronti con intenzioni minacciose ed aggressive. Infatti, l’aggressività del Vanni Federico risulta evidente dal fatto che la propria azione veniva interrotta solo per l’intervento dei propri compagni che lo trattenevano e lo allontanavano. Sanzione congrua. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; -conferma le sanzioni comminate dal G.S. Lucca; -dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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