COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 29 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Foderi Antonello, attuale responsabile designazione arbitri Sezione AIA Grosseto per rispondere: – della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità) per avere alterato il contenuto di un rapporto gara, atto come noto di fede probatoria privilegiata nel diritto sportivo, rimuovendone la parte relativa all’esistenza di cori razzisti proferiti all’indirizzo dell’ A.E. Karim Soufiane, con ciò impedendo al Giudice Sportivo l’emissione di sanzioni a carico della società Casotto Pescatori Marina i cui sostenitori si erano resi responsabili delle condotte previste e sanzionate dall’art. 11 C.G.S. e per avere, nella qualità di arbitro, chiesto, ricevuto e trattenuto il rimborso spese relativo alla gara Ribolla / Pitigliano del 16/4/2005, nonostante la stessa non si fosse disputata. Di Benedetto Diego, già arbitro, poi dimessosi, presso Sezione AIA di Grosseto per rispondere: – della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità) per avere il Foderi, con il consenso e la collaborazione del Di Benedetto, soppresso l’originale referto gara sostituendolo con altro che recava fatti non corrispondenti a verità, ovvero che un giocatore della Maglianese, tal Boni, aveva ingiuriato e provocato l’arbitro, in luogo della condotta violenza in effetti tenuta, con ciò impedendo al Giudice Sportivo di comminare sanzione adeguata alla gravità di quanto occorso. Ferretti Franco, attuale Presidente Sezione AIA di Grosseto per rispondere:

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 29 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Foderi Antonello, attuale responsabile designazione arbitri Sezione AIA Grosseto per rispondere: - della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità) per avere alterato il contenuto di un rapporto gara, atto come noto di fede probatoria privilegiata nel diritto sportivo, rimuovendone la parte relativa all’esistenza di cori razzisti proferiti all’indirizzo dell’ A.E. Karim Soufiane, con ciò impedendo al Giudice Sportivo l’emissione di sanzioni a carico della società Casotto Pescatori Marina i cui sostenitori si erano resi responsabili delle condotte previste e sanzionate dall’art. 11 C.G.S. e per avere, nella qualità di arbitro, chiesto, ricevuto e trattenuto il rimborso spese relativo alla gara Ribolla / Pitigliano del 16/4/2005, nonostante la stessa non si fosse disputata. Di Benedetto Diego, già arbitro, poi dimessosi, presso Sezione AIA di Grosseto per rispondere: - della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità) per avere il Foderi, con il consenso e la collaborazione del Di Benedetto, soppresso l’originale referto gara sostituendolo con altro che recava fatti non corrispondenti a verità, ovvero che un giocatore della Maglianese, tal Boni, aveva ingiuriato e provocato l’arbitro, in luogo della condotta violenza in effetti tenuta, con ciò impedendo al Giudice Sportivo di comminare sanzione adeguata alla gravità di quanto occorso. Ferretti Franco, attuale Presidente Sezione AIA di Grosseto per rispondere: - della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità) per avere, nella qualità di Osservatore Arbitrale, chiesto, ricevuto e trattenuto il rimborso spese relativo alla gara Ribolla / Pitigliano del 16/4/2005, nonostante la stessa non si fosse disputata. La Procura Federale, con provvedimento in data 17/02/2011 n. 5653/365pf09-10/AM/ma, integrato in data 28/03/2011 con atto recante il n. 7004/365pf09-10/AM/ma, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. A seguito di rituale convocazione sono presenti nella data odierna i deferiti: • Foderi Antonello, rappresentato e difeso dall’Avvocato Matteo Vescovi, del Foro di Milano, giusto mandato in atti; • Ferretti Franco, rappresentato e difeso, giusto mandato depositato, dall’Avvocato Paolo Fralassi del Foro di Grosseto. E’ assente il deferito Di Benedetto Diego. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. L’Avv. Fralassi (difesa Ferretti) ha depositato, in data 7 aprile 2011, memoria di pagine 16 con allegati n. 18 documenti. In data 15 aprile c.a. risulta depositata, a cura dell’Avvocato Vescovi, memoria in difesa del deferito Foderi (pagine 23 con allegati n. 12 documenti). In data 20 c.m. avveniva il deposito, direttamente da parte del Foderi e non della difesa, di una perizia calligrafica. Infine, in data 22 aprile, la difesa di Ferretti deposita altra memoria, di 8 pagine, ad integrazione della precedente, con allegati n. 10 documenti. Il Presidente del Collegio, aprendo il dibattimento, invita l’Avvocato Stefanini ad esporre la posizione della Procura Federale con le conseguenti conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale rileva che il provvedimento della Procura è stato assunto su impulso di una denuncia ricevuta dal C.R.T. da parte dell’Arbitro Karim Soufiane, il quale lamentava di non aver riscontrato nella decisione del G.S. alcuna sanzione in ordine a fatti che, accaduti nel corso della gara Pitigliano – Casotto Pescatori Giovanissimi in data 22 novembre 2008, egli aveva descritto nel proprio rapporto; allegava in rapporto stilato in tale occasione. Nell’inviare l’incarto alla Procura Federale, il Presidente del C.R.T. trasmetteva, a sua volta, la copia del referto di gara richiesto alla Delegazione di Grosseto che appariva difforme da quello trasmesso dall’arbitro. La Procura avviava le necessarie indagini, nel corso delle quali sono state appurate particolari circostanze che hanno dato luogo a sviluppi successivi, che si sono concluse con il provvedimento oggi in esame. Fatta questa premessa, l’Avvocato Stefanini passa ad esaminare le posizioni dei singoli incolpati affermando che l’episodio che ha dato luogo al procedimento è di estrema gravità perché l’arbitro Karim Soufiane non è stato oggetto unicamente dei cori razziali indirizzatigli nel corso della gara, a causa del colore della pelle, ma ad essi si aggiunge l’insulto della Sezione per aver modificato il rapporto di gara da lui redatto senza che di ciò sia stato avvertito, in dispregio a qualsiasi norma di elementare comportamento. Afferma essere la segnalazione (vera e propria denuncia) del Souflane del tutto fondata ed afferma che il colpevole non può che essere il Foderi, unico soggetto che potesse essere a conoscenza dell’anomalia segnalata dal D.G. nel corso di una delle tre telefonate fatte proprio al Foderi e relativa alla mancata indicazione sul rapporto di gara del nome del calciatore ammonito. Richiama la deposizione dell’ex arbitro Di Benedetto, coinvolto in eguale episodio alcuni campionati prima. Contesta la richiesta di intervenuta prescrizione esaminando il disposto dell’art. 25 del C.G.S.. Ricorda la scarsa collaborazione fornita dal Foderi in sede istruttoria avendo risposto alle varie domande postegli con una serie di “non so…. non ricordo.” Per quanto si riferisce alla indebita acquisizione di somme sia da parte del Foderi che da parte del Ferretti, ritiene possano essere oggetto di un’unica trattazione stante la identità dei comportamenti, la identità degli argomenti difensivi anche se in proposito deve essere attribuita al Ferretti una maggiore responsabilità in virtù dell’alto incarico rivestito all’interno della Sezione A.I.A. di Grosseto. Il deferimento è fondato sia su prova documentale che su testimonianze delle quali evidenzia l’attendibilità anche in virtù del fatto che nessuno dei testi poteva avere un qualche interesse ad ordire ciò che le difese adombrano possa essere stato un complotto contro la Dirigenza della Sezione. Ritiene particolarmente attendibile la deposizione dell’arbitro Nucci. Il rappresentante della Procura conclude chiedendo che, confermato il deferimento,. la C.D.T.T. commini le seguenti sanzioni: - a Foderi Antonello, la inibizione per anni cinque; - a Ferretti Franco, l’inibizione per anni tre; - a Di Benedetto Diego, l’inibizione per anni uno. Intervengono quindi le difese. Per conto di Antonello Foderi, l’Avvocato Vescovi, premette che nel comportamento della Procura si può individuare un accanimento derivante dall’aspetto mediatico della questione in una realtà ridotta quale quella di Grosseto. Fornisce quindi una versione dei fatti diversa da quale prospettata dalla Procura Federale e, stante la diversa natura dei due addebiti mossi al proprio assistito, assume preliminarmente, in riferimento alla presunta alterazione del rapporto di gara, la inattendibilità delle affermazioni del Soufiane, oggetto di successivi provvedimenti disciplinari da parte dell’A.I.A., che, per quanto non attinenti con il caso in esame, delineano tuttavia la personalità del denunciante. Non esiste alcuna prova che sia stato il Foderi ad alterare il rapporto di gara; pone in rilievo la diversità degli indirizzi della delegazione FIGC e quello della Sezione A.I.A. Nello specifico precisa che nessuna delle testimonianze acquisite dalla Procura Federale indica nel Foderi il responsabile dell’alterazione del rapporto di gara, né che egli abbia consegnato il referto al G.S.. Cita alcune testimonianze e rileva che il Soufiane era solito inviare i propri referti per posta, stante la lontananza della propria residenza. Afferma che nessuna delle persone escusse ha dichiarato che il Foderi avesse il potere di interferire in ordine alla compilazione dei rapporti. La difesa contesta ancora alla Procura di ritenere provati fatti che hanno invece solo carattere indiziario e sostiene essere inattendibili deposizioni (Nucci) che vengono invece considerate dall’Ufficio pregnanti. Osserva ancora che la grafia del secondo rapporto non corrisponde a quella del Foderi, in ordine alla quale chiede, nelle conclusioni della memoria depositata, disporsi perizia calligrafica. L’ Avvocato Vescovi richiama quindi la perizia depositata in data 20 aprile (non asseverata n.d.r.) la quale conclude che “ il documento in verifica”X1” è da ritenere con certezza non autografo del signor Antonello Foderi……… Ne risulta quindi che il documento in verifica sia stato vergato da altro soggetto”. Per quanto attiene al secondo addebito la difesa lo ritiene prescritto citando a tal fine la lettera d) dell’art. 25 del C.G.S.; afferma, inoltre, che non ci si trova in presenza di un illecito amministrativo verificandosi questo nell’alterazione delle scritture contabili. In ogni caso nulla può essere addebitato al proprio assistito perché responsabile delle designazioni era altro soggetto (Di Cesaro), per cui il Foderi non poteva “autodesignarsi”, come indicato sull’atto di deferimento. In riferimento all’accredito sul c/c bancario, si è trattato di un vero e proprio errore materiale consistente nel non avere, sempre il designatore Di Cesaro, disinserito, una volta che la gara non è stata disputata nella data prevista, i dati relativi ad essa, dati che sono di poi affluiti in modo automatico alla C.R.A. Toscana che, sempre in via automatica, ha disposto l’accredito. Il tutto è avvenuto nel mese di agosto dell’anno 2005 mentre il Foderi, che era in vacanza, non si è accorto dell’accaduto anche per l’esiguità della somma. Con riferimento al primo addebito la difesa, richiamando la perizia calligrafica depositata, dalla quale si evince che non esiste alcun legane tra le grafie dei due referti – dopo essersi chiesto perché il Soufiane ne abbia trasmessi due – si dichiara disponibile ad un eventuale supplemento di istruttoria da parte della Procura Federale. Definisce l’indebita acquisizione della somma che viene imputata al Foderi “un peccato di leggerezza” affermando che si tratta comunque di errore scusabile. Conclude con la richiesta proscioglimento o di assoluzione per il Foderi. Le argomentazioni svolte dal difensore di Franco Ferretti, l’Avvocato Fralassi, sono esattamente identiche a quelle svolte per il secondo capo di incolpazione elevato a carico del Foderi. Viene, di conseguenza, preliminarmente eccepita l’intervenuta prescrizione, in applicazione del disposto dell’art. 25 del C.G.S., comma d), per affermare che il Ferretti non avrebbe potuto interferire né nella procedura di designazione né sull’eventuale annullamento dei dati in procedura, come si sarebbe dovuto fare per effetto della mancata disputa della gara, essendo tale compito assegnato ad altro dirigente della sezione. Ricorda inoltre che l’accredito della somma a titolo di rimborso spese è stato effettuato in modo automatico e, in ogni caso, il minimo importo ha fatto si che esso sfuggisse al controllo del c/c bancario. Anch’egli, con le stesse frasi della difesa Foderi, afferma l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’ex arbitro Gabriele Nucci. Richiamando la seconda memoria, corredata da ulteriore documentazione, la difesa tende a porre in risalto la correttezza delle operazioni amministrative compiute dalla Sezione di Grosseto facendo rilevare che a carico di detto ente si sarebbe verificata una serie di errori, che vengono definiti “fisiologici”, stante la loro irrilevanza percentuale. Definisce l’addebito contestato al Ferretti “ un fatto increscioso” riconducibile ad un errore scusabile. Anch’egli afferma che le richieste della Procura denotino la ricerca di una punizione esemplare che non trova riscontro nei fatti accaduti. Chiede che in via preliminare si affermi non doversi procedere per intervenuta prescrizione e, in via subordinata, che il proprio assistito venga prosciolto per insussistenza del fatto, dovendosi comunque considerare l’assenza di ogni colpa da parte del Ferretti essendosi il fatto concretizzato per errore altrui. Chiuso il dibattimento la Commissione riunita in Camera di Consiglio passa a decisione. In via del tutto preliminare il Collegio ritiene dover esaminare sia la pregiudiziale sollevata da entrambe le parti in merito all’intervenuta prescrizione, sia l’istanza istruttoria di ammissione di testi, contenute nelle memorie a difesa depositate e parzialmente richiamate in questa sede. In merito alla pregiudiziale sollevata, relativa al compimento del termine di prescrizione, si osserva che la materia è regolata dalla lettera d) dell’art. 25 del C.G.S.. Detta norma si riferisce alle infrazioni di carattere disciplinare che vengono così indicate: a) violazione inerenti lo svolgimento della gara; b) fatti di illecito amministrativo; c) illecito sportivo, d) tutti gli altri casi. Quest’ultima ha il carattere di norma residuale, ovvero da applicarsi ove la violazione non rientri in alcuna delle disposizioni precedenti. E’ indubbio che la fattispecie all’esame è riferita a fatti di illecito amministrativo, come si evidenzia dalla nota dell’Ufficio Finanza e Controllo inserita nel fascicolo, per cui la prescrizione si compie al termine della sesta stagione successiva a quella in cui si è verificato il fatto e, quindi, al termine della stagione 2010/2011. A titolo di esercizio scolastico si ritiene opportuno precisare che, quand’anche in linea di mera ipotesi, il termine fosse quello indicato dalle difese (quattro anni) si rileva che: - esso non può che decorrere dalla data di acquisizione della somma (3 agosto 2005); - è stato interrotto dall’avvio dell’indagine (2 marzo 2009); - non può che ricominciare a decorrere dal 4 novembre 2011, data dell’ atto conclusivo dell’indagine. Non si è pertanto compiuto alcun termine di prescrizione. Anche la richiesta istruttoria dell’ammissione di testi deve essere disattesa. Nell’ambito della Disciplina Sportiva, in applicazione del disposto dall’art. 41, comma 5, del C.G.S., l’ammissione di testi è consentita nell’ambito del procedimento per “illecito sportivo” e non nell’ambito del procedimento disciplinare ordinario quale quello in esame. Ciò costringe ancora una volta il Collegio a ricordare che l’illecito sportivo è definito dall'art 7 del C.G.S. come "Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo". Da ciò deriva l’inaccoglibilità della istanza, non vertendo la fattispecie su alcuna di tali ipotesi. Rileva ad ogni buon conto la Commissione che i tre soggetti di cui è stata chiesta l’audizione sono già stati ascoltati in sede istruttoria. Ancora in via preliminare la C.D. precisa che, ai sensi del punto 2 dell’art. 11 del C.G.S., la Corte di Giustizia Federale ha concesso la proroga dei termini per il compimento delle indagini (C.U. n. 18 C.G.F). Passando al merito, prima di esaminare la posizioni dei singoli deferiti, la C.D. ritiene dover delineare il contesto in cui i fatti addebitati si sono verificati. Non v’è dubbio che nell’ambito della Sezione di Grosseto le cose non scorressero così lisce come, ad esempio, viene indicato sulla memoria prodotta in data 22 aprile u.s. dalla difesa del Ferretti. Le accuse del Di Benedetto concernono l’alterazione di un referto da lui redatto in occasione di una precedente gara, su indicazione ed in collaborazione con il Foderi. Infatti il Di Benedetto avrebbe avuto tutto l’interesse a non sollevare la questione onde evitare il proprio coinvolgimento, come del resto è avvenuto. La fattispecie di cui all’accusa è esattamente eguale a quello di cui è causa Tale precedente rende del tutto veritiero il racconto dell’arbitro Karim Soufiane circa la sostituzione - alterazione del rapporto di gara per cui è dimostrata l’inclinazione del Foderi ad operare in tal modo. Altrettanto pregnante è la deposizione dell’ex arbitro Nucci il quale afferma, correndo rischi di carattere giudiziario, che sia il Foderi che il Ferretti hanno percepito indebitamente somme a titolo di rimborso spese per gare non disputate. Altri due arbitri, Colasanti e Cerciello, denunciano negli stessi soggetti la mancanza di preparazione professionale e di cura nella formazione e nei comportamenti da insegnare ai giovani arbitri, nonché una condotta autoritaria e paternalistica. Anche il Sostituto G.S. Schipani riferisce di “iniziative censurabili” che, si diceva nell’ambiente, fossero assunte dal Ferretti. E’ quindi nell’ambito di questo quadro che debbono essere inseriti ed esaminati i fatti contestati. Appare difficile credere alle tesi difensive circa la insussistenza dei fatti che vengono basati, per quanto riguarda l’alterazione del rapporto di gara dell’arbitro Karim, in via preliminare sulla sua non credibilità, per affermare quindi che il Foderi, stante il meccanismo di consegna dei rapporti di gara non avrebbe potuto entrarne in possesso essendo solito il Karim inviarlo a mezzo del servizio postale. Non è qui in discussione il momento in cui il Foderi possa essere entrato in possesso del documento, certamente prima dell’acquisizione degli atti da parte del G.S. alle cui dichiarazioni la C.D. rinvia, dovendosi precisare che, tra le modalità di consegna o deposito indicati dal G.S., essi potevano giungere direttamente e/o essere spediti o consegnati alla Sezione A.I.A, il cui delegato provvedeva a consegnarli all’ufficio del G.S.. Vengono fatte dalla difesa, in ordine al deposito del rapporto di gara, varie ipotesi ma nessuna fondata su concreti dati di fatto, limitandosi essa a negare puramente e semplicemente che il Foderi possa essere stato partecipe all’alterazione. Anche la perizia calligrafica, dapprima richiesta quale mezzo istruttorio, quindi fatta redigere da grafologa di fiducia, depositata in data 20 u.s., non costituisce prova dell’estraneità del Foderi all’alterazione del documento. La perizia può, tutt’al più, attestare che il Foderi non abbia vergato di proprio pugno il secondo rapporto di gara ma non che egli non abbia provveduto a fare modificare, da terzi, quello originale, non venendo in alcun modo provato, se non attraverso il semplice negare, che egli non sia venuto in possesso del documento. Per contro è dimostrato (vedi dichiarazioni di Nucci) che l’arbitro Sufiane si sia rivolto immediatamente e direttamente al Foderi attraverso tre telefonate. A proposito di tali telefonate è determinante rilevare che il Foderi ammette l’esistenza di una sola, relativa a semplici insulti ricevuti, mentre il Soufiane oltre ad indicare questa, riferita però agli insulti di carattere razziale, aggiunge, quale seconda, quella relativa alla possibilità di agire in via giudiziaria verso gli autori degli insulti, mentre la terza è riferita alla mancata indicazione del nome del calciatore che aveva indebitamente fermato con la mano il pallone nel corso di un’azione di gioco pur riportando, il referto, il fatto. L’esame del secondo rapporto, quello preso in esame dal G.S., riporta la modifica relativa all’ammonizione (indicazione del nome del calciatore) per cui la rettifica è effettuata prima e al di fuori della consegna del referto al G.S. e ciò non può che essere avvenuto ad opera del Foderi, risultando dagli atti essere questi l’unico soggetto al quale il Soufiane si è rivolto per la qualifica di “Organo Tecnico Sezionale” rivestita, lamentando l’accaduto. E’ per l’appunto anche sotto tale aspetto che la perizia redatta è del tutto ininfluente. A dimostrare la infondatezza delle affermazioni del Foderi è la risposta da lui fornita al Vice Procuratore Federale e al Sostituto Procuratore in sede istruttoria, in data 23 marzo, ovvero di non aver mai provveduto alla modifica di un rapporto di gara, in aperto contrasto con l’autodenuncia, esposta nei minimi particolari, di un fatto assolutamente identico da parte dell’arbitro, successivamente dimessosi, Diego Di Benedetto. Sintomatico in ordine al fatto è che vari articoli (di stampa) parlano di uno “sbianchettatore”, quasi ad indicare una prassi ricorrente.(Nucci) Per quanto concerne il secondo capo di incolpazione, ammesso e non concesso che non via stata alcuna “autodesignazione”, risulta, dall’attestazione dell’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, che per la gara Ribolla – Pitigliano del 16 aprile 2005, non disputatasi per mancata presentazione della squadra del Pitigliano, il Foderi ha indebitamente percepito il rimborso spese previsto. Se effettivamente, per le circostanze giustificative addotte, il Foderi non si è immediatamente accorto, cosa difficile da credere, dell’accredito sul c/c bancario, egli avrebbe potuto e dovuto successivamente restituire l’indebito al competente ufficio, rimediando in tal modo all’errore materiale, cosa che non risulta avvenuta a tutt’oggi. Ininfluente l’eccezione difensiva in ordine alla materiale impossibilità di intervenire sul sistema (cosa peraltro non credibile) esistendo l’istituto dell’offerta reale. Con riferimento al Ferretti valga quanto già detto a proposito del Foderi dovendosi ribadire che sotto il profilo formale l’operazione (designazione – rimborso) è, dal punto di vista dell’Amministrazione e Controllo Federale come si rileva dalla documentazione in atti, corretta nella sua fase attuativa iniziale, mentre sotto il profilo sostanziale sia il Ferretti che il Foderi hanno acquisito le somme non ritenendo opportuno, una volta accortisi dell’errore, disporne la restituzione. Il tutto si inquadra nella precisa denuncia che il Nucci ha fatto in sede istruttoria secondo la quale “…..girava voce che venissero richiesti rimborsi spese per gare non disputate, sfruttando lo stratagemma di inserire nel sistema “sinfonia” la dizione di gara rinviata, per una partita regolarmente disputata; ciò consentiva in seguito di inserire una nuova nota spese per la gara di recupero in realtà inesistente. So per certo che questo avvenne per la gara Ribolla – Pitigliano del 16.4.2005 non disputata per mancata presentazione del Pitigliano……..che lo aveva preannunciato”. La testimonianza del Nucci rinviene la propria fondatezza, inoltre, nel non essere più tesserato per la F.I.G.C., per cui non può avere avuto alcun interesse diretto, se non perché pienamente convinto delle proprie affermazioni, a lanciare accuse che, se infondate, gli si potrebbero ritorcere contro. Ulteriore impulso a riflettere proviene dalle dichiarazioni sopra indicate rese dall’Avvocato Schifani, la cui autorevolezza è fuori discussione, e che debbono essere inquadrate nell’ambito dei comportamenti tenuti dal Ferretti. Per quanto riguarda la posizione del Di Benedetto, questi ha ammesso spontaneamente quanto accaduto in occasione della gara Maglianese – Orbetello, disputata in data 15.10.2005, ovvero l’alterazione del referto impostogli dal Foderi (suo superiore) che è anche intervenuto apponendovi nota di suo pugno. Conclusioni. Il Foderi sostiene, in modo particolare, di essere del tutto estraneo a qualsiasi alterazione di uno o più rapporti di gara, come opportunamente confermato da Ferretti, dimenticando entrambi le accuse precise e circostanziate del Di Benedetto in ordine a fatto analogo. Peraltro Di Benedetto non aveva alcun interesse a segnalare l’episodio visto che con la propria affermazione si è autodenunciato, come dimostra il deferimento a suo carico. Circa la violazione attribuita sia al Foderi che al Ferretti in ordine all’indebito arricchimento, a dimostrare l’esistenza dell’addebito è sufficiente porre a confronto il C.U. n. 38, stagione calcistica 2004/2005, dell’allora C.P. di Grosseto con la nota 346.7 in data 24 febbraio 2010 dell’Amministrazione Finanze e Controllo della F.I.G.C. L’esame di tutti gli elementi acquisiti indica che i fatti accertati rivestono il carattere di gravità, precisione e concordanza da una parte e di prova documentale dall’altra, il che conduce ad affermare la colpevolezza dei soggetti esaminati con conseguente accoglimento del deferimento. E’ inoltre da disattendere la prospezione delle difese circa un malanimo dei denuncianti nei confronti dei deferiti trattandosi quasi tutti di soggetti o fuori dalla categoria arbitrale o appartenenti ad altra Sezione, che hanno riportato a galla violazioni ormai datate (Di Benedetto, Nucci) Peraltro dall’esame in questione la C.D., rilevato che: - nel corso dell’istruttoria è stato accertato che il Foderi abbia indotto, e con lui collaborato, l’allora arbitro Di Benedetto ad alterare il referto della gara Maglianese – Orbetello, disputata in data 15.10.2005; - per tale comportamento è stata contestata al suddetto Di Benedetto la violazione dell’art. 1,comma 1, del C.G.S. - la medesima violazione non è stata contestata al Foderi il quale viene chiamato a rispondere della violazione del richiamato art. 1 per altri fatti, delibera di restituire gli atti alla Procura Federale affinché addebiti al Foderi la ulteriore violazione dell’art. 1 del C.G.S. non contestata con l’atto in esame. Nel determinare le sanzioni questo Collegio non può esimersi dal rilevare che i fatti, già di per sé gravi, lo sono ancora di più allorché ad incorrere nelle violazioni sono Dirigenti dell’A.I.A nelle cui mani vengono depositati quei rapporti di gara che, avendo carattere di prova privilegiata, sono il cardine per le decisioni che gli Organi della Giustizia Sportiva assumono in sede disciplinare. Se questo è da riferire al primo dei fatti contestati, per quanto riguarda il secondo si rileva che a tutti i tesserati, ed in particolare ai vertici delle Istituzioni Federali, viene richiesto di tenere un comportamento di assoluta correttezza e trasparenza del proprio operato, cosa che non sembra essersi verificata per i fatti ascritti. P.Q.M. la C.D., riconosciuto fondato il deferimento infligge ai soggetti di seguito indicati le seguenti sanzioni: - Foderi Antonello, nella sua qualità di responsabile attuale della designazione degli arbitri della Sezione A.I.A. di Grosseto, la inibizione per anni 5 (cinque); - Ferretti Franco, attuale Presidente Presidente di detta Sezione, la inibizione per anni 3 (tre); - Di Benedetto Diego, già arbitro della Sezione di Grosseto, la inibizione per anni 1(uno). La C.D.T.T. rileva un’incompletezza nel contenuto del deferimento posto a carico del signor Antonello Foderi non essendogli stata contestata l’ulteriore violazione dell’art. 1 del C.G.S., per quanto commesso in concorso con il Di Benedetto. Delibera pertanto di restituire gli atti alla Procura Federale per l’assunzione dei provvedimenti che riterrà di adottare.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it