COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 33 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – A.S. Vaianese per la responsabilità diretta ex art. 4, c. 1, derivante dal comportamento illecito del suo Presidente; – Nistri Carlo, Presidente della Società sopraindicata, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 49, lett. c), delle N.O.I.F. e dell’art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 33 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - A.S. Vaianese per la responsabilità diretta ex art. 4, c. 1, derivante dal comportamento illecito del suo Presidente; - Nistri Carlo, Presidente della Società sopraindicata, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 49, lett. c), delle N.O.I.F. e dell’art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Il deferimento contesta la violazione degli artt. 49 (c. 1, lettera c), norma riguardante i campionati che possono essere organizzati nell’ambito delle singole Leghe, avente riferimento di carattere generale, e dell’articolo 24 del Regolamento della L.N.D. che a sua volta contiene le disposizioni specifiche da osservare al fine di poter effettuare le iscrizioni delle squadre ai singoli campionati di categoria organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Convocate le parti per la data odierna risultano presenti: - la A.S. Vaianese, rappresentata dal Presidente, Sig. Carlo Nistri, il quale è presente anche in proprio; - l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale. Prima dell’inizio del dibattimento il Signor Nistri dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale qui rappresentata, per quanto riguarda la propria posizione, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio: - la inibizione per mesi due su una sanzione base di mesi tre. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l’applicazione della sanzione concordata e dispone la chiusura del dibattimento relativamente a Nistri Carlo. Prosegue il dibattimento nei confronti della Società. L’Avvocato Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, rileva come il deferimento sia basato su prova documentale per cui non si è resa necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria. Il C.R.T. ha infatti trasmesso, in uno con la copia dell’invito perentorio rivolto alla società ad ottemperare agli adempimenti previsti per la formalizzazione della richiesta di iscrizione, la copia del modulo di censimento che riporta unicamente la firma del Presidente della Società e non di tutti gli altri componenti il Consiglio Direttivo. La mancata apposizione della firma dei Consiglieri non può che costituire violazione della norma citata e chiede, pertanto, applicarsi il disposto del C.U. n. 3/2010 del C.R.T.. In sede di decisione la C.D.T.T. osserva quanto segue. Il primo comma dell’art 24 del regolamento della L.N.D., come modificato in data 8 giugno 2010, stabilisce che “Le società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati e le Divisioni” In particolare il comma 2 dell’articolo citato indica quali sono le “condizioni inderogabili” che consentono detta iscrizione, elencandole in modo tassativo dalla lettera a) alla lettera d) come di seguito riepilogato: a) la disponibilità di impianto di giuoco omologato; b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, società e tesserati; c) il versamento di varie somme a titolo di diritti e onorari finanziari; d) il deposito, da parte delle società aventi diritto a partecipare ai Campionati nazionali, di una fideiussione bancaria. In occasione della dichiarazione di conformità concessa dal Consiglio Federale alle modifiche introdotte all’art. 24 in esame, la L.N.D. ha indicato, per la stagione sportiva 2010/2011, le linee guida alle quali i Comitati Regionali debbono uniformarsi (v. nota Srgr./CT/CM/mde/4143 in data 15/06/2010). Tra le disposizioni contenute nella nota è previsto che i Comitati debbono, dapprima, assegnare alle Società un termine di carattere ordinatorio ai fini del deposito della documentazione allo scadere del quale, ove le prescrizioni non siano state rispettate, i Comitati dovranno assegnare alle Società inadempienti un ulteriore termine per la regolarizzazione della documentazione non prodotta. Detto termine ha carattere perentorio. L’inosservanza del termine ordinatorio costituisce, in ogni caso e per espressa disposizione, “illecito disciplinare” per il Presidente, sanzionato a seguito di deferimento da parte della Procura Federale. La sanzione per le Società sarà comminata dagli Organi della Giustizia Sportiva secondo la tipologia (ammenda o punti di penalizzazione) che i Comitati avranno ritenuto di adottare in avvio di stagione. Il C.R.T., seguendo le direttive impartite dalla L.N.D., ha disposto attraverso il C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 che la domanda di iscrizione avvenga on line e che i moduli “ devono essere necessariamente stampati in triplice copia, timbrati e firmati in tutte le loro parti (firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc./disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente proprietario/autocertificazione di onorabilità del legale rappresentante e dei Delegati alla firma)..” Aggiunge la disposizione che. .“la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato regionale che avverrà all’arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli..” In data 24 luglio il Presidente del C.R.T., rilevato che la Società Vaianese non ha rispettato il termine ordinatorio, fissato per il giorno 19 luglio, ha indicato alla Società nella data del 28 luglio, ore 12,00, il termine perentorio per il deposito dell’organigramma debitamente sottoscritto da tutti i soggetti in esso compresi. Il mancato adempimento nel termine fissato ha dato origine al deferimento. Nell’esame delle diverse norme richiamate occorre porre particolare attenzione a quelle che sono considerate condizioni inderogabili per l’iscrizioni ai campionati e quali sono le sanzioni specificatamente riferibili alla loro inosservanza. Il Collegio rileva che il C.R.T. ha stabilito per la stagione 2010/2011 di penalizzare l’inadempimento di una delle condizioni inderogabili previste dall’art. 24 già richiamato, con la sanzione pecuniaria dell’ammenda (C.U. n. 1 del 3 luglio 2010). Lo stesso C.R.T., con il C.U. n. 3 del 9 luglio 2010, ha determinato, per le società iscritte al campionato di promozione, l’ammontare di detta sanzione nella misura di € 200,00 (duecento) riferendola unicamente ai casi a), b) e c) sopra elencati: Alla società Vaianese viene contestata la mancata sottoscrizione da parte di tutti i dirigenti dell’organigramma societario. Tale violazione non rientra, a parere di questo Collegio, fra le condizioni inderogabili indicate dal C.R.T. e specificatamente sanzionate con il C.U. n. 3/2010. Il comportamento tenuto dalla società costituisce comunque violazione dell’articolo 1, c. 1, del C.G.S.. Nella determinazione della sanzione la C.D.T: non è pertanto vincolata alla sua erogazione nella misura predeterminata dal C.U. n. 3/2010 del C.R.T. P.Q.M. la C. D, in applicazione dell’art. 23 del C.G.S., infligge: - al Presidente della Società, Sig. Carlo Nistri, l’ inibizione per mesi 2(due). In accoglimento del deferimento - all’ A.S. Vaianese l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it