COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 30 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Bartolini Niccolò, calciatore tesserato per l’Atletica Castello, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1, e 5 e dell’art.19, c.4, lettera b) del C.G.S.; – la Società A.S.D. Atletica Castello per la responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2 del medesimo Codice.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
30 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Bartolini Niccolò, calciatore tesserato per l’Atletica Castello, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1, e 5 e dell’art.19, c.4, lettera b) del C.G.S.;
- la Società A.S.D. Atletica Castello per la responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2 del medesimo Codice.
Il G.S.T. della Toscana rilevava, nell’esaminare il rapporto della gara San Lorenzo Campi Giovani – Atletica Castello disputata quale gara valida per la Coppa Toscana di II categoria in data 3 novembre 2011, un atto di violenza compiuto nei confronti del calciatore dell’A.S.D. San Lorenzo Campi, Fabio Santorelli.
L’arbitro della gara che non aveva visto l’episodio, perché intento a comminare ad altro calciatore un provvedimento disciplinare, ne dava puntuale indicazione sul rapporto di gara: da qui il provvedimento, da parte del G.S.. di rinvio degli atti alla Procura Federale
L’Ufficio inquirente, acquisite le dichiarazioni del calciatore Santarelli, del Dirigente accompagnatore Pietro Santorelli, dell’allenatore dell’U.S. Doccia Valerio Scarlini presente casualmente in tribuna durante la gara, nonché la dichiarazione di ammissione del fatto resa dal Bartolini stesso, ha disposto il deferimento in esame.
Sono presenti all’odierna adunanza;
- Bartolini Niccolò, calciatore, in proprio;
- la Società Atletica Castello A.S.D. è rappresentata dal vice Presidente Lepri Luciano.
Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio:
- al calciatore Bartolini, la squalifica per 6 (sei) giornate sulla sanzione base proposta di giornate 9 (nove);
- alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 100,00 (cento) sulla sanzione base di € 200,00 (duecento).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni:
- al calciatore Bartolini, la squalifica per 6 (sei) giornate; da scontarsi nelle gare di Coppa Toscana;
- alla Società Atletica Castello, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 100,00 (cento).
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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