COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 174 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Vaianese avverso il provvedimento di squalifica inflitto dal G.S.T. al calciatore Gualtieri Lorenzo fino 10.09.2011 (6 mesi) (C.U. n. 58 del 10.03.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 174 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Vaianese avverso il provvedimento di squalifica inflitto dal G.S.T. al calciatore Gualtieri Lorenzo fino 10.09.2011 (6 mesi) (C.U. n. 58 del 10.03.2011) La Società Vaianese, nella persona del Presidente sig. Nistri Carlo, propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto al calciatore Gualtieri Lorenzo la sanzione della squalifica fino al 10.09.2011, con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il D.G., mentre abbandonava il terreno di gioco offendeva un A.A. e gli sputava fra le gambe, senza colpirlo”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendone una riduzione, ricostruendo quella che a suo dire è stata la dinamica dei fatti: se da una parte conferma la condotta offensiva tenuta dal calciatore nei confronti degli Ufficiali Gara, dall'altra nega lo sputo effettuato contro l'A.A. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue. Il reclamo non merita accoglimento. L'A.A. con il supplemento di rapporto ha confermato quanto descritto nel rapporto gara, ossia che il calciatore n. 2 della società Vaianese, Gualtieri Lorenzo, “mi sputava dalla distanza di 2 metri circa fra le gambe senza colpirmi...” La condotta contestata dalla società appare pertanto provata dai documenti ufficiali ai quali, com'è noto, l'ordinamento tributa carattere di fede privilegiata In relazione ai fatti ascritti la sanzione è stata ben calibrata dal G.S.T. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; - conferma la sanzione dal G.S.T. inflitta al calciatore Gualtieri Lorenzo fino al 10.09.2011 (6 mesi); - dispone l'incameramento della tassa di reclamo.
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