COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 74 del 9 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 207 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della ACD Bagno a Ripoli avverso dec. Del GST Delegazione di Firenze. Esito gara Belmonte – Bagno a Ripoli del 12/03/2011. (C:U 46 del 13.04.2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 74 del 9 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 207 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della ACD Bagno a Ripoli avverso dec. Del GST Delegazione di Firenze. Esito gara Belmonte – Bagno a Ripoli del 12/03/2011. (C:U 46 del 13.04.2011 Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Firenze, cosi’ motivava la decisione di respingere il reclamo propostogli dalla soc. Bagno a Ripoli “GARA BELMONTE - BAGNO A RIPOLI DEL 12.03.2011 (2-1) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U.n. 42 del 16.3.11. L'A.C.D. Bagno a Ripoli proponeva rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe, sostenendo che, al 28° del 1° tempo,il D.G. allontanava dal terreno di gioco, l'assistente di parte del Bagno a Ripoli Signor D'Andretta Gaetano senza sostituirlo fino al 40° del 1° C.U. n.46 pag. 1606 tempo. Quindi, per circa 12 minuti la predetta società si sarebbe trovata a giocare senza l'assistente di parte e ritenendo così, la gara non regolare e ne richiedeva la ripetizione. Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ed il relativo supplemen to di rapporto, decide di respingere il reclamo. Infatti, nel rapporto di gara, l'Arbitro afferma di aver allontanato dal terreno di gioco, al 28° del 1° tempo il Signor D'Andretta Gaetano per vivaci e ripetute proteste nei suoi confronti, dichiarando altresì che, solo al 40° del 1° tempo, si rendeva conto di non avere effettuato la dovuta sostituzione dell'assistente di parte, provvedendo a quel punto a farla con il Signor Raco Piero della stessa società. In definitiva, dalla dinamica dei fatti e, dal loro evolversi, secondo quanto risultante dagli atti ufficiali ed in particolare dal supplemen to di rapporto, emerge che, pur essendosi trovato l'Arbitro a dirigere la gara per 12 minuti del 1° tempo, senza l'ausilio dell'assistente di parte, nulla di anormale o di particolare si è verificato in quel las so di tempo, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto l'aspetto disciplinare. Pertanto, il Giudice Sportivo trae ragionevole convincimento che, se la condotta dell'Arbitro è censurabile sotto l'aspetto regolamentare, questa tuttavia non ha prodotto effetti, nè alterato minimamente il normale svolgimento della gara. P.Q.M. Il Giudice Sportivo respinge il reclamo proposto dall'A.C.D. Bagno a Ripoli, dichiara la regolarità della gara confermando il risultato acqui sito sul campo (2-1), e dispone inoltre, l'incameramento della tassa di reclamo.” Avverso la decisione di cui sopra con sintetico ma efficace reclamo, la soc.Bagno a Ripoli, richiamandosi al Regolamento del Giuoco del Calcio e ritenendo puramente aleatorio il fatto che durante l’assenza dell’assistente “ non sia successo nulla di rilevante “, inoltra reclamo a questa commissione chiedendo nuovamente la ripetizione della gara e l’audizione del Direttore Generale in occasione dell’esame del gravame. In data Odierna, il Direttore Generale, regolarmente convocato, ha reiterato le considerazioni già svolte e le richieste conclusive formulate Il Reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. La regola 6 del Regolamento del giuoco del calcio, unitamente alle decisioni ufficiali IFAB – FIGC e alla guida pratica IFAB – AIA, stabilisce compiti, funzioni e ruolo degli assistenti. In tale contesto, nel paragrafo dedicato agli assistenti di parte, questi vengono considerati come soggetti partecipanti alla gara e quando si verifichi un fatto per cui l’assistente di parte debba abbandonare l’incarico, l’arbitro e’ tenuto a chiederne la sostituzione al capitano …..”diversamente la gara non potrà continuare “. Nel caso che occupa, l’arbitro, dopo aver espulso l’assistente di parte della Soc. Bagno a Ripoli commettendo un errore tecnico peraltro correttamente ammesso e trascritto sul suo supplemento, ha continuato la gara per circa 12 minuti in assenza dell’assistente di parte non avendone richiesta ed ottenuta la sostituzione. Il fatto, ben regolamentato, non puo’ trovare interpretazione alcuna soprattutto dal momento che indica chiaramente come la gara senza assistente non puo’ continuare. P.Q.M. La CDT, accoglie il proposto reclamo ordinando la ripetizione della gara. Ordina la restituzione della tassa ed invia il fascicolo alla segreteria della delegazione Provinciale di Firenze per le incombenze del caso
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it