COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALI 206 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Navacchio Zambra, avverso la squalifica inflitta ai calciatori Spada Claudio fino al 7/08/2011, Cecchi Angulo Kevin per sette gare, Chimenti Gianni, Landi Mirko e Tranquillo Luca per due gare (C.U. n. 65 del 7/04/2011).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI REGIONALI
206 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Navacchio Zambra, avverso la squalifica inflitta ai calciatori Spada Claudio fino al 7/08/2011, Cecchi Angulo Kevin per sette gare, Chimenti Gianni, Landi Mirko e Tranquillo Luca per due gare (C.U. n. 65 del 7/04/2011).
L'Associazione Sportiva Dilettantesca Navacchio Zambra, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 3 aprile 2011, contro la società ospitante Gracciano.
Preliminarmente questa C.D.T. deve precisare di non poter prendere in esame i reclami relativi ai giocatori Chimenti Gianni, Landi Mirko e Tranquillo Luca, squalificati per due gare, in quanto provvedimenti disciplinari non reclamabile ex art. 45 co. III del Codice di Giustizia Sportiva che così recita “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni”.
La categoricità nella formulazione di tale articolo impone di dover giudicare, in via preliminare, inammissibili le impugnazioni con riferimento ai suddetti giocatori; il legislatore sportivo ha evidentemente ritenuto tali sanzioni talmente poco afflittive da sottrarle alla verifica del giudice di secondo grado, con ciò impedendo qualsiasi riforma sulla decisione adottata dalla C.D.T..
Il G.S.T. motivava così le residue posizioni:
Spada Claudio squalifica fino al 7/08/2011
“A seguito di una decisione tecnica del D.G. lo afferrava per il braccio senza procurargli dolore e lo offendeva. Sanzione aggravata perché capitano.”
Cecchi Angulo Kevin per sette gare
“A seguito di una decisione tecnica del D.G. lo offendeva e lo minacciava. Tentava di andare contro il D.G. venendo bloccato dai propri dirigenti. Nel lasciare il campo si toglieva la maglia gettandola a terra reiterando le offese e le minacce”
La Società reclamante ritiene sostanzialmente congrue le squalifiche irrogate ai calciatori ad eccezione di quella attribuita al giocatore Cecchi, considerata eccessiva, ed al giocatore Spada che nega di aver strattonato ed insultato il D.G. limitandosi a chiedere delucidazioni sull'espulsione di un compagno di giuoco.
La società insiste dunque nell'audizione personale del calciatore, dell'allenatore e del dirigente accompagnatore nonché dell'allenatore della squadra avversaria al fine di dimostrare quanto dedotto e conclude per la riduzione delle squalifiche comminate. Lamenta però uno scorretto comportamento dell'arbitro, Sig. Scifo Simone, che avrebbe tenuto, nel corso di una gara che vedeva contrapposte due compagini già matematicamente retrocesse, un atteggiamento arrogante e canzonatorio, specialmente nei confronti dell'intera squadra del Navacchio.
Dopo essersi rammaricato di arbitrare una partita del campionato di allievi regionali il D.G. avrebbe ammonito i due capitani (chiamandoli sempre per nome ed irridendoli) di far le cose in fretta per consentirgli di recarsi al più presto ad un appuntamento amatorio con la propria ragazza; il concetto sarebbe stato veicolato con espressioni volgari e gergali facilmente immaginabili.
Il comportamento scorretto si sarebbe prolungato per tutto l'incontro - terminato con il risultato di sette a zero per la squadra ospitante - ed all'inizio del secondo tempo il D.G. avrebbe detto al Capitano del Navacchio Zambra “Spada, tanto ormai perdi 5-0, si fa un giochino...? Dimmi un numero del Gracciano, che secondo te butterò fuori... vediamo se indovini... Alla stessa frase rivolta ad un giocatore del Gracciano... questi rispondeva sorridendo... il n. 5...”.
Al 33' circa del s.t, il Capitano Spada avrebbe chiesto di sanzionare un fallo di un avversario con l'ammonizione ed il D.G. avrebbe risposto a voce alta “Spada, non mi rompere i xxxxxxxx levati dalle xxxxx...”. Il n. 5 Ghimenti avrebbe sentito le frasi rivolte al compagno rivolgendo verso l'arbitro la frase “sei te un xxxxxxxx” venendo immediatamente espulso.
Di seguito, in un clima ormai rovinato, e dopo varie espulsioni il D.G. avrebbe continuato a rivolgersi in modo scorretto nei confronti dello Spada che contestava all'arbitro di aver usato per primo espressioni offensive ricevendo, ovviamente, analoghe ed inevitabili risposte.
La reclamante scrive dunque che l'arbitro avrebbe replicato all'eccezione dicendo “Spada, io "levati dalle xxxxx, non mi rompere i xxxxxxxx" lo posso dire... anzi ora mi stai rompendo i xxxxxxxx... vai fuori...” estraendo nel contempo il cartellino rosso.
A quel punto lo Spada, preso da una crisi di pianto, si sarebbe soffermato davanti al suo allenatore per esternare la propria incredulità e la costernazione per ciò che era accaduto e sarebbe uscito dal campo senza aggiungere altro.
La Società reclamante, preannunciando “un doveroso esposto [...] agli Organi competenti” ritiene che “si debba far luce sul comportamento dell'Arbitro della gara che è stato, a nostro parere, causa scatenante e/o corresponsabile delle azioni, pur censurabili, dei nostri tesserati.”
All'udienza del 6 maggio 2011 la società Navacchio, regolarmente citata presso la propria sede sociale, veniva sentita nella persona del delegato Sig. Del Moro Enrico che, reso edotto del supplemento arbitrale fornito alla C.D.T., prendeva atto del supplemento di rapporto e della rettifica fatta dal D.G. nei confronti del Calciatore Spada ed insisteva nella riduzione della sanzioni comminate.
Il reclamo merita parziale accoglimento.
Preliminarmente la C.D.T. deve dichiarare l'inammissibilità delle testimonianze richieste nellatto di impugnazione in quanto le Carte Federali vietano l'ingresso di contributi testimoniali all'interno del procedimento sportivo.
Sebbene le censure contenute nell'atto introduttivo del giudizio, riguardo ad uno scorretto comportamento del D.G., vengano da questi smentite nel supplemento, nello stesso documento l'arbitro sembra rivalutare la posizione del Capitano Spada in ordine alla concreta lesività dei gesti compiuti.
Infatti nel rapporto di gara - che attestava il comportamento illecito 6 giocatori (tutti del Navacchio) di cui tre espulsi e due ammoniti - si leggeva che il Capitano Spada sarebbe stato espulso “perché in seguito ad una mia decisione tecnica, mi afferrava per un braccio, senza tuttavia procurarmi dolore e mi diceva: "Ma ti rendi conto che xxxxx stai combinando? Ma xxxxxxxxxx va"”
Nel supplemento invece il D.G., confermando gli altri episodi, “alleggerisce” la posizione del tesserato precisando quanto segue “Dopo una mia decisione tecnica, sentivo il Sig, Spada correre verso di me, alle mie spalle e toccarmi leggermente il braccio, senza tuttavia procurarmi alcun dolore, con lo scopo, ritengo, di ottenere attenzione, in quel momento ho sentito una frase "ma va xxxxxxxxx, va" credendo l'avesse detta lui, l'ho espulso; tuttavia posso affermare di aver sbagliato identificando in lui il "colpevole"; ritengo giusto rettificare questa posizione”
Stante la precisazione dell'arbitro, con riferimento a quest'ultimo giocatore, pur nell'illiceità di un comportamento non corretto tenuto dal capitano che non dovrebbe mai avere alcun contatto con il D.G., la sanzione irrogata deve essere oggetto di una sensibile riduzione anche nella sussistenza dell'aggravante contestata; non risultando invece modificate le censure mosse nei confronti del calciatore Cecchi, una rivalutazione della posizione collegata alla puntuale analisi delle singole violazioni, appare complessivamente meritevole della riduzione di un'unica giornata.
Per quanto attiene infine alle censure mosse nei confronti dell'operato dell'arbitro le gravi affermazioni contenute risultano meritevoli di specifica indagine da parte dell'istituzione competente versandosi in ogni caso nell'ambito della indubbia violazione di norme federali da parte del D.G. o, al contrario qualora le contestazione risultino prive di fondamento, da parte della Società stessa.
P.Q.M.
La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Navacchio Zambra e, dichiarato inammissibile il reclamo proposto per Chimenti Gianni, Landi Mirko e Tranquillo Luca, riduce la squalifica inflitta al calciatore Spada Claudio fino al 20/05/2011 (anziché fino al 7/08/2011) ed a Cecchi Angulo Kevin per sei gare (anziché sette).
Dispone la restituzione della relativa tassa ordinando la trasmissione del fascicolo all'ufficio del Procuratore Federale per gli adempimenti di competenza.
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