COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 32 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Fornacini Ricciotto, Presidente della U.P.D. Baldaccio Bruni, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S in relazione all’art. 49, lettera c), delle N.O.I.F. e degli artt. 23 e 24, n. 2 lettera a), del Regolamento della L.N.D.; – U.P.D. Baldaccio Bruni per rispondere a titolo di responsabilità diretta per le sopraindicate violazioni commesse dal proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 32 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Fornacini Ricciotto, Presidente della U.P.D. Baldaccio Bruni, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S in relazione all’art. 49, lettera c), delle N.O.I.F. e degli artt. 23 e 24, n. 2 lettera a), del Regolamento della L.N.D.; - U.P.D. Baldaccio Bruni per rispondere a titolo di responsabilità diretta per le sopraindicate violazioni commesse dal proprio Presidente. Le “condizioni inderogabili” previste dal comma 2 dell’art. 24 del Regolamento della L.N.D. sono state violate dal Presidente della U.P.D. Baldaccio Bruni, Sig. Ricciotto Fornacini, il quale, al momento dell’iscrizione della squadra al campionato di Eccellenza per la stagione 2010/2011, ha omesso di depositare idonea attestazione comprovante la disponibilità dell’impianto di gioco. Il Presidente del C.R.T., accertata l’omissione, ha provveduto ad effettuare rituale, formale richiesta alla Società di produzione della documentazione mancante, assegnando per l’adempimento il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 28 luglio 2011. Rimasta inevasa la richiesta, il C.R.T ne ha dato comunicazione alla Procura Federale con nota trasmessa in data 20 novembre 2010. L’Ufficio Inquirente, esaminati i fatti, ha disposto, con nota 7049/298 del 29 marzo 2011, il deferimento in esame. All’odierna adunanza è presente unicamente la Procura Federale rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. La Società Baldaccio Bruni ha comunicato, per le vie brevi, la impossibilità a partecipare. In apertura di dibattimento interviene l’Avvocato Stefanini per rilevare che la violazione addebitata risulta accertata per “tabulas” dalla documentazione trasmessa dal C.R.T. alla Procura, per cui procede alla richiesta delle sanzioni da erogare. Considerato che con riferimento alla Società la sanzione è già prevista in via automatica dalla normativa in vigore, chiede irrogarsi al Presidente della Società la inibizione per mesi 3 (tre). In sede di decisione la C.D.T.T. premette che l’art. 24 del Regolamento della L.N.D. prevede particolari adempimenti al fine di ottenere l’iscrizione ai vari campionati regionali e provinciali, la cui violazione, dopo l’assegnazione di un termine perentorio in cui effettuare la regolarizzazione, prevede l’irrogazione, a carico della società, di una sanzione o di tipo pecuniario o di penalizzazione di punti in classifica. In particolare il comma 2 dell’articolo citato indica quali sono le “condizioni inderogabili” che consentono detta iscrizione, elencandole in modo tassativo dalla lettera a) alla lettera d) come di seguito riepilogato: a) la disponibilità di impianto di giuoco omologato; b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati; c) è relativa al versamento di varie somme a titolo di diritti e onorari finanziari; d) deposito, da parte delle società aventi diritto a partecipare ai Campionati nazionali, di una fideiussione bancaria. Il Collegio rileva che: - il C.R.T. ha stabilito per la stagione 2010/2011 di penalizzare l’inadempimento di una delle condizioni inderogabili previste dall’art. 24 già richiamato, con la sanzione pecuniaria dell’ammenda (C.U. n. 1 del 3 luglio 2010); - lo stesso C.R.T., con il C.U. n. 3 del 9 luglio 2010, ha determinato, per le società iscritte al campionato di eccellenza, l’ammontare di detta sanzione nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta). - la Società Baldaccio Bruni non ha ottemperato all’invito a regolarizzare la violazione commessa (mancata prova della disponibilità dell’impianto di gioco) entro il termine assegnato. E’ evidente che la responsabilità dell’inadempimento non può che far carico al Presidente della Società, della quale egli ha la rappresentanza e il conseguente potere di firma, per cui viene determinata la sanzione nei suoi confronti nella misura dell’inibizione per mesi tre, condividendosi le motivazioni e l’entità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale. P.Q.M. infligge le seguenti sanzioni: - alla Società U.P.D. Baldaccio Bruni l’ammenda di € 250, 00(duecentocinquanta), in applicazione del C.U. n. 3 del 9 luglio 2010; e in accoglimento del deferimento - al Presidente della U.P.D. Baldaccio Bruni, Ricciotto Fornacini, la sanzione della inibizione per mesi tre.
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