COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 31 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di Stegmann Alessandro, calciatore, per la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2. del C.G.S per la dichiarazione mendace resa al fine di ottenere il tesseramento per l’A.S. Olimpia Firenze A.S.D..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 31 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di Stegmann Alessandro, calciatore, per la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2. del C.G.S per la dichiarazione mendace resa al fine di ottenere il tesseramento per l’A.S. Olimpia Firenze A.S.D.. In occasione della richiesta di tesseramento formulata dal calciatore Stegmann Alessandro, di nazionalità germanica, l’A.S. Olimpia Firenze A.S.D. inoltrava all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in data 24 novembre 2010, la prevista documentazione comprendente, in allegato, la dichiarazione sottoscritta dallo Stegmann “di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere”. L’Ufficio Tesseramenti, nell’effettuare i dovuti controlli, ha rilevato che il calciatore in oggetto è stato tesserato per Società affiliate alla Federazione Calcio Tedesca, per cui ha trasmesso gli atti alla Procura Federale che ha disposto il presente deferimento. La C.D.T.T., disponendo l’adunanza di discussione per la data odierna, ha notificato i rituali avvisi di convocazione alle parti interessate. Rappresenta la procura federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Non è presente il calciatore deferito che ha inviato una nota a difesa, priva della necessaria sottoscrizione. L’Avvocato Stefanini ritiene inammissibile la memoria pervenuta in quanto non sottoscritta e chiede che, alla luce della documentazione acquisita, sia affermata la colpevolezza del calciatore, cui chiede infliggersi la sanzione della squalifica per mesi sei. La C.D.T.T. ha rilevato che dal documento trasmesso dalla Deustcher Fussball Bund all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. emerge che il calciatore risulta tesserato, a far data dal 27.03.1991 per il Club XXXSC 1926 Gleuel, e dal 5.11.1993 per l’Efferener Ballspiel Club 1920 E.V.. Considerato che il calciatore è nato in data 7 gennaio 1988, l’esame della documentazione pervenuta ha indotto questo Giudice a richiedere, tramite il competente Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., chiarimenti alla Federazione Tedesca. L’Ufficio Federale, in data 17 maggio c.a., ha comunicato che la Deutscher Fussball Bund ha confermato quanto indicato in data 20 dicembre 2010, precisando che il calciatore è stato tesserato una prima volta all’età di quattro anni e, successivamente, all’età di sei anni, per l’EfferenerBallSpiel Club 1920 E.V, società per la quale risulta tesserato fino al 10 maggio 2011. Secondo le norme della F.I.G.C., il tesseramento dei calciatori di cittadinanza non italiana è regolamentato dal comma 11 bis dell’articolo 40 delle N.O.I.F.. La norma dispone che la richiesta di tesseramento presso la F.I.G.C., relativa a detta tipologia di calciatori, deve essere corredata, tra l’altro, dalla dichiarazione resa dal calciatore “di non essere mai stato tesserato per Federazione estera.” A fronte di quanto rinvenuto in atti il deferimento è fondato, venendo peraltro confermato dalla memoria a difesa che, se ammissibile, avrebbe il vero e proprio carattere di dichiarazione confessoria dato che in essa si afferma che”…si ho giocato nel Club BC Efferen dal ‘93 all’estate 2010 ma che attualmente non sono tesserato nel suddetto club anzi in nessuno”. In conseguenza di ciò la Commissione, esaminati gli atti e rilevato che la violazione ascritta al calciatore risulta inequivocabilmente per “tabulas” accoglie il deferimento e, P.Q.M. infligge al calciatore Alessandro Stegmann la squalifica per mesi 6 (sei)
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