COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 010 Stagione Sportiva 2010/2011. Reclamo della S.S.D Sangiustinese avverso dec. Del G.S.T. Ammenda pari a Euro 1.200,00. (C.U 23 del 23.09.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 010 Stagione Sportiva 2010/2011. Reclamo della S.S.D Sangiustinese avverso dec. Del G.S.T. Ammenda pari a Euro 1.200,00. (C.U 23 del 23.09.2010) La societa’ in epigrafe indicata, ritenendo eccessiva la sanzione comminata in primo grado, con tempestivo ed articolato reclamo, chiede a questo collegio una revisione del provvedimento. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ non firmato. La sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ dell’atto reclamo, il quale, se ne e’ privo, e’ da considerare tamquam non esset, con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa.
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