COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 18 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 48 / P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 18 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 48 / P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale Con provvedimento n. 8846/1125pf-09/SP/blp la Procura Federale ha deferito a questa Commissione alcuni tesserati ed Enti per rispondere della violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva. Al fine di esaminare l’atto della Procura e di ascoltare le parti interessate, la Commissione Disciplinare ha disposto l’udienza per il giorno 29 giugno u.s.. Nel corso dell’udienza è stata effettuata, su richiesta di alcuni deferiti, la definizione dei singoli contesti.(C.U. n. 79 del 30 giugno 2010). Nel contempo il Collegio, in accoglimento di alcune istanze istruttorie da parte delle difese, ha disposto il rinvio della discussione alla data del 17 settembre c.a., provvedendo a darne ulteriore comunicazione ai soggetti non presenti. Alla data suddetta veniva proposta, da alcuni deferiti costituitisi, la definizione nei loro confronti ex art. 23 C.G.S. La richiesta veniva accettata dalla Commissione (C.U. n.23/2010), che accoglieva altresì la richiesta di rinvio, formulata dalla difesa di alcuni soggetti unitamente a specifica richiesta istruttoria, per cui veniva disposto un ulteriore rinvio per la data odierna. A seguito di ciò il Collegio dà atto che la Procura Federale è rappresentata dagli Avvocati Francesco Di Leginio e Mauro Franco Balata, Sostituti, e che sono presenti e costituite le seguenti parti: - la Società Audace Galluzzo e i suoi tesserati : - Migliori Danilo; - Cardinali Giuliano; - Corradi Enrico; - Boscherini Remo; - Danieli Elia; - Mele Fabio; - La Società Vicchio e i suoi tesserati : - Del Rio Giuliano; - Cresti Mauro; tutti assistiti e difesi dall’Avv. Federico Bagattini e dall’Avv. Matteo Corri del Foro di Firenze: - La Società Gracciano e i suoi tesserati: - Ciardiello Michele; - Bartalesi Sergio; - Pace Luciano; tutti assistiti e difesi dall’Avv. Giotti del Foro di Siena. Socciarello Giorgio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimo Mereu e Fratoni del Foro di Prato Sono inoltre presenti, in proprio i Signori - Antonelli Giampiero, D.S. ASD Vicchio; - Bicchi Ernesto , Dirigente A.C. Sansovino; - Paduano Antonio, calciatore tesserato A.C. Sansovino; - Albanese Luca, Dirigente A.S. Sansovino; - Sparta’ Salvatore, calciatore, in proprio e quale delegato da Sparta’ Daniele, anch’egli deferito. Non sono presenti, per quanto debitamente convocati, i tesserati: - Presti Enzo, Lodovichi Aldo, Veltroni Valentina, tutti tesserati per l’A.C.Sansovino s.r.l.. Le violazioni contestate dalla Procura Federale a tutti i soggetti sopraindicati sono state evidenziate nel corso della prima udienza del presente procedimento tenutasi il 29 giugno 2010. Sono assenti, nonostante notifica dell’atto di convocazione,: - i calciatori - Salviati Giuseppe, Di Massa Francesco, Mele Alfonso, Palladino Simone, Esposito Antonio, Rosati Tommaso, Alessi Giovanni, De Tommaso Catello, Silvestre Emanuele, Limone Angelo, Bucci Benedetto, Bottone Vincenzo, Caputo Marco, chiamati a rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., e art, 40, comma 3, delle N.O.I.F. per i comportamenti posti in essere in occasione dei tesseramentì in questione, effettuati in assenza dei requisiti previsti da tale ultima norma ed in particolare dell’obbligo di residenza con la famiglia; - i giovani calciatori - Limone Angelo, Bucci Benedetto, Bottone Vincenzo e Caputo Marco, Scialò Simone, Ugramin Roberto e Salviati Giuseppe chiamati a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 40, comma 3, delle NO.I.F., per avere disputato nelle file rispettivamente della Società A.C. Sansovino S.r.l. e dell’U.S.C. Montelupo, nella stagione agonistica 2008-2009, numerose gare del campionato giovanile di competenza senza essere in possesso del regolare tesseramento. In apertura l’Avvocato Di Leginio chiede alla Commissione di poter depositare il testo delle dichiarazioni rilasciate in data 03/02/2010 dal calciatore Emanuele Silvestre in occasione di altro procedimento, avente particolare importanza nel presente dibattimento. Il Presidente della Commissione, rilevato che l’Avvocato Bagattini richiede a sua volta l’acquisizione di una memoria trasmessa unicamente alla Pocura Federale e non anche al Giudicante, si riserva di deliberare su entrambe le istanze. Introduce, quindi, il dibattimento indicando i motivi che hanno determinato il deferimento da parte della Procura Federale e, stante l’esistenza, nelle memorie prodotte dall’Avvocato Giotti e quella verbalmente prospettata congiuntamente dagli Avvocati Bagattini e Corri nella seduta precedente, di alcune eccezioni preliminari, chiede a detti difensori di illustrarne i motivi: L’Avvocato Giotti per conto dell’ A.S.D.GRACCIANO e dei suoi tesserati chiede preliminarmente dichiararsi la improcedibilità del deferimento perché effettuato oltre i termini previsti. Afferma che l’inizio delle indagini è avvenuto per effetto dell’acquisizione degli elenchi in data 17/10/2008 per cui, stante la normativa vigente all’epoca, esse avrebbero dovuto trovare conclusione entro il 30 giugno 2009. Lo stralcio ha dato luogo solo ad un proseguimento dell’indagine e per ciò stesso non è stato mezzo idoneo ad aprire un’altra indagine. La Procura considera la data del 15/05/2009 come inizio dell’indagine senza tenere conto che l’entrata in vigore della modifica dell’art. 32 è avvenuta il 29/05/2009 e che, secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia Federale con la sentenza n. 49/2010, la nuova norma poteva applicarsi solo a fatti accaduti anteriormente al primo semestre 2009. A sostegno della tesi esposta il difensore, dopo aver precisato che i termini per lo svolgimento delle indagini decorrono o dalla data di accadimento dei fatti o da quella, se diversa, in cui l’Organo inquirente ne è venuto a conoscenza, rileva che l’indagine ha inizio con l’apertura del fascicolo e che ogni eventuale, successivo, stralcio non dà luogo ad una nuova indagine per cui la loro prosecuzione può avvenire unicamente a seguito della proroga, da richiedersi con le modalità previste dalla vigente normativa. Assume di conseguenza che la norma introdotta dal comma 11 dell’art. 32 del C.G.S. disciplina anche i fatti anteriori alla sua entrata in vigore, ma successivi al primo gennaio 2009, per cui le indagini relative a fatti accaduti prima di tale data, si debbono concludere entro il 31 dicembre della stagione successiva. Nel caso in esame i fatti “sono stati accertati ed avvenuti anteriormente al primo semestre dell’anno 2009, visto che l’indagine trae origine dall’acquisizione degli elenchi di calciatori presso l’Hotel XXXX avvenuta in data 17 ottobre 2008” Da ciò la tardività del deferimento che, salvo proroghe, avrebbe dovuto concludersi “entro il 30 giugno della stagione nella quale sono stati acquisiti gli elenchi”. Lo stralcio poteva avvenire quindi solo a seguito di richiesta di proroga delle indagini. L’Avvocato Corri concorda con quanto esposto dall’Avvocato Giotti e, insistendo sulla tesi della improcedibilità deposita in visione una sentenza della C.G.F. nella quale, a suo dire, per fatti analoghi si è deciso per l’improcedibilità. A sua volta l’Avvocato Bagattini, ritiene che si dovrebbe ricorrere all’istituto della ricusazione essendo chiamato a decidere lo stesso Collegio che si è pronunciato sui medesimi fatti. Tuttavia chiede, non apparendogli opportuno ricusare la Commissione, che l’Organo giudicante si astenga dal pronunciarsi, ritenendo che la seconda decisione non possa non subire l’influenza della prima, assunta, peraltro parzialmente, anche nei confronti di stessi soggetti deferiti. Ritiene che l’aver svolto tale compito abbia comportato comunque l’espressione di un giudizio. Richiama a tal fine il disposto degli artt. 51 e 52 del C.p.c. e giustifica la propria istanza con l’evitare le conseguenze mediatiche che potrebbero derivare dalla loro mancata applicazione. Interviene quindi l’avvocato Mereu che eccepisce il difetto di giurisidizione da parte della C.D. nei confronti del Socciarello, non essendo questi soggetto tesserato per la F.I.G.C.. La Procura Federale, tramite l’intervento dell’Avvocato Di Leginio ritiene doversi respingere l’istanza di ricusazione, o meglio di “consiglio all’astensione”, sia perché in essa non risulta formalizzato alcun apprezzamento concreto, sia perché il caso non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall’art.51 C.p.c.. In ordine alla istanza sulla improcedibilità rileva che siamo in presenza di un autonomo procedimento avviato non sulla base dell’ elenco acquisito ed indicato dall’Avvocato Giotti ma a seguito di un’audizione dell’Improta riferita ad altra indagine. L’attività di “mercato” dell’Improta avviene solo con questa vasta indagine che riguarda varie regioni d’Italia, ed è diretta all’omessa sorveglianza su calciatori tesserati legittimamente anche di età superiore a 16 anni, purché minori. Si tratta di nuove indagini riferite a soggetti diversi che vengono chiamati a rispondere non solo per motivi formali ma sostanziali come dimostrano le contestazioni che vengono sollevate anche a carico di soggetti tesserati regolarmente. Richiama ancora il fatto che le Società Sansovino e Vicchio non risultavano comprese nel precedente deferimento, ciò ad ulteriore dimostrazione che si tratta di autonomo, nuovo, procedimento che, in quanto tale, non necessita di alcuna proroga. Chiede il rigetto della domanda. Associandosi alla istanza del Collega, l’Avvocato Balata, ritiene che la Procura non debba dare alcun consenso all’acquisizione della istanza e che comunque essa sia inammissibile per la sua assoluta genericità. Rileva che con essa si siano dapprima rilevati motivi di ricusazione del Collegio, per poi dare un “consiglio” per l’astensione dal giudizio. Afferma che lo stralcio indica l’avvio dell’indagine che è iniziata nel periodo successivo e ciò è dimostrato dal fatto che essa è basata su nuove prove ed è riferita a soggetti diversi con conseguente necessità dell’apertura di un nuovo fascicolo avvenuta attraverso lo stralcio. L’Avvocato Giotti, in replica, richiama le decisioni della C.D.N., citate in memoria, che accolgono le istanze di improcedibilità proposte in vari procedimenti, affermando che la sentenza della C.G.F. a Sezioni unite, citata fra queste, si contrappone all’ipotesi della Procura. Riafferma che trattandosi di unica procedura non è possibile alcuno stralcio. L’Avvocato Bagattini chiede l’ammissibilità della propria istanza anche alla luce dell’analoga richiesta formulata dalla Procura. Ricorda che la “notizia criminis” è cosa assolutamente diversa dalla prova, con la conseguenza che ulteriori indagini possono proseguire solo dopo la proroga. Conclude riaffermando che dall’esame degli atti la vicenda appartiene alla stessa indagine. La Commissione sospende il procedimento e, riunitasi in Camera di consiglio, emette la seguente ordinanza. L’Organo giudicante disponendo preliminarmente l’acquisizione di tutte le memorie prodotte, esaminati gli atti relativi alle eccezioni sollevate, dichiara il rigetto di tutte le questioni preliminari proposte dalle parti. Delibera che le motivazioni saranno depositate unitamente alla decisione nel merito. Chiusa la fase preliminare si passa al dibattimento in apertura del quale interviene la Procura Federale. L’Avvocato Di Leginio si riporta integralmente all’atto di deferimento, rilevando che la parte più sgradevole del procedimento è il sistema che, posto in essere dall’Improta per la ricerca e la collocazione dei giovani calciatori in tutt’Italia, è provato dalle carte processuali e dalla dichiarazione del Silvestre, ed è altresì provato dalla dazione di denaro da alcuni genitori all’ Improta il quale ne imponeva anche le condizioni. Afferma che i calciatori sono soggetti attivi, piuttosto che vittime, del “sistema Improta,” dato che attraverso il trasferimento pensavano di poter raggiungere risultati sportivi eccelsi come si dimostra dal denaro versato a detto soggetto da alcune Società e da alcuni genitori di calciatori.. Al di fuori del sistema Improta possono essere considerate solo le Società Sansovino e Vicchio, perché entrambe alloggiavano i calciatori in strutture diverse dall’albergo di Poggibonsi, il Vicchio in una “villa.”. In particolare la società Sansovino aveva costruito un sistema nel sistema mutuando i comportamenti da quelli tenuti dalle Società direttamente collegate ad Improta e ricorda che dalla Società venivano richieste somme per lo svincolo. Risulta “falsa” la collaborazione del suo Presidente con la Procura in quanto essa è avvenuta dopo la scoperta dei fatti da parte dell’Ufficio. Evidenzia le difficoltà di indagine nei confronti della società Galluzzo i cui dirigenti si sono sottratti agli interrogatori dei collaboratori della Procura,senza fornire alcuna giustificazione, in aperta violazione dell’art. 1, c. 3, del C.G.S. La violazione dell’art. 40,c.3 delle N.O.I.F, non è di carattere esclusivamente formale ed afferma che il “sistema” ha violato le norme previste dalla Carta del Fanciullo in quanto i dirigenti non hanno mai sorvegliato le condizioni di vita e di frequenza scolastica. In base alla norma esiste quindi una responsabilità sia giuridica che etica a carico dei Presidenti in ordine alla educazione del minore. Descrive come dalle indagini esperite è emerso che il reclutamento avveniva tramite Improta che effettuava una prima scelta di ragazzi presso società del Sud e poi portava i migliori in Toscana, dove venivano effettuati altri provini in varie località a seguito dei quali le società sceglievano i calciatori di cui avevano necessità (punta, difensore,ecc.). Per quanto attiene al Vicchio, pur essendo legato all’Improta per mezzo del D.S. Antonelli, agli effetti della determinazione della responsabilità è ininfluente che il Presidente abbia poi rinunciato alle sue prestazioni. I ragazzi del Vicchio, provenienti prevalentemente dalla Sicilia (Società Stella d’Oriente che forniva costantemente calciatori alla Società in esame), erano alloggiati in una villa senza che ci fossero le normali condizioni necessarie per la vita quotidiana. Risulta che ci sia stato anche il pagamento di somme di denaro. Il Sansovino, la cui Presidente appare troppo giovane ed inesperta per sostenere l’onere della conduzione societaria, aveva fatto sistema a sé stante, ricorrendo in misura notevole al tesseramento di minori extra regionali (13 ragazzi fra giovanissimi e allievi). Cresti Mauro e Socciarello Giorgio effettuavano di fatto un reclutamento costante di giovani provenienti da regioni del Sud facendo richieste di residenza che poi non avevano seguito. Rileva che il Socciarello, per quanto non tesserato soggiace agli obblighi previsti dal C.G.S., trattandosi di soggetto che ha costantemente esercitato attività nell’ambito della Società. I calciatori risultavano risiedere prima in alberghi di Chianciano, successivamente nella Pensione YYYY gestita dalla moglie dell’allenatore Enzo Presti. Emerge altresì un sistema di sfruttamento economico nei confronti dei genitori in quanto veniva loro richiesto ciò che potrebbe definirsi un “pizzo” per lo svincolo, come ha constatato dal collaboratore della Procura intervenuto involontariamente nel momento in cui la Presidente del Sansovino richiedeva € 500,00 ad un genitore. Si sofferma ancora sul Socciarello per indicarne l’attività continua e sistematica operata all’interno della Società e che si è concretizzata nel reclutamento di ben 13 ragazzi di provenienza extra regionale. Tutto ciò rende applicabile nei suoi confronti, lungi dal rilevarlo indenne, il disposto dell’art. 1, comma 5 Contesta quanto riportato dall’avv. Giotti circa il deferimento dei due Presidenti del Gracciano che si sono succeduti nella carica, e conferma che i suddetti si sono disinteressati delle condizioni di vita dei ragazzi e che, anche per questo, sono stati deferiti. Il tutto è accaduto perché in definitiva i dirigenti deferiti erano convinti di poter operare impunemente e comunque senza commettere alcuna violazione. Ritiene di dover precisare che dalle indagini è altresì emerso un sostanziale sistema di omertà tra essi. La situazione prospettata rappresenta una patologia del calcio giovanile in Toscana, come in altre regioni, che non si è esaurito ma si è semplicemente traslato in altra parte della stessa regione, per cui ritiene,che, nonostante le difficoltà del caso sia necessario fare chiarezza ed operare così un vero e proprio recupero culturale. Chiede che le sanzioni che verranno irrogate siano esemplari e congrue rispetto ai fatti. Riferendosi all’esposizione dell’Avvocato Di Leginio, l’Avvocato Balata chiede, con riferimento ai singoli addebiti contestati, l’applicazione delle seguenti sanzioni: ai calciatori - Salviati Giuseppe, 6 gg., - Di Massa Francesco, 4 gg. - Mele Alfonso 4 gg. - Palladino Simone 4 gg. - Esposito Antonio 4 gg., - Rosati Tommaso 4 gg. - Alessi Giovanni 4 gg. - De Tommaso Catello 4gg - Silvestre Emanuele 6 gg. - Limone Angelo, 4 gg - Bucci Benedetto, 4 gg - Bottone Vincenzo 4 gg - Caputo Marco, 4 gg. - Scialò Simone 2 gg - Ugramin Roberto 2 gg. Ai dirigenti la inibizione per il periodo indicato accanto a ciascun nominativo: - Boscherini Remo, Società S.S. Audace Galluzzo, 3 anni e mesi 6 - Cardinali Giuliano. Società SS. Audace Galluzzo, mesi 6 - Corradi Enrico, Società SS. Audace Galluzzo, mesi 6, - Danieli Elia, Società S.S. Audace Galluzzo. mesi 6 - Mele Fabio, Società S.S. Audace Galluzzo, mesi 6 - Lodovichi Aldo, Società A C. Sansovino Srl., mesi 6 - Albanese Luca, AC. Sansovino srl, mesi 6 - Bicchi Ernesto, Società AC. Sansovino S.r l., mesi 6 - Paduano Antonio, Società A.C.Sansovino Srl, mesi 6 - Presti Enzo, Società AC, Sansovino srl, anni 3 - Sparta’ Salvatore, Società AS. Sansovino Srl., mesi 6 - Sparta’ Daniele, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società AC. Sansovino srl, mesi 6 - Albanese Luca, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società AC. Sansovino srl, mesi 20 - Bicchi Ernesto, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società AC. Sansovino S.r l., mesi 20 - Pace Luciano, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Gracciano, inibizione anni 3 - Ciardiello Michele, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Gracciano dal 27.01 .2009: inibizione anni 3 - BARTALESI Sergio, all’epoca dei fatti tesserato con la Società A.S.D. Gracciano., anni 2 - Migliori Danilo Presidente della S.S. Audace Galluzzo e BOSCHERINI Remo quale segretario della medesima società, anni 3 - Del Rio Giuliano, Presidente della Società U.S. Vicchio A.S.D., anni 3 e mesi 6 - Antonelli Giampiero, nella sua qualità di Direttore Sportivo della Società ASD Vicchio, 2 anni e 6 mesi - Veltroni Valentina, già Presidente dell’A.C. Sansovino s.r.l., anni 3 e mesi 6 - Socciarello Giorgio, anni 5 e proposta di radiazione - Cresti Mauro, quali responsabili di fatto del Settore Giovanile della Società A.C. Sansovino, anni 4 Alle Società: - S.S. Audace Galluzzo, 9.000,00 Euro ammenda, 6 punti penalizzazione ; - A.S.D., ASD. Gracciano, 6.000,0 Euro di ammenda, 6 punti penalizzazione; - U.S. Vicchio, 5.000,00 Euro di ammenda, 6 punti penalizzazione;. Intervengono quindi i soggetti deferiti. Gli Avvocati Bagattini e Corri nella loro qualità di difensori della Società Audace Galluzzo e dei suoi tesserati affermano quanto segue: U.S. VICCHIO A.S.D. L’Avvocato Bagattini rileva preliminarmente una contraddizione nelle affermazioni rese dalla Procura determinata dalla prospettazione dei fatti con la quale dopo essere l’Ufficio apparso paladino della tutela del fanciullo, chiede la irrogazione nei loro confronti di pesanti sanzioni . Quindi in riferimento alla posizione della società Vicchio e dei suoi dirigenti afferma con frasario dai contenuti alquanto accesi e con una veemenza “borderline” che gli vengono consentiti unicamente in virtù della sua attuale veste di difensore (anche lo stesso difensore risulta tesserato F.I.G.C e, in quanto tale soggetto al C.G.S.) rigetta per i propri assistiti tutte le accuse in riferimento. A tal proposito afferma che i giovani erano ben tenuti in una villa, accuditi e sorvegliati da una signora di circa 50 anni che era totalmente dedicata a loro. Ritiene che la Procura intenda sostituire la famiglia con la FIGC, affermando che non si è tenuto in alcun conto che i ragazzi provengono da realtà disagiate e che l’averli calati nella realtà toscana ha costituito per loro un indubbio miglioramento delle condizioni di vita. E’ incredibile che il “sistema” tenuto da Improta nel reclutare i ragazzi al solo scopo di giocare al calcio sia avvenuto senza fornir loro una adeguata alimentazione, rilevando la assenza di recriminazioni da parte dei ragazzi stessi o dei loro genitori. Ricorda ancora una volta il luogo dove erano ospitati i ragazzi per cui non si può dare alcuna credibilità alle tesi della Procura. Precisa ancora che i fatti sono accaduti sotto gli occhi inermi della Federazione che definisce “matrigna”. Con riferimento ai tesserati Del Rio e Antonelli afferma che paradossalmente Del Rio viene sanzionato per aver alloggiato i ragazzi in una villa la cui unica pecca era quella di essere priva della piscina. In riferimento invece ai rapporti fra Antonelli e Improta afferma che manca ogni prova dei contatti e ricorda la negazione dei ragazzi sul conoscere l’Improta. Le sanzioni richieste appaiono eccessive. Chiede il proscioglimento della società Vicchio e del suo presidente. Infine, in riferimento alla posizione del tesserato Cresti, afferma che i fatti sono stati esposti senza una verifica della “prova specifica” di quanto da lui commesso. Nessuno dei testi ha indicato nel Cresti il responsabile dei contatti con l’Improta e leaccuse vengono a lui rivolte dal presidente Veltroni unicamente per scaricare la propria responsabilità. - S.S. AUDACE GALLUZZO. Nell’esaminare la posizione della Società e dei suoi tesserati deferiti, l’Avvocato Bagattini si assume ogni responsabilità in ordine alla mancata risposta dei dirigenti Cardinali, Corradi, Mele e Danieli affermando che egli stesso ha loro consigliato di andarsene, dopo oltre due ore di inutile attesa nei locali della convocazione, e ritiene che i suoi assistiti abbiano fatto bene ad allontanarsi, peraltro per motivi personali, non avendo ricevuto alcuna notizia in merito al protrarsi dell’attesa. Richiama a tal fine i comportamenti di illustri calciatori professionisti che sono rimasti indenni da ogni deferimento in casi che possono essere raffrontabili con quello in esame. I dirigenti non si sono sottratti alla convocazione, in ogni caso essi si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere per cui risulta violato il loro diritto alla difesa. Afferma ancora di aver richiesto inutilmente la acquisizione dei tabulati compilati in portineria indicando l’ora di ingresso e quella di uscita dai locali e ancora una volta definisce (anche qui con la veemenza borderline di cui sopra) “nemica” la Federazione. Chiede quindi il proscioglimento dei suoi assistiti per non aver commesso i fatti addebitati, nonché l’acquisizione del registro d’ingresso del Centro Tecnico di Coverciano la cui richiesta è rimasta senza esito. Avanza analoga richiesta di proscioglimento per il Cresti. Analizza infine le posizioni dei tesserati del Galluzzo, Boscherini e Migliori riferendo che i suddetti sono stati già giudicati definendo il contesto ex art. 23 C.G.S.. Ritiene ingiusto il procedimento avviato nei loro confronti dato che essi sono stati deferiti perché solo due giocatori erano stati trovati nell’elenco successivamente al primo deferimento e poiché la dimenticanza è da addebitarsi alla Procura chiede l’improcedibilità per i suddetti. Ritiene che le sanzioni richieste non siano proporzionate al fatto ad essi ascritto relativamente alla sanzione già patteggiata, riferendosi il precedente a ben otto calciatori. La misura delle sanzioni richieste è eccessiva e chiede che, ove si ritengano i due assistiti colpevoli venga applicato l’istituto della continuazione. A.S.D. GRACCIANO, per la Società ed i suoi tesserati interviene l’ l’Avvocato Giotti il quale passa ad esaminare singolarmente le posizioni di quei calciatori il cui tesseramento ha causato il deferimento di Società e Dirigenti, reiterando quanto esposto nelle quattro memorie depositate Per quanto riguarda il calciatore Matteo Tammaro egli si trasferì, con la madre nell’alloggio messo a disposizione dalla A.S.D. Gracciano, senza alcun intervento da parte di Improta, per cui nulla può essere addebitato per tale titolo al Dirigente Michele Ciardiello. In riferimento ai calciatori Mario Antonio Tarantino e Marco Ghezza ne eccepisce il loro mancato deferimento, stante la connessione che esisterebbe tra tale atto e la contestazione delle violazioni specifiche nei confronti dei Dirigenti Luciano Pace, Sergio Bartalesi e Michele Ciardiello. Ancora in ordine a tali calciatori afferma non essere necessaria alcuna deroga essendo gli stessi stati tesserati con vincolo pluriennale. Rileva che la violazione dell’art. 10/1, quale emerge dalle dichiarazioni del dirigente Bartalesi, non è mai stata contestata alla Società e comunque nulla può esserle addebitato in ordine al trattamento logistico dei calciatori, stante l’accordo intervenuto con i genitori, consapevoli di tutto. I calciatori frequentano regolarmente la scuola. Il calciatore Francesco Di Massa è stato tesserato in virtù del terzo comma dell’art. 40 delle N.O.I.F.ed è stato ospite della Residenza universitaria di Siena per il periodo compreso tra il g. 8/12/2008 ed il 30/06/2009. Osserva che alla data dell’avvio delle indagini (17/10/2008) il calciatore, pur essendo presente nell’Hotel XXX di Poggibonsi, era tesserato per la A.S. Campagnano. Di tutto ciò ha prodotto documentazione in allegato alla memoria del 25/06/2010. Il calciatore Mele Alfonso, secondo l’Avvocato Giotti, è stato tesserato in data 16 ottobre 2008 mentre la Procura Federale basa l’incolpazione su dati acquisiti in data 13 ottobre 2008, ovvero precedentemente al tesseramento. Documenta il comportamento scolastico del calciatore. Il tesserato Luciano Pace, Presidente nella stagione sportiva 2008/2009 non ha alcuna responsabilità nel tesseramento dei calciatori Di Massa, Mele e Tarantino, essendo esso avvenuto in data posteriore alle sue dimissioni. Peraltro il firmatario delle richieste di tesseramento era il Dirigente Luciano Bocci in virtù di specifica delega Per il Dirigente Sergio Bartalesi, chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10, comma 4 del C.G.S.. Per quanto riguarda il Presidente Michele Ciardiello, rileva che egli è stato eletto in data 23/10/2008, mentre il tesseramento dei calciatori Di Massa e Tammaro è avvenuto in epoca precedente, per cui nessuna violazione può essergli addebitata. Comunque in ordine ai tesseramenti effettuati dalla Società la responsabilità è del Dirigente Luciano Bocci che rivestiva la qualifica di legale rappresentante. Circa i rapporti con Improta essi erano intrattenuti dal Bartalesi. L’Avvocato Giotti ribadisce infine la estraneità di Pace e del Ciardiello al tesseramento dei calciatori Tarantino, Grezza, Mele, Tammaro, Di Massa ed a tal fine richiama quanto allegato nell’ultima memoria depositata, ovvero le copie delle relative richieste di tesseramento e dei cartellini che risultano tutti sottoscritti dal dirigente Bocci Luciano, in qualità di dirigente appositamente delegato, soggetto peraltro non deferito. Il difensore conclude chiedendo quindi di deliberare in ordine ai soggetti deferiti come segue: - calciatori Tammaro, Tarantino e Ghezza:  in tesi rimettere gli atti alla Procura Federale per l’integrazione dell’atto di deferimento e le successive notifiche;  in ipotesi, riformulare i capi di incolpazione con l’esclusione delle contestazioni riferite ai su indicati calciatori; - calciatore Di Massa Francesco :  Prosciogliere il calciatore dagli addebiti contestati; - calciatore Mele Alfonso:  in tesi, prosciogliere il calciatore dagli addebiti contestatigli;  in ipotesi, infliggere allo stesso la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia o di ragione; - dirigente Pace Luciano:  in tesi, prosciogliere il suindicato dagli addebiti contestati,  in ipotesi, infliggere allo stesso la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia o di ragione; - dirigente Bartalesi Sergio:  infliggere allo stesso la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia e di ragione; - dirigente Ciardiello Michele:  in tesi, prosciogliere il su indicato dagli addebiti contestati;  in ipotesi, infliggere allo stesso la sanzione minima che verrà ritenuta di giustizia e di ragione. Prende la parola l’avv. Fratoni per conto di SOCCIARELLO e riferisce che il suo assistito non era, non è, né lo sarà mai, tesserato. Poiché, come riportato dall’art. 19 C.G.S. al primo comma, sono punibili, per fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati, i soci, non essendo il suo assistito tesserato, deve essere prosciolto Viene quindi invitato ad intervenire il Dirigente dell’A.S.D. Vicchio, Giampiero ANTONELLI, il quale ammette sulla memoria depositata di conoscere Improta (con il quale)“……avevo avuto contatti per qualche ragazzo di sua conoscenza…”, ma che ciò di per sé non può costituire motivo di accusa; tratteggia il suo ruolo e la sua attività nell’ambito della Società descrivendo quali siano stati il trattamento logistico e la cura da lui posta nei confronti dei calciatori. Afferma che, dopo un periodo idilliaco, i rapporti con calciatori si incrinarono, “ vuoi per la lontananza che per altri motivi”, tanto da costringerlo a risolvere il rapporto societario. Allega tutta una serie di ricevute e scontrini per documentare quanto fatto nei confronti dei ragazzi. Contesta le affermazioni del Procuratore in relazione allo sradicamento dei ragazzi dalla famiglia e rileva che i loro genitori lo hanno ringraziato per la cura dei loro figli che, altrimenti, non avrebbero avuto possibilità né di giocare né di studiare. Riferisce di essere stato a Palermo e di avere verificato le pessime condizioni di vita nel luogo di residenza di uno di loro. Conclude affermando la estraneità della Società, del Presidente Del Rio, nonché la propria (sua), in ordine a quanto addebitato. Seguono gli interventi dei Dirigenti presenti in proprio: CORRADI Enrico, riferisce di essersi trovato in questa situazione senza sapere il perché, di essere stato convocato presso Coverciano per parlare con un collaboratore della Procura e si è allontanato senza addurre motivazione dopo avere aspettato circa 2 ore. Si rimette a quanto riferito dall’avv. Bagattini. Afferma di non conoscere Improta. DANIELI Elia si rifà a quanto dichiarato dal Corradi. CRESTI Mauro asserisce di essere stato allenatore sia della squadra degli Juniores nazionali sia di quella dei giovanissimi del Sansovino ed in tale sua veste non era a conoscenza di fatti relativi al tesseramento del quale si occupava il D.S. Casucci. Dichiara di non essere stato convocato per il presente deferimento ma di aver deposto unicamente nel precedente. Si rimette a quanto già precisato dall’Avvocato Bagattini. PADUANO Antonio all’epoca dei fatti era allenatore degli allievi della Società Alberoro alla quale il Sansovino aveva delegato quel campionato e riferisce che i suoi compiti erano di natura tecnica e non era assolutamente a conoscenza di tesseramenti. Si scusa se il proprio comportamento è stato causa di violazione di norme. I Dirigenti della Società A.C. Sansovino dopo aver concordemente dichiarato di essere venuti in possesso della lettera di convocazione loro indirizzata presso la Società solo dopo la convocazione da parte di questa C.D. per l’udienza, dichiarano singolarmente quanto segue: BICCHI Ernesto riferisce di non essere a conoscenza di tesseramenti irregolari e di avere la coscienza a posto riguardo alle condizioni di vita dei ragazzi. Egli esplicava l’attività di accompagnatore dei ragazzi unicamente, come gli altri che lo hanno preceduto, in quanto genitore di un giovane calciatore, ma non si occupava d’altro. SPARTA’ Salvatore riferisce di non avere mai avuto rapporti con il Sansovino e che il figlio Daniele lo aiutava nella gestione della squadra del Lucignano. Sapeva dei ragazzi del Sansovino ma non aveva alcuna cognizione circa le loro condizioni di vita ALBANESE Luca si riporta alle dichiarazioni rese dagli altri dirigenti. Tutti sono concordi nel dichiarare che i loro ragazzi partecipavano ai campionati in virtù della “cessione del titolo” da parte della S.S. Sansovino alle rispettive società di appartenenza.. Il Sostituto Procuratore Balata chiede alla Commissione di valutare l’opportunità di trasmettere all’Ufficio il verbale d’udienza, ciò a seguito delle dichiarazioni rese dai soggetti intervenuti da ultimo e relativi a presunti accordi fittizi fra società. Esaurito il dibattimento la C.D.T. si riunisce in camera di consiglio per deliberare, motivando preliminarmente le pregiudiziali poste. L’eccezione sollevata dall’Avvocato Giotti in ordine alla improcedibilità del deferimento per compimento del termine deve essere respinta. A confutazione della richiesta della difesa si osserva che la annosa, delicata, questione relativa a giovani calciatori provenienti da Regioni diverse, ha avuto il seguente sviluppo, per cui il procedimento in esame non rappresenta la prosecuzione del precedente ma, pur attenendo alle medesime violazioni, riguarda soggetti distinti. Su denuncia dal calciatore Esposito venivano avviate in data 7 luglio 2008 le necessarie indagini che sfociavano nella decisione di questo Collegio pubblicata sul C.U. n. 24 stagione 2009/2010, seguita dalla decisione della C.D.N di cui al C.U. n. 52/2009, E’ determinante rilevare che detto procedimento riguardava violazioni commesse con riferimento alle posizioni dei calciatori Anelli Gianpaolo, Iuliano Valentino, Di Lena Gennaro, De Martino Nicola, Esposito Francesco, Esposito Antonio, Lasco Umberto, Ruggiero Alberto, Stanchi Vincenzo, Occhiuto Loris e di conseguenza dei Dirigenti e delle rispettive Società di appartenenza. Nell’ambito di detta indagine la Procura veniva in possesso di un elenco dei calciatori residenti nell’Hotel XXX di Poggibonsi, comprensivo di nominativi di calciatori, diversi da quelli oggi in esame, che conduceva quindi ai dirigenti ed alle Società di appartenenza, che avrebbero potuto essere coinvolti nella questione. In sede di chiusura del procedimento allora in corso, l’Ufficio disponeva, con provvedimento stralcio in data 15/05/2009, l’indagine nei confronti dei quindici calciatori indicati negli elenchi suddetti e di conseguenza dei Dirigenti ed Enti facenti loro capo. L’ indagine riferita ai soggetti qui deferiti prende, quindi, avvio in data 15 maggio 2009 per cui il suo termine di conclusione è il 31 dicembre 2009, ovvero il 31 dicembre posteriore alla chiusura della “stagione successiva (c. 11/2 dell’art. 32 C.G.S.) Dagli atti risulta che, per il deferimento in esame, le indagini si sono concluse in data 30 dicembre 2009, come da protocollo 3630, con la evidente conseguenza che il provvedimento è tempestivo. Ritiene opportuno la C.D. elencare i procedimenti che si sono succeduti aventi per oggetto le violazioni che oggi qui si contestano: Deferimento su denuncia di Esposito : “notitia criminis” giunta alla Procura dopo il 7 luglio 2008 (stagione 2008/2009); indagini da concludersi entro il 30/06/2009, termine della stagione in corso, ai sensi dell’art.11, n.1, deferimento effettuato in data 7/09/2009 Decisione dalla C.D.T.T. in data 22.10.2009 (C.U. n. 24 stagione 2009/2010) e della C.D.N. con C.U. n. 52 del 27.12.2009.Società : Rondinella, Lastrigiana, Audace Galluzzo + tredici tesserati. Deferimento su segnalazione del Comitato Giovanile e Scolastico del 13 gennaio 2009, Termine per la Procura : 30 giugno 2010. Trasmesso dalla Procura con prot. 3173/582 del 3/12/2009). Decisione C.D.T.T. del 29/01/2010, definitiva. Società: Lastrigiana + due tesserati. Deferimento in esame. La Procura apre in data 15/05/2009, n. 7451 il nuovo procedimento con il n. 1125/pf08-09. Termine 31 dicembre 2009. Inoltre, lo “stralcio,” che la difesa considera continuazione dell’indagine avviata in precedenza, costituisce piuttosto il momento generatore delle indagini, dato che esso avviene unicamente a seguito del rinvenimento di nuovi soggetti deferibili in occasione di un procedimento a carico di altri. Lo stralcio, nella specie, non può essere considerato come continuazione dell’indagine già in corso stante il fatto che esso riguarda soggetti diversi da quelli relativi al procedimento istruttorio chiuso e non già nuove e differenti incolpazioni a carico dei medesimi soggetti già inquisiti. Occorre inoltre rammentare che il Codice di Giustizia Sportiva fa parte delle norme Federali le quali, complessivamente coordinate, costituiscono l'ordinamento sportivo che (sebbene scheletrico nelle sue poche disposizioni se raffrontato con quelle dell'ordinamento nazionale) costituisce un corpo naturalmente distinto dalle norme sostanziali e procedimentali della legge italiana. In questa rarefazione di regole esercita certamente grande influenza la funzione nomofilattica delle Corti superiori specialmente se riunite in Sezioni unite. La Corte di Giustizia Federale con il Comunicato Ufficiale n. 49 (stagione 2010-2011) ha chiarito, in composizione plenaria, che l'art. 32 comma 11, lungi dal riconoscere un diritto sostanziale, deve intendersi come mera norma processuale. L'ipotesi formulata dalle difese dei soggetti deferiti, sulla sussistenza di un ipotetico diritto di prescrizione, implicitamente codificato nella perentorietà del termine indicato dalla norma, risulta diversamente valutato dalla Giustizia Sportiva che non considera la disposizione come norma sostanziale ma semplicemente procedurale. Ovviamente la giustizia sportiva ha necessità di una definizione assolutamente celere dei procedimenti - ed è questo il senso del comma 11 dell'art 32 che investe le sole indagini e non l'intero procedimento - per ragioni che esulano dal possibile ravvedimento dei soggetti incolpati e che trovano maggior conforto nella rapida definizione dei campionati di categoria. Risulta peraltro non giustificabile la sanzione che i legali delle parti deferite propugnano e cioè la caducazione dell'intero procedimento potendosi al limite ipotizzare una possibile inutilizzabilità di parte delle indagini svolte – e non è questo il nostro caso – oltre i termini. Risolutivi nella citata sentenza i passaggi relativi all'interpretazione della norma transitoria relativa al punto 12 dell'art. 32 (come è possibile che un'istituzione la cui organizzazione interna è ancora in via sperimentale sia onerata – pena l'estinzione del procedimento - ad una così rapida conclusione delle indagini?) e sulla possibilità di proroga delle indagini (assolutamente impossibile nel caso di supposta prescrizione sostanziale) che impongono a questa C.D. un necessario allineamento. La C.D. pertanto respinge l’eccezione sollevata. Sulla seconda eccezione, preliminarmente il Collegio osserva che in materia di astensione e ricusazione del giudice vige il disposto dell’art.28 del C.G.S, che richiama in maniera espressa le norme del C.p.c. che regolano l’astensione e la ricusazione tramite gli art. 51 e 52. Tralasciando l’istituto della ricusazione perché non pertinente, il Collegio osserva che nella fattispecie non si verte su nessuna delle ipotesi previste dall’art.51 del C.p.c. e meno che mai in quella riportata nell’ultima parte del n.4 dell’articolo richiamato. Cioè, come affermato da consolidata giurisprudenza, la norma di riferimento pone incompatibilità dello stesso Giudice nel rivestire tale ruolo in gradi successivi (ad esempio primo grado e appello) e non nelle differenti fasi dello stesso grado. Il Collegio, pertanto, respinge anche tale eccezione precisando inoltre che essa è del tutto irrilevante dato che analoga fattispecie era stata già esaminata da questo Collegio che l’aveva respinta (C.D.T. in C.U. n. 69/2009), trovando conforto al proprio operato nella sentenza n 2 emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 4 agosto 2009, (C.U. n. 14 C.D.N. 5008/2009.- In ordine al merito, la C.D.T. rileva che anche per i soggetti in esame, come per quelli che hanno già definito la propria posizione, il tutto ruota attorno ai rapporti avuti dalle Società e dai singoli tesserati con l’Improta e con la struttura a questi collegata, Mondo Sport (Loreto, Calamassi e parenti di Improta). Si precisa che sia il raggruppamento che la permanenza dei calciatori presso l’Hotel XXX di Poggibonsi, cui Improta e la Mondo Sport si appoggiavano, emergono dalle dichiarazioni dei vari soggetti, tesserati e non, che hanno risposto alle convocazioni della Procura Federale, oltre ad essere stato ampiamente provato in occasione del precedente deferimento già citato. Sempre sulla base delle dichiarazioni acquisite risulta dimostrato il nesso tra lmprota e Mondo Sport, la cui legale rappresentante, Lidia Loreto, viene indicata da un calciatore come la “compagna” dell’Improta, e di essi con le Società deferite tanto più che lo stesso Improta si è già definito in precedenza quale “collaboratore esterno” della Società. Dalle dichiarazioni rese da gran parte di coloro, dirigenti, calciatori e loro genitori che sono stati esaminati dalla Procura Federale emerge che la figura dell’Improta era ben conosciuta dalle Società Toscane, nelle sue molteplici vesti di “tutor”, “procuratore”, “talent scout”, come definito da alcuni testi, società che a lui si affidavano per reclutare ragazzi in altre regioni, Ciò dimostra che l’Improta, in proprio ed attraverso la società Mondo Sport, ha creato una vera e propria organizzazione, utilizzata da numerose Società, sistematicamente orientata all’uso improprio dei giovani calciatori, indubbiamente attirati con il miraggio di poter giocare a calcio in condizioni migliori di quelle in cui si trovavano nella società di appartenenza e con la convinzione di poter contare sulle garanzie previste dalla normativa federale e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi nello Sport. I contatti con un numero elevato di società calcistiche dimostrano una organizzazione strutturata la cui gestione implica necessariamente conoscenze nell’ambito delle società stesse e continui contatti dimostrati anche dai servizi ad esse reiteratamente resi. A fronte di ciò le dichiarazioni di alcuni dirigenti che, interrogati, affermano di non conoscere Improta o di averlo mai incontrato, rappresentano un comportamento che può tranquillamente essere definito reticente se non omertoso. Infatti quasi tutti i dirigenti affermano di essere più o meno a conoscenza dell’attività dell’Improta e del fatto che i calciatori provenienti da altre regioni alloggiavano presso l’Hotel XXX di Poggibonsi, notoriamente gestito dall’Improta e dal suo entourage. Appare inoltre inverosimile ed insostenibile che all’interno di Società come quelle deferite, operanti in cittadine, non in metropoli, con un limitato bacino di utenza sportivo, i dirigenti dell’unica società calcistica non siano a conoscenza del tesseramento di calciatori provenienti da altra regione, né delle operazioni compiute da altri consiglieri della medesima società. Altrettanto mendaci sono da ritenere le dichiarazioni di tutti quei dirigenti di società, ed anche di quei genitori che si sono espressi in proposito, di non aver mai consegnato somme di danaro all’lmprota, o a chicchessia, sia perché esse vengono smentite da alcune opposte affermazioni, sia perché sorge spontanea la domanda: se non erano i genitori e non erano le Società, chi sosteneva le spese per vitto e alloggio per i giovani calciatori? E’ incredibile che si sia trattato dell’Improta o della Mondo Sport non rivestendo alcuno di loro le caratteristiche di un istituto benefico. Se a ciò si sommano le numerose mancate risposte alle convocazioni della Procura, con riferimento sia ai calciatori che all’intera dirigenza dell’Audace Galluzzo ed a quelli dell’A.C. Sansovino, il quadro prospettato dalla Procura acquisisce ancor più fondamento. Il Collegio pur rilevando la importanza della presenza dell’Improta in quasi tutti gli episodi oggetto di deferimento, deve far rilevare che il tutto non sarebbe accaduto in mancanza della connivenza delle Società le quali cercavano attraverso lui di ottenere particolari risultati. Il deferimento è quindi sotteso a far rientrare il comportamento di tesserati e Società nell’alveo normativo federale. Per quanto riguarda le eccezioni mosse dalle difese relativamente all’errato riferimento all’art. 40, comma 3, delle N.O.LF. si osserva che, come rilevato dalla C.D.N. in sede di decisione in ordine al precedente deferimento, la caratteristica sostanziale della norma è quella che nel caso in cui un ragazzo venga comunque posto al di fuori della famiglia, (come accade nel risiedere i giovani presso l’Hotel XXXX di Poggibonsi) la società per la quale egli viene tesserato ha il dovere, morale e disciplinare, di vigilare sulle sue condizioni di vita, tanto più dopo aver collocato tutti i ragazzi in un’unica struttura facilmente controllabile. Né, a parere della Commissione, sotto tale profilo si deve distinguere tra ragazzi di età inferiore o maggiore di sedici anni, trattandosi sempre di minori ai quali, proprio per tale loro condizione, debbono essere garantite tutte le tutele previste, sia dall’ordinamento statuale che da quello sportivo. Si ricorda a tal proposito il disposto della norma in esame Art. 40/3 : I Presidenti delle Società rivestono il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori. La norma non risulta applicata nel caso in esame, come evidenziano le testimonianze di alcuni calciatori con riferimento alle condizioni dell’alloggio (anche quattro per camera, pulizie settimanali degli ambienti, nessun servizio di lavanderia) e di vitto. A questo proposito risulta ad esempio dagli atti che ai pasti, della cui qualità quasi tutti i giovani calciatori si sono lamentati, provvedevano, in un locale definito “scantinato” da tutti i calciatori, l’Improta , la”moglie, o compagna che sia” la figlia ed il di lei fidanzato. A tale premessa avente carattere generale, segue l’esame delle singole posizioni. U.S. VICCHIO Le affermazioni del difensore, svolte ripetutamente con frasario dai contenuti alquanto accesi e con una veemenza “borderline”che gli vengono consentiti unicamente in virtù della sua attuale veste di difensore (anche lo stesso difensore risulta tesserato F.I.G.C. e, in quanto tale, soggetto al C.G.S.), come già osservato, non trovano riscontro nell’atto di indagine. Al reclutamento di cinque giovani calciatori che, per quanto di età superiore al sedicesimo anno sono pur sempre minori, non ha fatto seguito alcun controllo sull’assistenza e sulla vigilanza relativamente alla sistemazione logistica dei calciatori ed alla loro istruzione. Ciò traspare in modo più che evidente dalle dichiarazioni rese dallo stesso Presidente Del Rio al Collaboratore della Procura Federale allorché ha affermato di non aver avuto alcun rapporto con i genitori dei calciatori ed aver escluso che le rispettive famiglie si fossero trasferite in Toscana. Sintomatico nel comportamento della Società è la dichiarazione resa dal Presidente della Società “Stella d’Oriente”, dalla quale provengono i calciatori siciliani, di aver ricevuto un “premio” di € 1.000,00 nonostante fosse stato richiesto il pagamento del premio di preparazione. In conclusione l’affermazione resa dallo stesso Presidente che la selezione e l’arrivo dei calciatori sia stata opera del D.S. Antonelli correlata con quella del D.S. il quale ammette di conoscere l’Improta e di averlo “interloquito” in ordine a proposte di tesseramento fattegli da detto soggetto relativamente a calciatori di età superiori a sedici anni, ma sempre minorenni, indica che l’assunto della Procura Federale è fondato. DEL RIO Giuliano La responsabilità del Presidente della Società emerge dalle sue dichiarazioni in ordine agli inesistenti rapporti con i calciatori e loro famiglie, nonché dall’ammissione da parte dell’Antonelli dei suoi rapporti con Improta. Valgono, perché inscindibilmente connesse, le considerazioni effettuate a proposito della Società Giampiero ANTONELLI Le dichiarazioni rese in sede di indagine, confermate con la memoria depositata, indica l’essere stato il trait-d’union tra Improta e la Società per alcuni ragazzi provenienti dalla Sicilia in base ad un contatto continuativo che è durato, per sua stessa ammissione, fino all’ottobre 2009. Le sue dichiarazioni contrastano con quelle del Presidente Del Rio relativamente al trasferimento delle famiglie dei calciatori in Toscana ed appaiono essere più che altro mera difesa. Il suo ammettere l’errore nel tenere rapporti con Improta, al di là dei possibili, eventuali benèfici effetti processuali, indica la sua conoscenza del divieto di intrattenere rapporti in tema di reclutamento e tesseramento con soggetti non legittimati S.S. GALLUZZO La Commissione non può condividere l’assunto con il quale il difensore, addossandosi ogni responsabilità circa la mancata presentazione agli organi della Procura Federale da parte dei dirigenti Cardinali, Corradi, Mele, Danieli e Boscherini Remo, afferma che dopo due ore di attesa l’allontanarsi costituisca comportamento legittimo. I Dirigenti, con loro il difensore, nulla hanno posto in essere presso il Centro Tecnico, o per via telefonica con la Procura, né nell’immediatezza, né successivamente, risultando l’istanza, apparentemente rimasta inesitata, essere stata inviata via Fax genericamente al “Centro Tecnico F.I.G.C.” senza alcuna altra indicazione, in data 24 settembre 2009. Ancor più priva di fondamento è la giustificazione che la mancata presentazione sarebbe irrilevante stante l’intenzione dei deferiti di intendere avvalersi della facoltà di non rispondere in quanto la contestazione riguarda non il confuto di eventuali dichiarazioni quanto l’inosservanza pura e semplice dell’art. 1, comma 3 del C.G.S. La Commissione ritiene doversi applicare nei confronti della società l’istituto della continuazione per le violazioni contestate ai Dirigenti della Società e connesse al tesseramento dei calciatori Esposito e Palladino, violazioni che risultano ampiamente provate. BOSCHERINI E MIGLIORI Viene dimostrato il loro intervento nell’eseguire il tesseramento nella stagione 2008/2009 dei calciatori Simone Palladino e Antonio Esposito in violazione del disposto dell’art. 40/3 delle N.O.I.F.. La loro colpevolezza emerge in maniera evidente dalle dichiarazioni rese dalla difesa in corso d’udienza allorché ha raffrontato la sanzione inflitta in occasione del precedente procedimento, riguardante le medesime violazioni nei confronti del tesseramento di otto altri calciatori, con le odierne richieste della Procura. La presenza dei calciatori Palladino e Esposito Antonio - compresi nell’elenco dell’Hotel XXX alla data del 5 settembre 2008 - alla luce di quanto emerso in questo ed in precedenti procedimenti circa le condizioni in cui vivevano i calciatori nell’Hotel XXX di Poggibonsi, consentono di affermare nei confronti dei dirigenti in esame la violazione dell’art. 1, comma 1 con riferimento all’art. 2, comma 3 dello Statuto e all’art.91, comm1 delle N.O.I.F.. Anche i rapporti con l’Improta, determinanti la avvenuta violazione dell’art. 10, comma 1 del C.G.S., emergono chiaramente da tutti i procedimenti che li riguardano. Nei confronti di tali tesserati si applica l’istituto della continuazione delle violazioni commesse. A.S.D. GRACCIANO Risulta provato in atti (vedasi dichiarazioni dei Dirigenti Ciardiello, Bartalesi, Grassini) il legame tra la Società e l’Improta per l’avvenuto tesseramento di cinque calciatori e l’affidamento successivo a detto soggetto dei calciatori Di Massa, Mele, Tarantino e Ghezza, tutti alloggiati presso l’Hotel XXX di Poggibonsi. In particolare la Società è responsabile del fatto che i calciatori suddetti risiedessero in quella struttura, in assoluto dispregio del disposto dell’art. 40 comma 3 delle N.O.I.F., in assenza di familiari o di un qualsiasi tutor indicato dai genitori esercenti la potestà. Più in generale la Società si è disinteressata di tutti gli atti necessari alla educazione ed istruzione dei giovani calciatori provenienti da altra regione che peraltro erano sottoposti ad un pessimo trattamento in ordine al vitto ed all’alloggio. Sotto tale aspetto sono del tutto irrilevanti i risultati scolastici, ove conseguiti. In ogni caso nulla eccepisce la difesa relativamente ai calciatori Tarantino e Ghezza, i cui nominativi sono compresi nell’elenco dei ragazzi residenti nell’Hotel fin dal 7/09/2008, così come vi è compreso il Di Massa che è rimasto residente nell’hotel quantomeno fino al giorno 8 dicembre 2008, stando alla documentazione prodotta in questa sede. E’ appurato che la Società abbia intrattenuto rapporti costanti e continuativi con l’Improta tramite il Dirigente Bartalesi, a proposito del quale ai osserva che il difensore della Società, puntualizzandone la posizione, non ha svolto alcuna azione difensiva, limitandosi a chiedere nei suoi confronti la erogazione della sanzione che sarà ritenuta” di giustizia e di ragione”. Molti dei raduni di giovani calciatori sono avvenuti sul campo del Gracciano, spesso alla presenza di Improta, senza che la Società abbia indicato in sede di difesa l’avvenuta richiesta di autorizzazione da parte del C.R.T. Il Collegio deve a questo punto puntualizzare che, nel tentativo di sottrarre alla loro responsabilità i dirigenti Pace, Bartalesi e Ciardiello, la difesa nel richiamare in maniera pretestuosa, quindi ininfluente, una decisione di questa Commissione, enuclea una frase dal contesto, peraltro riferito ai problemi in cui essa è inserita, trascurando di ricordare le incolpazioni che, con riferimento ai calciatori Di Massa, Mele, Tarantino e Ghezza vengono sollevate Premesso che il concetto riportato è riferito alla necessità che sia i giovani calciatori che, ancor più, le società debbono ben conoscere, con responsabilità differenziate, le norme federali , ai dirigenti viene in questa sede addebitato quanto segue : - per i calciatori Di Massa e Mele ogni disinteresse sulla loro sistemazione logistica e aver omesso ogni controllo sulla loro posizione anagrafica; - per essi, e per Tammaro e Ghezza, l’avere proceduto al loro tesseramento, in maniera continuativa, tramite un soggetto (Improta) non tesserato né autorizzato. E’ opportuno ricordare in ogni caso che i calciatori Mele, Tammaro e Di Massa sono nati nell’anno 1994 e quindi all’epoca dei fatti infrasedicenni. e come tali soggetti alla disciplina dell’art. 40/3 delle N.O.I.F. sulla quale esiste consolidata giurisprudenza.. Dalle accertate violazioni dei dirigenti e dei calciatori discende la responsabilità diretta ed oggettiva, di cui all’art.4 commi 1 e 2 del C.G.S., della Società. PACE Luciano Sull’elenco prodotto al momento del sopralluogo (17/10/2008) dalla proprietaria dell’Hotel XXXX di Poggibonsi si rileva che i calciatori Di Massa, Mele e Tarantino erano presenti ovviamente per conto della Società Gracciano, per cui la responsabilità del Pace, nella sua qualità di Presidente, deve essere affermata. Egli ricorda che in squadra vi fossero calciatori provenienti da altre regioni, senza peraltro conoscerli personalmente e che dei relativi tesseramenti si sono occupati i Dirigenti Bocci e Bartalesi, il tutto in aperto contrasto con la dichiarazione resa dal Dirigente Bocci affermante che le trattative per il tesseramento venivano condotte “….dal Sig. Bartalesi Sergio insieme ai Signori Pace Luciano, prima e Ciardiello, poi, entrambi in fasi successive, Presidenti della Società Gracciano.” Cade quindi la tesi difensiva sulla sua estraneità, dati i tempi in cui è avvenuto il passaggio di carica sia del Pace che del Ciardiello come si dirà a proposito di quest’ultimo. E’ doveroso ricordare che il Pace dichiara di essersi dimesso in data 03/09/2008. Stante le tesi sostenute dalla difesa appare necessario esaminare la posizione dei singoli calciatori Di Massa Francesco: dal cartellino risulta essere tesserato dal 15 gennaio 2009, ma dallo stesso documento risulta residente ad Ischia. Lo stato di famiglia è stato rilasciato dal Comune di Ischia in data 10 ottobre 2008. Il calciatore era presente nella struttura alberghiera di Poggibonsi in data 13 ottobre del medesimo anno, e evidentemente per conto della Società Gracciano. Mele Alfonso: è tesserato per la Società in esame a far data dal 16 ottobre 2008, ha assunto residenza anagrafica nel Comune di Firenze dal giorno 8/10/2008, è stato iscritto presso un Istituto scolastico di Poggibonsi, Alla data del 13/10/2008 si trovava nell’albergo di Poggibonsi. Tammaro Matteo, tesserato dal 19/12/2008 a seguito di svincolo in data 17/12/2008 del Comitato Campania. ha chiesto la residenza in Colle Val d’Elsa in data 13.12.2008. Non risulta nell’elenco dei calciatori alloggiati nell’Hotel XXX. Ghezza Marco, richiesta di tesseramento in data 12/09/2008. Presente nell’albergo di Poggibonsi alla data del 13/10/2008. Tarantino Antonio Mario, tesserato dal 5 settembre 2008, compagno di camera del Ghezza nell’albergo di Poggibonsi. Circa la richiesta di proscioglimento avanzata dalla difesa in ordine alla posizione del Presidente all’interno della Società all’epoca dei fatti, valgono le seguenti considerazioni. Le dimissioni dalla carica vennero ratificate dal Consiglio in data 23/10/2008, data in cui venne eletto al suo posto il Dirigente Michele Ciardiello, per cui al momento del sopralluogo il Pace aveva la piena responsabilità della conduzione societaria. Né può avere una qualche rilevanza la circostanza che il Segretario Luciano Bocci avesse la delega di rappresentanza della Società nella stagione, dato che questi esplicava, attraverso la delega, le proprie funzioni in nome e per conto. Comunque il Collegio osserva che, indipendentemente dalla data di tesseramento, i calciatori Tarantino, Ghezza, Di Massa, Mele erano ospitati nell’albergo per conto della Società, nelle condizioni rilevate in sede istruttoria, a decorrere dal 7/09/2008 almeno i primi due, e dal 13.10.2008 il Di Massa, come evidenziano le date apposte a penna, con la dicitura situazione al 05 09 08, sul frontespizio, dal 7/09/08 in calce alla prima e 13/10/2008 sulla seconda pagina dell’elenco consegnato dalla proprietaria al Collaboratore della Procura Federale. Né risulta da alcun documento in atti (dichiarazioni del calciatori o dei loro genitori) che essi vi risiedessero a proprie spese. Si rileva ancora dal censimento che la rappresentanza legale della Società è stata estesa, per la stagione 2008/2009, oltre che al Bocci, ripetutamente indicato quale responsabile dei tesseramenti, anche al Dirigente Pace Roberto, vice Presidente. (i) CIARDIELLO Michele Non è condivisibile la tesi difensiva relativa all’estraneità del deferito alle violazioni ascrittegli perché, anche se ha assunto la carica di Presidente in data 23 ottobre, egli non poteva non conoscere quanto stesse accadendo all’interno della Società. Si ricorda a tal fine che egli ha dichiarato di essere a conoscenza della presenza in Società (da almeno due anni) di calciatori di provenienza extraregionale. Non risulta comunque che, una volta eletto, abbia assunto alcun provvedimento in merito. Anche in questo caso viene meno la tesi della difesa circa la estraneità del Presidente in ordine ai tesseramenti per effetto delle dichiarazioni del Dirigente Bocci. Inoltre nel tentare di affermare la propria estraneità ai fatti ascrittigli dichiara di aver comunicato al C.R.T. dell’avvenuto avvicendamento con il Pace in data 27 gennaio 2009, laddove, per sua stessa affermazione esso è avvenuto in data 24/10/2010. In tal modo si è anche verificata la violazione dell’art.37 delle N.O.I.F, per l’avvenuta comunicazione oltre i termini, non contestata in questa sede. La dichiarazione sembra resa al fine di addossare la colpa di tutto al Pace. Il contrasto tra le dichiarazioni del Pace e quella resa dal Ciardiello sono, in ogni caso la chiara dimostrazione che entrambi mentono. Rilevante appare infine la dichiarazione resa dall’Improta, soggetto non tesserato, che quindi avrebbe potuto evitare di renderla, di aver intrattenuto rapporti (di cui è dimostrata nell’intero dibattimento la natura) direttamente con il Ciardiello. BARTALESI Sergio La Società dichiara, in sede di difesa, la violazione da parte del tesserato dell’art. 10, cornma 1, del C.G.S., con ciò confermando il rapporto della Società con Improta. e, quindi la fondatezza del deferimento operato nei suoi confronti. VELTRONI Valentina L’insieme degli atti compiuti nella sua qualità di Presidente indica una certa negligenza nella conduzione societaria che si evidenzia nell’aver tralasciato ogni controllo sui propri collaboratori diretti (Cresti), consentendo così che l’attività giovanile venisse gestita da soggetto non tesserato (Socciarello) con le conseguenze evidenziate dall’indagine. Alla mancanza di impegno nella gestione devono addebitarsi sia tutte le irregolarità commesse in sede di richiesta di tesseramento dei giovani calciatori, sia l’omesso controllo sull’attività studentesca dei ragazzi alcuni dei quali sono stati respinti e/o hanno abbandonato gli studi. Incauta nell’affidare “la parte amministrativa e finanziaria della Società “, rilasciandogli specifica delega, ad un tesserato inibito - con provvedimento definitivo - per falsa apposizione di firma ed attività in favore di due distinte Società contemporaneamente, fino al 18/09/2011 (C:U. n. 15 del 18/09/2009). Da rilevare che, ancorché indirettamente, nelle varie vicende la Veltroni ha avuto anche dei contatti con l’Improta. Estremamente grave è infine la richiesta di denaro, giustificata con il tentativo di recuperare quanto anticipato al Cresti, al fine di consentire lo svincolo di un calciatore. Né tale azione può essere attenuata dal pentimento tardivo, perché manifestato in sede istruttoria, scaturito nella restituzione della somma acquisita Non può inoltre non farsi rilevare come in materia di violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S., ancorché in relazione ad altra fattispecie normativa,la Signora Veltroni è recidiva. (cfr.C.U. n.4 C.D.N.in data 19/07/2010). CRESTI Mauro e SOCCIARELLO Giorgio Risultano del tutto provati, attraverso le dichiarazioni di altri soggetti deferiti e non, i capi di incolpazione in ordine alle irregolarità commesse in sede di tesseramento ed in sede di partecipazione alle gare. In particolare il Cresti, facente parte del C.D. , ha consentito a soggetto estraneo alla Società Sansovino, (Socciarello) di tesserare calciatori giovani e giovanissimi provenienti da altre Regioni, nel più assoluto disprezzo del disposto dell’art. 40/3 delle NOIF, consentendogli inoltre di occuparsi di tutta l’organizzazione logistica relativa a detti calciatori. Entrambi si sono disinteressati delle condizioni personali dei ragazzi. Nonostante avesse ricevuto l’incarico di allontanare il Socciarello questi ha proseguito nella sua attività, come dimostra l’incontro avuto con la Presidente Veltroni ed il presidente della Società InterBoys, quest’ultimo intendeva avviare una collaborazione tra le due Società a livello giovanile. Il Socciarello nell’esercitare indebitamente le mansioni sopra indicate, ha dichiarato in varie occasioni di essere,“esponente “, “dirigente” o “responsabile dell‘attività sportiva “ della Società. La violazione contestagli, riferita al mancato controllo sulla condotta dei calciatori e sul loro modo di vivere, trova fondamento nella giornata tipo indicata dal calciatore Raffaele Stigliano che in conseguenza di ciò non ha raggiunto alcun risultato scolastico Dopo aver assicurato in sede di tesseramento che vitto e alloggio dei ragazzi sarebbero stati a carico della Società, ha effettuato, ottenendole parzialmente da alcuni genitori, somme di denaro oscillanti tra € 410,00 e € 430,00. Risulta dimostrata anche la violazione dell’art. 40/3 NOIF sulla base della dichiarazione resa dalla madre di un calciatore alla quale il Socciarello, dopo averle fatto firmare, assieme da altri genitori, le richieste di residenza presso gli Uffici del Comune di Cianciano, li ha informati che avrebbe comunicato loro il giorno in cui i Vigili Urbani avrebbero eseguito il sopraluogo di controllo. Ancora in particolare per quanto riguarda il Socciarello, il Collegio in rispos
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