COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 08 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – La Penta Domenico, Presidente dell’U.S. Affrico per rispondere, della violazione dell’art, 1, c.1, del C.G.S. in relazione all’art.66, c. 2, delle N.O.I.F., edella violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S in riferimento all’art. 63, c. 1, ultimo periodo delle N.O.I.F.; – la Società U.S. Affrico per rispondere in via di responsabilità diretta per il comportamento del proprio Presidente ( art. 4,c.1) e per la responsabilità derivante dal comportamento di un sostenitore (art. 4, c. 3) – Falciani Massimo, Presidente della Soc, Firenze Sud Sporting Club, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 66, c. 2, delle N.O.I.F.; – la Società Firenze Sud Sporting Club, per rispondere della responsabilità diretta ex. art. 4, c. 1, C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 08 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - La Penta Domenico, Presidente dell’U.S. Affrico per rispondere, della violazione dell’art, 1, c.1, del C.G.S. in relazione all’art.66, c. 2, delle N.O.I.F., edella violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S in riferimento all’art. 63, c. 1, ultimo periodo delle N.O.I.F.; - la Società U.S. Affrico per rispondere in via di responsabilità diretta per il comportamento del proprio Presidente ( art. 4,c.1) e per la responsabilità derivante dal comportamento di un sostenitore (art. 4, c. 3) - Falciani Massimo, Presidente della Soc, Firenze Sud Sporting Club, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 66, c. 2, delle N.O.I.F.; - la Società Firenze Sud Sporting Club, per rispondere della responsabilità diretta ex. art. 4, c. 1, C.G.S. Nel corso della gara disputata tra le squadre dell’U.S. Affrico – Firenze Sud in data 4 dicembre 2009, nell’ambito del Torneo Pulcini (nella specie giovani calciatori nati nel 2001), a seguito delle incitazioni ad effettuare atti di violenza rivolte da un anziano sostenitore dell’U.S.Affrico - non identificato - ad un calciatore di detta Società, si scatenava sugli spalti, tra gli opposti sostenitori, una lite verbale tanto accesa da spostare l’attenzione dei bambini dal campo di gioco alle tribune. In tale situazione gli allenatori delle due squadre suggerivano all’arbitro, che vi aderiva immediatamente, di sospendere la gara. L’eco mediatico ha determinato la Procura Federale ad avviare un’indagine che si è conclusa con il presente deferimento. Infatti l’esame delle persone presenti ai fatti ha evidenziato che: - si è trattato di un episodio grave, oltre che sgradevole, posto, per di più in grande evidenza dagli organi di stampa; - colui che ha incitato un giovane calciatore, pur essendo stato da tutti identificato quale sostenitore dell’U.S.Affrico, è rimasto sconosciuto; - nessuno dei due “ allenatori” né il “D.G”. sono soggetti tesserati e ciò comporta la violazione delle N.O.I.F.. Così descritti i fatti il Presidente del Collegio dà atto che a seguito delle notifiche di rito sono presenti: - per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto; - il Presidente della U.S.Affrico, Sig. Domenico La Penta, assistito e difeso dall’Avvocato Giuliano Dini; - il Presidente della Società Firenze Sud Sporting Club, Sig. Massimo Falciani rappresentato e difeso dall’Avvocato Matteo Mugnaini del Foro di Firenze, il quale ha tempestivamente depositato memoria a difesa; - la Società Firenze Sud Sporting Club come sopra rappresentata; - la U.S. Affrico, rappresentata dal proprio Presidente. Il Presidente dà atto che l’U.S. Affrico, tramite l’Avvocato Giulio Dini ha fatto pervenire memoria con documenti fuori dei termini concessi con l’atto di convocazione. Interviene, in apertura di dibattimento, l’Avvocato Marco Stefanini il quale, in rappresentanza della Procura Federale, rileva che, a seguito dello sconcertante episodio, immediatamente rilevato ed ampliato dagli Organi di stampa, è emersa la posizione irregolare di alcuni protagonisti quali i due allenatori presenti in campo e l’arbitro della gara, tutti privi di titolo idoneo. La contestazione della violazione delle norme indicate, derivante dall’esame degli atti di gara e dalle audizioni dei soggetti interessati., determina la fondatezza del deferimento. Chiede che la Commissione irroghi le seguenti sanzioni: - al Presidente dell’U.S. Affrico, per la violazione dell’art.1, c.1 del C.G.S. in relazione all’art. 66, c.2 delle N.O.I.F., nonché per la violazione dell’ art. 1, c. 1 del C.G.S, in relazione all’art. 63, c. 1 (ultimo periodo) delle N.O.I.F.. la inibizione per mesi due: - all’U.S: Affrico per la violazione dell’art. 4, c. 1, nonché dell’art.4, c. 3 C.G.S., posto in relazione all’art. 62, c. 2, delle N.O.I.F., l’ammenda di € 600,00(seicento) - al Presidente della Società Firenze Sud Sporting Club per la violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 66, c. 2 delle N.O.I.F., la inibizione per mesi due - alla Società Firenze Sud Sporting Club per la responsabilità diretta ex art. 4, c.1, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) In difesa del Presidente e della Società Firenze Sud, l’Avvocato Mugnaini, richiamando quanto dedotto in memoria, afferma che la richiesta della Procura è priva di fondamento. Infatti la Società Firenze Sud ha provveduto ad inviare alla Delegazione Provinciale di Firenze il modulo di censimento con l’indicazione fra i Dirigenti del Giovannelli, quale “Tecnico Responsabile”. Il Giovannelli ha frequentato un corso presso una struttura CONI per l’abilitazione alla attività di istruttore ed allenatore senza aver….”mai ricevuto, nonostante regolare frequenza, alcun tesseramento da parte degli organi federali”. Richiama la collaborazione dei dirigenti di entrambe le squadre al fine di contenere l’episodio e chiede in via istruttoria l’ammissione di testi in ordine ai quali indica i capitoli di prova. Conclude chiedendo, in via principale che si archivi il procedimento, e, in via del tutto subordinata l’applicazione di sanzione nella misura del minimo edittale. Per conto della Società U.S.Affrico interviene l’Avvocato Dini il quale sostiene che, sia il Vallini, allenatore, che il Dal Piaz, arbitro della gara, sono regolarmente tesserati per la U.S. Affrico ed in particolare il primo come “socio, calciatore della prima squadra e come istruttore scuola calcio”. Il difensore afferma inoltre che la società ha conseguito il punteggio massimo nella graduatoria meritocratica della Scuole di Calcio e che ciò è anche merito dell’attività del Vallini quale allenatore. Il secondo, è socio della U.S. Affrico ed essendo privo di qualsiasi qualifica è stato “inserito”, nel foglio aggiuntivo dell’elenco di integrazione depositato presso il C.P, nell’organico quale istruttore non qualificato Esaurita la fase dibattimentale la C.D. passa a decisione premettendo che nel procedimento di specie non è possibile, come ripetutamente affermato da questo Organo, l’assunzione di prova per testi essendo ciò previsto – nell’ambito del vigente C.G.S. – unicamente nei casi di illecito (art. 45, comma 5). La posizione dei soggetti e delle Società deferite non è coincidente per cui è opportuno analizzarla per ciascuno separatamente, non senza far rilevare che le difese sono del tutto pretestuose e approntate senza un’adeguata conoscenza di tutte le norme regolanti la materia. Infatti il C.U. n. 1 della stagione 2009/2010 del Settore Giovanile e Scolastico regolamenta la costituzione ed il rinnovo delle Scuole Calcio richiedendo tra gli altri requisiti, con riferimento al Responsabile Tecnico, il tesseramento di un soggetto in possesso di qualifica di Tecnico Federale o della qualifica di “ Istruttori di Scuola Calcio, abilitati ad operare dal Settore Giovanile e Scolastico, che abbiano partecipato ai corsi CONI FIGC.” (C.U. n.1 del Settore, lettera b) punti 3 e 4). La norma citata è di carattere generale nella prima parte, mentre l’ultima contiene la deroga in riferimento all’attività giovanile e scolastica. Il conseguimento dell’abilitazione presso la Scuola Calcio riveste carattere puramente teorico se non è seguito, per l’esercizio della funzione, dal tesseramento presso una società. La C.D., fatta questa premessa, passa ad esaminare i soggetti deferiti. FALCIANI Massimo, Presidente della Società Firenze Sud Sporting Club. Gli viene imputata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 66/2 delle NOIF per aver consentito a persona non autorizzata, identificata nel Sig. Alessio Giovannelli, di entrare in campo per svolgere la funzione di allenatore. A tal proposito la C.D. rileva che in riferimento a quanto affermato dal difensore del Presidente in punto di censimento del Giovannelli, trasmesso in data 24 settembre 2009, detto documento non è costitutivo di alcuna qualifica ma è solo propedeutico al riconoscimento della Scuola Calcio. Pertanto l’assunto del difensore del Falciani in ordine all’avere il Giovannelli frequentato un corso per istruttore allenatore ma di non aver ricevuto alcuna attestazione in ordine alla qualifica conseguita, risulta del tutto priva di pregio a questi effetti. Tuttavia la Commissione osserva che, sulla base di propri accertamenti effettuati direttamente presso il Delegato dell’attività di base del S.G.S., è emerso che il Giovannelli ha partecipato con esito favorevole al corso CONI – FIGC per “Istruttore Scuola Calcio”, per cui egli è in possesso della necessaria qualifica di cui però ha fatto uso indebito non essendo tesserato per la Società Firenze Sud. Ritiene comunque la Commissione che le benemerenze acquisite dal Giovannelli nell’ambito sportivo, ripetutamente citate dalla difesa, non vengono intaccate dalla presente vicenda che può ben essere considerata un incidente di percorso. Permangono a carico del Presidente Falciani le violazioni contestate. U.S. AFFRICO. Alla Società viene addebitata, oltre la responsabilità derivante dal comportamento del Presidente (art. 4, c. 1), che verrà trattata a parte, quella derivante dal medesimo articolo 4, ma al comma 3, del vigente C.G.S. con riferimento al comportamento dei propri sostenitori. (art. 62, comma 2 delle N.O.I.F.). Non vi è alcun dubbio che la violazione sia avvenuta come risulta dai resoconti degli organi di informazione, dato che la vicenda è apparsa con notevole evidenziazione su ben cinque quotidiani a tiratura nazionale. Essa poi ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni che i soggetti deferiti hanno reso in sede istruttoria. Se la disposizione normativa prevede, in generale, che le Società debbono attivarsi per evitare che si verifichino episodi quali quello qui in esame, ciò diventa tanto più importante e necessario allorché si disputi una gara tra giovanissimi (nella specie nove anni di età) per i quali il calcio non è ancora sport ma rappresenta una vera e propria attività ludica durante la quale - questo è lo scopo di tali incontri – debbono essere loro insegnati i principi fondamentali dello sport ed anche di educazione sotto il normale profilo comportamentale. Nel determinare la responsabilità della Società, inoltre, appare impossibile che la medesima non riesca ad identificare il soggetto che ha causato sulle tribune quella rissa, sia pure verbale, ma tanto accesa da distogliere l’attenzione dei bambini dal gioco, al punto che qualcuno ha addirittura parlato di interruzione del gioco. A tal fine appare improponibile la tesi che la mancata identificazione avvenga per non nuocere al bambino, suo parente prossimo. Risulta dagli atti che il soggetto in questione, indubbiamente congiunto di uno dei calciatori in campo, è solito assistere agli incontri ed essere presente anche agli allenamenti. Queste circostanze, che non contribuiscono certo a diminuire la responsabilità della Società deferita, determinano la violazione del secondo comma dell’art. 62 delle N.O.I.F.. La Società è quindi chiamata a rispondere della responsabilità prevista dall’art. 4, c. 3 e, per quanto si dirà di seguito, anche di quella prevista dall’art. 4, c. 1. LA PENTA Domenico, all’epoca Presidente della Società U.S. Affrico Gli viene attribuita, dapprima, la responsabilità di aver consentito l’ingresso nel recinto di gioco, con funzioni di allenatore, al Sig. Francesco Vallini, “…non censito e privo dei requisiti previsti per detto ruolo….”, per cui diventa necessario esaminarne la posizione nell’ambito federale. Non risulta da alcuno dei documenti esibiti dalla difesa la qualifica di allenatore federale del Sig. Francesco Vallini, né egli risulta in alcuno dei dieci fogli di cui si compone il censimento dei dirigenti inoltrati dalla Società al C.R.T. relativamente al campionato 2009/2010 ed acquisiti dalla Procura Federale. Di conseguenza pur avendo egli, come il Giovannelli, conseguito la qualifica di “Istruttore Scuole Calcio”, non essendo tesserato per la Società U.S. Africo non aveva alcun titolo per entrare in campo. Anche in questo caso quindi risultano fondate le violazioni contestate. Anche il Sig. Matteo DEL PIAZ, arbitro della gara, non appare in alcuno dei fogli di censimento contenenti i nomi dei dirigenti della Società ospitante nel campionato di riferimento. Il censimento cui fa riferimento la difesa è unicamente la domanda di ammissione al corso per ottenere la qualifica di “Istruttore di Scuola Calcio” che è cosa ben diversa dal tesseramento di cui all’art. 38 delle N.O.I.F. Tale fatto viene implicitamente riconosciuto dal difensore che addirittura afferma essergli stata “assegnata” la qualifica di “istruttore non qualificato”. Il Dal Piaz comunque non rivestiva alcuna qualifica e, per ciò stesso, è in posizione ancor più irregolare di quella dei Signori Giovannelli e Vallini sopra evidenziata.. Risulta quindi dimostrata la violazione da parte del Presidente La Penta Domenico dell’art.1, c.1., in relazione agli artt. 66, c.2, e 63, c. 1 delle N.O.I.F.; P.Q.M. la C.D., in accoglimento del deferimento e tenuto conto di quanto indicato in parte motiva, infligge le seguenti sanzioni: - al Presidente dell’U.S. Affrico, per la violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 66, c. 2 delle N.O.I.F., nonché per la violazione dell’ art. 1,c. 1 del C.G.S, in relazione all’art. 63, c. 1 (ultimo periodo) delle N.O.I.F.. la inibizione per mesi 2 (due); - all’U.S. Affrico per la violazione dell’art. 4, c. 1, nonché dell’art. 4, c. 3 C.G.S., posto in relazione all’art. 62, c. 2, delle N.O.I.F., l’ammenda di € 600,00 (seicento) - al Presidente della Società Firenze Sud Sporting Club per la violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 66, c. 2 delle N.O.I.F., la inibizione per mesi 2 (due); - alla Società Firenze Sud Sporting Club per la responsabilità diretta ex art. 4, c. 1, l’ammenda di € 300,00.
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