COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 04 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Francesco Bruno, calciatore tesserato per la S.S.D. Massetana all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 04 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Francesco Bruno, calciatore tesserato per la S.S.D. Massetana all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.. Con nota in data 15 marzo 2010 il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva alla Procura Federale la lettera - esposto con la quale il Presidente della S.S.D Massetana Calcio denunciava, tra l’altro, di aver ricevuto, in data 30 dicembre 2009, dal calciatore Francesco Bruno offese tramite due sms. La Procura Federale in sede di indagine appurava che la causa del comportamento del calciatore, che in istruttoria confermava l’invio dei messaggi, risiedeva nella intempestiva trasmissione da parte della Società al C.R.T., della lista di svincolo richiesta dal calciatore in data 17 dicembre 2009, ultima data valida. Appurati così i fatti la Procura provvedeva al deferimento la cui trattazione è stata da questa Commissione fissata per l’udienza dell’8 ottobre u.s. e rinviata alla data odierna su motivata richiesta del difensore. Sono presenti: - in rappresentanza della Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto; - il calciatore Francesco Bruno, rappresentato ed assistito dall’Avvocato Riccardo Schipani del Foro di Grosseto. Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferio, tramite il suo rappresentante, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio. - al calciatore Francesco Bruno la squalifica per una giornata di gara sulla pena base di due giornate. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione al calciatore Francesco Bruno della sanzione della squalifica per una giornata di gara. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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