COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 07 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: – Coli Ivo, Presidente della A.S.D. C.G.C.Capezzano – Pianore; – Baldini Giovanni, Presidente all’epoca dell’U.S.D. Virtus Poggioleto; – Palagi Alessandro, Presidente della S.C.Centro Giovani Calciatori A.S.D.; – Dell’Amico Giorgio, Presidente dell’A.S.D. Massese (all’epoca Romagnano C. C. Calcio), per rispondere tutti della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, integrato dalle disposizioni di cui al C.U. n. 1/2008 di detto settore; delle Società: – A.S.D. C.G.C.Capezzano – Pianore; – dell’U.S.D. Virtus Poggioleto – S.C.Centro Giovani Calciatori A.S.D.; – A.S.D. Massese (all’epoca Romagnano C. C. Calcio,) per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 1 del C.G.S. in conseguenza dell’operato dei rispettivi Presidenti.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 07 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: - Coli Ivo, Presidente della A.S.D. C.G.C.Capezzano – Pianore; - Baldini Giovanni, Presidente all’epoca dell’U.S.D. Virtus Poggioleto; - Palagi Alessandro, Presidente della S.C.Centro Giovani Calciatori A.S.D.; - Dell’Amico Giorgio, Presidente dell’A.S.D. Massese (all’epoca Romagnano C. C. Calcio), per rispondere tutti della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, integrato dalle disposizioni di cui al C.U. n. 1/2008 di detto settore; delle Società: - A.S.D. C.G.C.Capezzano – Pianore; - dell’U.S.D. Virtus Poggioleto - S.C.Centro Giovani Calciatori A.S.D.; - A.S.D. Massese (all’epoca Romagnano C. C. Calcio,) per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 1 del C.G.S. in conseguenza dell’operato dei rispettivi Presidenti. Nell’ambito dello svolgimento del Torneo categoria Piccoli Amici 2002, svoltosi in data 6 giugno 2009 presso l’impianto sportivo “Le Pianore” di Capezzano, le quattro Società partecipanti - A.S.D. C.G.C.Capezzano – Pianore; - dell’U.S.D. Virtus Poggioleto - S.C.Centro Giovani Calciatori A.S.D.; - A.S.D. Massese (all’epoca Romagnano C. C. Calcio,) hanno disputato le gare di semifinali e finale, utilizzando anche i calci di rigore al fine di determinare il risultato di ciascuna fase, in contrasto con quanto stabilito dal regolamento del Torneo che, proposto dal Centro Giovani Calciatori Capezzano Pianore A.S.D., è stato regolarmente convalidato dal competente Comitato Provinciale. La irregolarità è stata riscontrata dal componente la Delegazione Provinciale di Lucca, Sig. Giuseppe Battistoni, che ne ha fatto oggetto di segnalazione al Delegato Provinciale e da qui, tramite il C.R.T., trasmessa alla Procura Federale. Disposta la riunione della discussione per la data odierna, attraverso notifica rituale, il Presidente della Commissione dà atto delle presenza delle parti: - la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Avvocato Marco Stefanini; - Coli Ivo, Presidente della A.S.D. C.G.C.Capezzano – Pianore; - Palagi Alessandro, Presidente all’epoca del fatto della S.C. Centro Giovani Calciatori Viareggio A.S.D., assistito dal Dottor Stefano Pellicani. Tutti i Presidenti rappresentano le rispettive Società.. risultano assenti: - Baldini Giovanni, Presidente all’epoca dell’U.S.D. Virtus Poggioleto; - Dell’Amico Giorgio, Presidente dell’A.S.D. Massese (all’epoca Romagnano C. C. Calcio), che ha dichiarato di essere impossibilitato a partecipare e che comunque si dichiara estraneo ai fatti e non informato su di essi. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. Sulla pena base indicata per i Presidenti in giorni 60 (sessanta) di inibizione e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per le Società viene proposta la definizione del contesto con l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Presidente della Soc. Capezzano Pianore, sig. Ivo Coli la inibizione per giorni 40 (quaranta); - alla Società, in conseguenza della responsabilità diretta contestatale, l’ammenda di € 300,00 (trecento); - al Sig. Palagi Alessandro, Presidente della A.S.D. Centro Giovani Calciatori Viareggio,l’inibizione per giorni 40 (quaranta); - alla Società, l’ammenda di € 300,00 (trecento); - alla Società U.S.D. Virtus Poggioleto, oggi rappresentata dal Sig. De Carli Masurizio su delega del Presidente Sig. Della Bona Enrico, oggi depositata, l’ammenda di € 300,00. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - al Presidente della Soc. Capezzano Pianore, sig. Ivo Coli la inibizione per giorni 40 (quaranta); - alla Società Capezzano Pianore, in conseguenza della responsabilità diretta contestatale, l’ammenda di € 300,00 (trecento); - al Sig. Palagi Alessandro, Presidente della A.S.D. Centro Giovani Calciatori Viareggio, l’inibizione per giorni 40 (quaranta); - alla Società A.S.D. Centro Giovani Calciatori Viareggio, l’ammenda di € 300,00 (trecento); - alla Società U.S.D. Virtus Poggioleto, oggi rappresentata dal Sig De Carli Masurizio su delega del Presidente Sig. Della Bona Enrico, l’ammenda di € 300,00 (trecento). - DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione concordata, e dichiara aperto il procedimento nei confronti di A.S.D. Sporting Massese e del suo Presidente Dell’Amico Giorgio, nonché del Sig. Baldini Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente della U.S.D. Virtus Poggioleto. L’Avvocato Stefanini, alla riapertura di dibattimento, afferma che il fatto è provato dalla testimonianza diretta di un responsabile del Comitato Provinciale di Lucca e, per ciò stesso, inoppugnabile. Passa, di conseguenza, alla richiesta dei provvedimenti sanzionatori, chiedendo per ciascuno dei Presidenti deferiti, colpevoli in egual misura, la inibizione per mesi 2 (due), per la Società A.S.D. Sporting Massese richiede sanzione dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento). La C.D., riunita in Camera di consiglio premette. L'attività della categoria Piccoli Amici, come quella dei pulcini ha carattere eminentemente promozionale didattico, viene praticata su base strettamente locale ed è intesa a verificare l’attività addestrativi svolta.( art. 25 del Regolamento S.G.S.). Annualmente il Settore emana la normativa vigente per la relativa stagione agonistica in materia organizzativa, di tesseramento e quant’altro sia necessario alla normale attività. Con il C.U. n. 1, relativo alla stagione 2008/2009, il S.G.S. ha disposto, sulla base della normativa generale, che per quanto concerne la disputa di questi incontri che, si ripete, non possono avere carattere agonistico vista la categoria in cui i giovanissimi atleti sono inquadrati, venga attuata sulla base di un regolamento emesso dalla Società organizzatrice ed approvato dal competente Comitato o Delegazione. Nella fattispecie tale dettame è stato osservato nella sua componente formale che, però, non ha trovato applicazione nella disputa degli incontri. Infatti il regolamento all’articolo 7 vietava “…qualsiasi tipo di gara ad eliminazione diretta come ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali.” Il deferimento risulta quindi fondato. P.Q.M. la C.D. infligge le seguenti sanzioni: - al Sig. Baldini Giovanni, Presidente all’epoca dei fatti della U.S.D Virtus Poggioleto, la inibizione per mesi 2 (due); - al Sig. Dell’Amico Giorgio, Presidente dell’A.S.D. Massese (all’epoca Romagnano C. C. Calcio), la inibizione per mesi due; - all’A.S.D. Massese (all’epoca Romagnano C. C. Calcio), l’ammenda di € 400,00 (quattrocento).
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