COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 9 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 218 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Cascina Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 700,00 inflitta dal G.S.T. (C.U.n. 74 del 10.06.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 9 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 218 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Cascina Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 700,00 inflitta dal G.S.T. (C.U.n. 74 del 10.06.2010) Propone tempestivo reclamo la A.S.D Cascina Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 700,00 inflitta dal G.S.T. con la seguente motivazione: “Per lancio di una sedia in plastica verso la panchina locale nel s.t. della gara cha causava breve interruzione del gioco. Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e gli organi arbitrali a fine gara. Per tesserati non identificati che a fine gara danneggiavano cartellone pubblicitario nonché la struttura della panchina della società ospitante. Per avere inoltre soggetti non identificati danneggiato la porta dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara”. La reclamante, nel chiedere il riesame del provvedimento impugnato, espone le proprie deduzioni difensive manifestando, in particolare, la tempestività del proprio intervento presso la società avversaria (soc. Castelfiorentino) nel richiedere indicazioni circa i danni subiti all’impianto ed il successivo risarcimento, esprimendo inoltre la propria incapacità a controllare il pubblico sugli spalti, evidenziando infine la presunta condotta antisportiva della società avversaria che non avrebbe messo a disposizione un numero congruo di palloni (anzi si precisa che gli stessi sarebbero stati occultati in contenitori disposti a margine del campo) con l’evidente intento di ritardare la ripresa del gioco, infiammando gli animi dei propri atleti e dirigenti dando luogo al comportamento incivile di cui in motivazione. La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, rileva quanto segue. Il reclamo non merita accoglimento. Le doglianze mosse dalla società reclamante non centrano il segno, palesandosi nella loro irrilevanza ed incongruenza rispetto allo svolgimento dei fatti (i quali, peraltro, vengono pienamente confermati dall’esplicazione dell’attività difensiva), e non sono in grado di intaccare il carattere di fede privilegiata attribuito dalle carte federali al rapporto di gara. Preso atto di quanto sopra, al Collegio non resta che procedere ad esaminare il provvedimento impugnato sotto un mero profilo di congruità della sanzione irrogata in relazione a i fatti ascritti. Applicando i criteri costantemente seguiti la C.D.T., valutando il grado di offensività delle condotte incriminate nonché la particolare e ripetuta violenza che ha accompagnato le stesse, ritiene equa e proporzionata la misura della sanzione comminata. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; -ordina l’applicazione della sanzione dell’ammenda nella misura di € 700,00 a carico della società reclamante;-dispone l’incameramento della tassa.
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