COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Fabio Zanforlin già Consigliere ACD Passarella 93 (ora Dirett.Sport. Libertas Ceggia) del Sig. Ivan Siciliotto Presidente A.C.D. Passarella 93 della Società A.C.D. Passarella 93

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Fabio Zanforlin già Consigliere ACD Passarella 93 (ora Dirett.Sport. Libertas Ceggia) del Sig. Ivan Siciliotto Presidente A.C.D. Passarella 93 della Società A.C.D. Passarella 93 La Procura Federale con atto del 7/9/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Fabio Zanforlin (già Consigliere ACD Passarella 93, attualmente direttore sportivo Soc. Libertas Ceggia 1910) per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10,comma 2 del C.G.S. in relazione al tesseramento, con vincolo definitivo, del giocatore Boatto Andrea (cfr. all. 5), avendo personalmente provveduto ad apporre la firma apocrifa in questione, così come meglio indicato nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. Ivan Siciliotto (Presidente A.C.D. Passarella 93) per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1,comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. in relazione al tesseramento apocrifo, con vincolo definitivo, del giocatore Boatto Andrea (cfr. all. 5), così come meglio indicato nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società A.C.D. Passarella 93 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente e Dirigente, così come meglio indicato nella parte motiva dell’atto di deferimento. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, delegato il Sostituto Procuratore Avv. Agnese Massaro in ordine agli accertamenti relativi all'apocrifìa della firma del calciatore Boatto Andrea, apposta sul modulo di tesseramento dello stesso in favore della A.C. Passarella 93, datato 02.09.09 (cfr.: all. 1), come denunciata dalla Commissione Tesseramenti con propria nota del 17.03.10 (cfr.: all. 2); esaminati gli atti relativi alla richiesta di accertamenti in oggetto e la relazione del Collaboratore della Procura Federale, Dott. Girolamo De Angelis, corredata da tutti gli allegati; letta la decisione della Commissione Tesseramenti, pubblicata sul CU nr. 09/D (cfr.: all. 3), con cui è stato dichiarato lo svincolo del calciatore Boatto Andrea della A.C. Passarella 93, a fronte della palese apocrifìa tra la firma apposta a nome del giocatore in parola sul modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2009-2010 (cfr.: all. 5), e le altre scritture di comparazione fornite nel corso del procedimento (cfr.: alI. 4 e documentazione allo stesso unita); rilevato che: - tutte le attività di indagine condotte hanno accertato, senza la benché minima ombra di dubbio, che la sottoscrizione, a nome del Sig. Boatto Andrea, sul vicolo in esame è falsa, ed è stata apposta dal Sig. Zanforlin Fabio, consigliere della A.C. Passarella 93, munito di delega di rappresentanza; - tale circostanza è stata ammessa, con significato pacificamente confessorio, sia dal diretto interessato, Sig. Zanforlin Fabio, che ha riconosciuto di aver vergato lui la sottoscrizione a nome Boatto Andrea, che dal Presidente della A.C. Passarella 93, Sig. Siciliotto Ivan, che ha firmato, in nome e per conto della compagine sportiva in parola il vincolo de quo (cfr. all.ti 7-8); ritenuto che: - il comportamento tenuto dal Presidente e dal Dirigente della A.C. Passarella 93, come dagli stessi ammesso, sia assolutamente illegittimo e non conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità a cui ogni tesserato deve rigorosamente attenersi; - tale comportamento costituisce, quindi, esplicita violazione sia dell'art.1 co.1 CGS che dell'art. 10 co. Il CGS; - dette violazioni sono ascrivibili, in via diretta, al Sig. Siciliotto Ivan, Presidente della A.C. Passarella 93, ed al Sig. Zanforlin Fabio, che ha apposto la firma apocrifa a nome del calciatore Boatto Andrea, nonché, ai sensi dell'art. 4 co.1 e 2, alla A.C. Passarella 93, per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio dirigente”. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 16/11/2010 sono risultati presenti : • il Sig. Fabio ZANFORLIN già Consigliere ACD Passarella 93 – ora direttore sportivo Libertas Ceggia 1910 • il Sig. Ivan SICILIOTTO Presidente A.C.D. Passarella 93 • la Società A.C.D. Passarella 93 rappresentata dal Sig. Ivan Siciliotto • Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura illustra dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo ed all’esito chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni : - a carico del Sig. Fabio Zanforlin - già Consigliere Passarella 93 . sanzione della inibizione per mesi cinque; - a carico del Sig. Ivan Siciliotto - Presidente Passarella 93 : sanzione della inibizione per mesi tre; - a carico della Società Passarella 93 - sanzione dell’ammenda di € 500,00.- L’istruttoria congiunta dalla Procura Federale i cui risultati sono stati documentalmente offerti al dibattimento e le stesse ammissioni degli incolpati rendono inequivocabile la responsabilità per i fatti loro rispettivamente ascritti. Sotto il profilo sanzionatorio, alla stregua della responsabilità conseguente all’attuazione degli articoli 1,comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S., appare congrua l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi cinque a carico del Sig. Fabio ZANFORLIN (attualmente direttore sportivo Soc. Libertas Ceggia 1910) dichiaratamente autore materiale del falso, mentre al Presidente della Società Passarella 93, Sig. Ivan SICILIOTTO, andrà comminata la sanzione dell’inibizione per mesi tre. Alla Società, responsabile ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., andrà applicata la sanzione dell’ammenda di € 200,00, tenuto conto della categoria di appartenenza.
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