COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 15 STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Unione Calcio Villetta A.S.D. avverso la squalifica fino al 29/09/2011 inflitta dal G.S. al giocatore Gigliotti Roberto Antonio (C.U. n. 14 del 30/09/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 15 STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Unione Calcio Villetta A.S.D. avverso la squalifica fino al 29/09/2011 inflitta dal G.S. al giocatore Gigliotti Roberto Antonio (C.U. n. 14 del 30/09/2010) Il G.S.T. motivava così la sanzione applicata nei confronti del Sorge per il comportamento tenuto durante l’incontro esterno contro la Società A.G.D. Virtus Robur disputatosi in data 25/09/2010: “Per avere offeso il D.G., avvicinandosi allo stesso lo afferrava per un braccio e appoggiando la sua fronte a quella dell'Arbitro lo faceva indietreggiare reiterando le offese. Veniva poi allontanato dai compagni e Dirigenti ”. Ricorre la società chiedendo una riduzione della squalifica considerata eccessiva. L’impugnante, pur non contestando la dinamica dei fatti, segnala che la scomposta reazione del calciatore, oggettivamente esecrabile, sarebbe stata dovuta ad un atteggiamento provocatorio di un avversario che avrebbe tenuto un comportamento strafottente ed offensivo; lo stesso, privo dei regolari parastinchi per tutta la gara, avrebbe avuto la possibilità negli ultimi minuti, grazie all'indulgenza del D.G., di uscire dal campo, senza essere autorizzato, per indossarli. Inoltre, al leggero contatto tra il giocatore ed il braccio del D.G., non potrebbe in nessun modo essere attribuito alcun significato minaccioso o lesivo dovendosi inserire il gesto in uno scomposto tentativo di proteste. Stigmatizzando l’afflittività della sanzione, irrogata a tempo e non a giornate, la reclamante contesta il quantum ed evidenzia il pacato chiarimento, che sarebbe avvenuto al termine della gara, tra il D.G. ed il Sig. Gigliotti. Il reclamo è fondato e deve essere parzialmente accolto. Il rapporto di gara è preciso, nel descrivere la condotta indubbiamente intimidatrice del giocatore che, certamente, non può essere in alcun modo classificata come mera protesta. Inoltre nel supplemento, atto istruttorio espressamente richiesto dalla C.D.T. al fine di meglio interpretare quanto contenuto nel rapporto di gara, il D.G. conferma quanto precedentemente descritto dettagliando le condotte violente del giocatore e negando di aver verificato altre condotte illegittime da parte di calciatori avversari. Peraltro il D.G. nega che vi sia stato un qualsiasi “chiarimento”. Occorre però rilevare, in punto di congruità della squalifica, che l'ingiustificabile comportamento del calciatore sembra essersi concretizzato in una condotta certamente minacciosa ma oggettivamente senza qualsivoglia conseguenza fisica; lo stesso D.G. ha correttamente stigmatizzato il comportamento aggressivo senza però mai lamentare nemmeno dolore conseguente ai due contatti (braccio e fronte) subiti dal Gigliotti. Non vi è dubbio che il giocatore abbia nella sua corsa raggiunto il D.G. per poi fermarlo per un braccio e venire a contatto con lo stesso tuttavia non si ravvede nell’episodio, anche con riferimento alle dichiarazioni arbitrali, quell’intensità del dolo che poteva apparire dalla prima ricostruzione. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parimenti ridimensionata. Per quanto attiene poi all'ultima censura mossa nel reclamo si rammenta che è facoltà del Giudice Sportivo, a seconda della gravità dei fatti attribuiti, irrogare una squalifica a giornate o a tempo (di solito superiore alle sei - sette giornate) per dotare la sanzione della necessaria afflittività. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Gigliotti Roberto Antonio fino al 30/07/2011 anziché fino al 29/09/2011. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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