COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 016 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. United Firenze Avverso Squalifica Del Calciatore Bertini Luca Fino Al 532011 (C.U. N° 15 Del 6102010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 016 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. United Firenze Avverso Squalifica Del Calciatore Bertini Luca Fino Al 532011 (C.U. N° 15 Del 6102010) Propone rituale reclamo la A.S.D. United Firenze avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Firenze con la seguente motivazione:” Per aver afferrato il D.G. per la spalla destra ed avere nel contempo proferito frasi irriguardose nei confronti del medesimo. Di poi, spingeva l’arbitro, con entrambe le mani, facendolo arretrare di poco più di un metro e reiterando le frasi irriguardose”. La reclamante chiede una riduzione della sanzioni, non nega che il calciatore abbia avuto un contatto col D.G. ed ammette che il comportamento è stato non conforme alle regole e perfino maleducato, privo di stile e disciplina, ma non riconducibile ad una condotta obiettivamente violenta ed atta ad arrecare al D.G. danno fisico. Sostiene che tutto è avvenuto nella concitazione del momento con vibrate proteste per la concessione di una rete contestata e con un compagno del Bertini a terra e il gesto del Bertini sarebbe stato dettato dalla necessità di richiamare l’attenzione del D.G. sulle condizioni del compagno a terra. Tali difese venivano reiterate dal presidente della società all’udienza del 29 ottobre 2010. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante, decide di respingere il reclamo. L’Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale ribadisce sia le dinamiche evidenziate nel primo rapporto, precisando come non vi sia stata particolare violenza da parte del calciatore nell’atto di porre le mani sulla sua spalla, ma conferma che il gesto è stato effettuato per protestare per la rete convalidata e non per richiamare l’attenzione sul compagno a terra. Conferma poi l’arbitro anche i comportamenti successivi con una ulteriore spinta che spostava l’arbitro, ma senza conseguenze ed infine conferma le frasi offensive più volte reiterate. Osserva la C.D. come il comportamento del Bertini sia connotato sia verbalmente che nei fatti da una violenza latente, ancorchè non portata a conseguenze per il D.G., rileva altresì che la sanzione, in presenza di conseguenze avrebbe dovuto essere ben più grave, tale sanzione nel complesso dei molteplici atti addebitati al tesserato è da ritenersi congrua. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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