COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 17 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della società Valdera Calcio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Ianniello Vincenzo per 5 gg. (C.U. n. 26 del 07.10.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 17 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della società Valdera Calcio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Ianniello Vincenzo per 5 gg. (C.U. n. 26 del 07.10.2010) Propone tempestivo reclamo la società Valdera Calcio, nella persona del Presidente, avverso al squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Ianniello Vincenzo per 5 gg. con la seguente motivazione: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, uscendo offendeva il D.G. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendone una riduzione, sostenendo che il fallo commesso dal proprio tesserato non presentava i connotati della violenza, ma si trattava semplicemente di una reazione ad un fallo di gioco. Non nega, tuttavia, che dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione il calciatore proferiva frasi offensive al D.G. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue. La tesi esposta dalla società reclamante se per un verso non appare credibile, e comunque viene smentita dalla descrizione dei fatti effettuata dal D.G. in sede di supplemento di rapporto, dall’altro conferma la condotta offensiva nei confronti del D.G. in ordine alla quale, quindi, viene esclusa ogni ulteriore indagine in merito. La fede privilegiata riconosciuta dalle Carte Federali al rapporto di gara del D.G., il cui contenuto appare tra l’altro coerente sia nel rapporto di gara che nel supplemento, consente di cristallizzare la condotta del Ianniello. Il D.G. ha infatti chiaramente precisato che “il calciatore Ianniello reagiva ad un normale fallo di gioco con un calcio all’altezza del polpaccio senza provocarli ferite apparenti”. La sanzione comminata dal G.S. appare ben applicata in relazione alla condotta posta in essere dal calciatore in considerazione di quanto disciplinato dal C.G.S., all’art. 19, comma 4, lett. a) e b) che così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a)per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta gravemente ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b)per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti ”. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo: - conferma ordina sanzione comminata dal G.S.T.; - ordina l’incameramento della tassa di reclamo, ove non addebitata.
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