COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI PROVINCIALI 13 Stagione Sportiva 2010/2011 Gara Ponte a Greve – Real Cerretese (3-3) del 26/09/2010. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n.14 del 29/9/2010 Del. Prov. Firenze

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI PROVINCIALI 13 Stagione Sportiva 2010/2011 Gara Ponte a Greve – Real Cerretese (3-3) del 26/09/2010. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n.14 del 29/9/2010 Del. Prov. Firenze Reclama la società Real Cerretese avverso la squalifica dell’allenatore sig. Rosini Maurizio il quale “a fine gara si avvicinava al D.G. con fare minaccioso e lo spostava dalla propria posizione afferrandolo per un braccio con forza”. La reclamante sostiene trattarsi di un gesto lieve ed involontario posto in essere in occasione di un tafferuglio fra calciatori avvenuto a fine gara che non ha causato alcun danno all’arbitro. Riconduce pertanto il fatto ad una semplice mancanza di rispetto e non ad un gesto violento nella convinzione che il proprio tesserato ha agito al fine di evitare conseguenze fra i calciatori litiganti nell’intento di spiegare all’arbitro cosa era successo. Chiede la revoca del provvedimento e di essere udita avanti alla C.D. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma i fatti. La C.D. accoglie parzialmente il reclamo. I fatti accaduti sono stati sostanzialmente confermati dalle parti quindi, sul punto, non può essere mossa alcuna contestazione. Il gesto posto in essere dal tesserato Rosini appare grave nell’ottica del rispetto della figura del D.G. e deve essere adeguatamente sanzionato anche in virtù del fatto che un allenatore deve essere di esempio positivo per i calciatori e non negativo come in questo caso. Occorre tuttavia evidenziare come, a parere di questo Collegio, la quantificazione della sanzione sia da considerarsi eccessiva in virtù dei fatti contestati. P.Q.M. La C.D.T.T. revoca la squalifica inflitta al sig. Rosini Maurizio così come comminata dal G.S. disponendo invece la squalifica del predetto fino al 22/11/2010. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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