COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 22 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della società A.C.D. Versilia Calcio, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. al giocatore Marchi Tomas fino al 14/02/2011 e al dirigente Semeraro Giuseppe fino al 13/11/2010 ( C.U. n. 27 del 14/10/2010).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 22 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della società A.C.D. Versilia Calcio, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. al giocatore Marchi Tomas fino al 14/02/2011 e al dirigente Semeraro Giuseppe fino al 13/11/2010 ( C.U. n. 27 del 14/10/2010). Preliminarmente questa C.D.T. deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo per la posizione relativa al Dirigente Semeraro Giuseppe fino al 13 novembre 2010 in quanto non reclamabile ex art. 45 C.G.S.. La citata norma, titolata Sanzioni, recita al comma 3 “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese” Quanto poi alla rimanente posizione, relativa al giocatore Marchi Tomas, la società A.C.D. Versilia Calcio, con rituale e tempestivo gravame adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. che, con riferimento ai fatti avvenuti in data 10/10/2010 nel corso dell'incontro esterno contro la società Fortis Lucchese, così motivava: “A fine gara compiva gesto irriguardoso verso il D.G. e quindi prendeva una borraccia con la quale schizzava il D.G.. Di poi minacciava l'arbitro.”. L’impugnante nel reclamo, pur non contestando i fatti, eccepisce l'eccessività della sanzione rilevando che al termine dell'incontro il giocatore, accompagnato dalla dirigenza societaria, si sarebbe recato dal D.G. per porgere le proprie scuse. Conclude pertanto per l'annullamento o, in subordine, la riduzione del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del tesserato. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Tutti i rilievi contenuti nel rapporto di gara sono infatti stati confermati dal D.G. che nel supplemento di rapporto - ulteriore elemento di indagine espressamente richiesto da questo organo di Giustizia - ha specificato che le scuse del calciatore non erano certamente espressione di un sincero pentimento tanto che, le medesime, sarebbero state più volte sollecitate dalla Dirigenza in quanto il Marchi non avrebbe nemmeno avuto intenzione di stringere la mano dell'arbitro. La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto congrua ed in linea con le sanzioni disciplinari comminate in fattispecie analoghe. P.Q.M. La C.D.T. dichiara inammissibile il reclamo per quanto concerne la posizione del Dirigente Giuseppe Semeraro e conferma nel resto la decisione del G.S.T. disponendo l'incameramento della tassa di reclamo.
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