COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 08 stagione sportiva 2010/2011 Gara San Domenico – Ceciliano (2-2) del 19/09/2010. Campionato di III categoria. In C.U. n.12 del 22/09/2010 Del. Prov. Arezzo. Reclama la società Ceciliano avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2011 BIDINI ANDREA (CECILIANO)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 08 stagione sportiva 2010/2011 Gara San Domenico – Ceciliano (2-2) del 19/09/2010. Campionato di III categoria. In C.U. n.12 del 22/09/2010 Del. Prov. Arezzo. Reclama la società Ceciliano avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2011 BIDINI ANDREA (CECILIANO) dopo la concessione di un calcio di rigore a sfavore, si avventava contro il dg con fare minaccioso dandogli lievi testate senza intento lesivo ma al solo fine di provocare la reazione dello stesso accompagnando il tutto con reiterate offese e minacce. perdurava nell'atteggiamento di protesta per circa 5 minuti. terminata la gara, allorquando il dg si trovava all'interno dello spogliatoio, ne spalancava la porta con un violento calcio reiterando nelle minacce. La reclamante, per mezzo del proprio legale, contesta la decisione del G.S. sostenendo che nell’occasione descritta il calciatore Bidini Andrea si è comportato in maniera eccessiva rispetto ai limiti imposti dall’educazione, tuttavia nega qualsiasi coinvolgimento in relazione alle minacce ed alle offese verso l’arbitro oltre ai colpi che sarebbero stati inferti allo stesso con varie lievi testate. Sottolinea la concitazione del momento e l’indecisione dell’arbitro in occasione dei fatti contestati, evidenziando come, invece, fosse stato puntuale nell’infliggere sanzioni tecniche durante la gara. Rileva che il rapporto di gara è incompleto formalmente, non riportando il nome del Bidini fra i calciatori espulsi e sostiene che l’arbitro, a causa della situazione di estrema confusione, non ha visto chi effettivamente ha compiuto i gesti imputati al tesserato della società Ceciliano. Chiede una congrua riduzione della sanzione inflitta al Bidini e produce alcune dichiarazioni testimoniali allegandole al reclamo. In via istruttoria chiede l’audizione della reclamante con l’assistenza del difensore, dell’arbitro e dell’osservatore arbitrale. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure circa l’individuazione del calciatore Bidini Andrea, soffermandosi a contestare il contenuto delle dichiarazioni allegate al reclamo. All’udienza del 5/11/2010, presenti il Presidente della società Ceciliano e l’Avv. Andrea Tiezzi del Foro di Arezzo, così come dichiaratisi, è stato confermato dal predetto legale il contenuto del ricorso, sottolineando la contraddittorietà del comportamento del D.G. e l’impossibilità del predetto di identificare il Bidini stante l’assembramento di calciatori intorno a lui. In via istruttoria insiste per le istanze di cui al reclamo. La C.D.T.T. riunita in camera di consiglio decide sulle istanze istruttorie respingendo le stesse in quanto non previste dal C.G.S. e quindi le dichiara inammissibili. La C.D.T.T. esaminati successivamente gli atti ufficiali, respinge il reclamo. In via preliminare il Collegio rileva l’assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali allegate al gravame in quanto non previste quale mezzo istruttorio dal C.G.S. per la questione in oggetto. Rileva inoltre il Collegio che in ogni caso le dichiarazioni così come proposte sarebbero inutilizzabili in quanto non corredate da alcun documento idoneo a certificare la corrispondenza dello stesso con il dichiarante. Per quanto attiene il merito la C.D.T.T. prende atto che la gara si è conclusa correttamente in quanto nessuna delle due società ha interposto reclamo avverso la regolarità della stessa pertanto ogni censura in ordine alla sua regolarità formale, ivi compresa la mancata espulsione o comunque la mancata indicazione del calciatore Bidini fra i soggetti allontanati dal terreno di gioco nelle distinte di gara, appare ininfluente. Si rileva infine sul punto che i reclami contro eventuali errori tecnici dell’arbitro sono inammissibili mentre la condotta del predetto è comunque delegata ad appositi organi di categoria. Il Collegio ricorda che, a norma del dettato del C.G.S. la versione dei fatti fornita dall’arbitro costituisce prova privilegiata e, nel caso in esame, non vi è alcun motivo per dubitare del contrario in quanto il D.G. è stato preciso e puntuale nella descrizione degli accadimenti. A riprova della labilità della tesi difensiva si rileva la mancata contestazione sull’ultimo episodio imputato al Bidini ovvero quello relativo ai fatti avvenuti all’interno dello spogliatoio. Orbene il G.S. usando il termine “reiterare”, significa un comportamento ripetuto del calciatore e questo particolare evidenzia come l’arbitro ha chiaramente riconosciuto lo stesso in un momento successivo e fuori da ogni concitazione dovuta ad una situazione di trance agonistica. Se ciò è vero come è vero, la tesi difensiva che tende a delineare la figura dell’arbitro come un soggetto in difficoltà dovuta al caos del campo non può trovare albergo in questo giudizio. A riprova della pretestuosità del reclamo è comunque sufficiente mettere a confronto la tesi difensiva la quale esclude ogni azione del calciatore Bidini in relazione ai fatti contestati e le conclusioni del gravame ove si richiede una riduzione della sanzione. Orbene se un soggetto non ha commesso i fatti ascritti, per quale motivo chiede una riduzione della sanzione e non una sua cassazione completa? Per quanto concerne infine la quantificazione della sanzione in termini temporali, la C.D.T.T. conviene circa la sua assoluta adeguatezza così come correttamente e conformemente a giustizia determinata dal G.S. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it