COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 36 stagione sportiva 2010/20101. Reclamo della soc. Segromigno avverso dec. Del GST di Lucca. Squalifica del calciatore DE Iturbe fino al 20/10/2011. C.U 17 del 21.10.2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 36 stagione sportiva 2010/20101. Reclamo della soc. Segromigno avverso dec. Del GST di Lucca. Squalifica del calciatore DE Iturbe fino al 20/10/2011. C.U 17 del 21.10.2010. La societa’ Segromigno, pur non contestando i fatti che hanno determinato la squalifica del calciatore De Iturbe e scusandosi per il comportamento tenuto dal tesserato in occasione della gara San Cassiano – Segromigno del 16/10/2010, chiede a Questa CDT una riduzione della sanzione ritenuta troppo afflittiva in relazione ai fatti contestati. Chiede altresi’ di essere presente al momento della discussione del presente reclamo. La Commissione Disciplinate, esaminato il gravame lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 46 comma 4 CGS. Occorre ribadire ancora una volta, come i reclami in secondo grado debbano essere inviati alla commissione disciplinare entro i sette giorni successivi alla pubblicazione sul C.U del provvedimento che si intende impugnare. Orbene, nel caso che occupa, la soc. Segromigno ha inoltrato il reclamo il giorno 30/10/2010 a seguito del provvedimento che risulta pubblicato sul C.U 17 del 21/10/2010, due giorni dopo il termine perentorio stabilito. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo nel suo complesso anche in riferimento alla richiesta audizione. Ordina l’incameramento della tassa versata.
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