COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 30 stagione sportiva 2010/2011 Gara Virtus Camporgiano / Sillicagnana (1-1) Coppa Toscana di III categoria. In C.U. n.17 del 21/10/2010 Del. Prov. Lucca

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 30 stagione sportiva 2010/2011 Gara Virtus Camporgiano / Sillicagnana (1-1) Coppa Toscana di III categoria. In C.U. n.17 del 21/10/2010 Del. Prov. Lucca Reclama la società Virtus Camporgiano avverso la squalifica fino al 20/01/2011 inflitta al calciatore Telloli Giancarlo “Per avere appoggiato le mani sulla spalla del D.G. spingendolo lievemente.” La reclamante non contesta il fatto, tuttavia sostiene che la lieve spinta inferta all’arbitro da parte del proprio tesserato è stata causata da una precedente spinta ricevuta da quest’ultimo, il quale altro non ha potuto fare se non sbattere nel D.G. di conseguenza. Rileva le immediate scuse del calciatore e chiede una riduzione della sanzione oltre alla declaratoria di scontare la squalifica nel torneo ove questa è maturata. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma il gesto del calciatore che lo costringeva a retrocedere di mezzo metro. Lo stesso D.G. riporta inoltre un fatto accaduto alcuni giorni dopo la gara degno di attenzione. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione fornita dall’arbitro, al di la del fatto di assumere carattere di prova privilegiata, appare assolutamente convincente in quanto sottolinea la vivace protesta posta in essere dal Telloli che denota sicuramente un’attività propria e non indotta, come invece la reclamante vorrebbe far credere. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione la stessa appare congrua rispetto ai fatti contestati da scontarsi a tempo così come deciso dal primo giudice. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone la trasmissione degl’atti alla Procura Federale affinchè valuti le dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di supplemento di rapporto. Ordina l’addebito della tassa di reclamo
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