COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 32 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Real Cerretese A.S.D. avverso alla squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cutini Daniele per 6 gare ( C.U. n. 29 del 21/10/2010).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 32 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Real Cerretese A.S.D. avverso alla squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cutini Daniele per 6 gare ( C.U. n. 29 del 21/10/2010). La società Polisportiva Real Cerretese, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 17 ottobre 2010 contro la Società Intercomunale Monsummano, che così motivava: “Nel tentativo di colpire un giocatore avversario raggiungeva invece un compagno con un pugno al volto provocandogli conseguenze tali da costringerlo ad abbandonare il gioco. Di poi, lo stesso veniva trasportato presso presidio ospedaliero a mezzo ambulanza”. La Società reclamante eccepisce l'involontarietà del gesto. Il giocatore avrebbe semplicemente cercato di liberarsi da un'assillante marcatura strattonando l'avversario e, nel maldestro tentativo di occupare una migliore posizione in area, avrebbe del tutto fortuitamente colpito un proprio compagno di giuoco che era posizionato alle sue spalle. Pur stigmatizzando il gesto, che avrebbe potuto essere sanzionato con il calcio di rigore, la società insiste, ritenendo assolutamente colposa la condotta, nel chiedere una riduzione del provvedimento. All’udienza del 12 novembre 2010 veniva ascoltato, su delega del Presidente, il Sig. Marradi Enrico, in rappresentanza della Società il quale, dopo aver preso atto del supplemento, confermava il contenuto del reclamo ribadendo l'involontarietà dell'impatto; richiamando l'attenzione della C.D.T. sulle verosimili conseguenze prodotte da un vero pugno insisteva nella richiesta di riduzione della sanzione. La ricostruzione fornita appare parzialmente condivisibile. L'originario rapporto di gara riporta il fatto in modo del tutto compatibile con la dinamica riferita dalla società; il calciatore Cutini, sotto il diretto controllo del D.G. “...a giuoco fermo, probabilmente con l'intenzione di colpire un avversario che lo marcava colpiva con un pugno chiuso molto violento un suo compagno che si trovava alle sue spalle Il pugno è stato scagliato spingendo all'indietro violentemente il braccio destro nel tentativo di colpire un avversario senza peraltro volgere indietro lo sguardo”. Anche nel supplemento il D.G. ribadisce la frase “probabilmente con l'intenzione di colpire un avversario” e, pur ribadendo l'assoluta volontarietà del gesto attesta che il pugno veniva scagliato “senza volgere indietro lo sguardo per sincerarsi chi avrebbe colpito”. Orbene occorre ricordare che l'art. 19 comma 4 così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: […] b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).” Bisogna altresì precisare che, per giurisprudenza consolidata, la particolare violenza della lettera c) viene ipotizzata nei casi in cui la condotta abbia cagionato specifiche conseguenze fisiche o in quelli in cui sia ravvisabile una particolare volontà lesiva (dolo) dedotta dalle condotte poste in essere dal soggetto agente. Il problema sussiste dunque in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto e cioè la reale volontà di esercitare un atto violento. Nel caso concreto la C.D.T. ritiene che tale elemento soggettivo non possa essere rilevato. In alcune delibere adottate da questo organo di Giustizia Sportiva si è motivata la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo mediante il ricorso alla figura del “dolo eventuale” e cioè l'accettazione del rischio, da parte del soggetto agente, del possibile danno fisico cagionabile al soggetto passivo. Ovviamente tale elemento deve necessariamente transitare attraverso due distinte fasi e cioè la previsione dell'evento lesivo e la consapevolezza della possibilità concreta da parte del tesserato di cagionare tali lesioni ad un altro tesserato. In questo caso, pur dovendosi ritenere il gesto particolarmente pericoloso anche perché avvenuto a gioco fermo, è manifesto il palese errore del Cutini che, senza voltarsi, smanacciava violentemente all'indietro; il medesimo, pur ponendo in essere una condotta assolutamente volontaria e pericolosa, non voleva certamente colpire un proprio compagno di squadra (a meno che non sussistessero particolari motivi di astio tra i due, peraltro non evidenziati dalla società). Non sembra dunque che vi sia stata nel giocatore, anche dalla ricostruzione fornita compatibile con il racconto del D.G., la previsione dell'evento (colpo al compagno di squadra) e pertanto risulta insussistente l'elemento soggettivo doloso necessario per la piena operatività dell'articolo di riferimento; non sarebbe d'altronde credibile che il Cutini avesse sbagliato così platealmente obiettivo errando sia sulla posizione dell'avversario, sufficientemente distante, sia su quella del compagno a tiro di “manata”. La sanzione applicata dal G.S.T. deve pertanto essere ridotta non potendosi interamente addebitare al calciatore le conseguenze di un urto palesemente involontario (se non nell'ottica della sua potenziale lesività) e non potendo d'altronde seriamente ipotizzare le possibili lesioni nel caso in cui fosse stato colpito il calciatore avversario. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo e riduce la squalifica del giocatore Daniele Cutini a quattro giornate anziché sei disponendo la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it