COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 31 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Montuolo-Nave Avverso Esito Gara Montuolo-Nave Contro Acquacalda San Pietro A Vico Del 161010 Campionato Juniores Provinciali (C.U. N° 17 Dell’21102010)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 18 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
31 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Montuolo-Nave Avverso Esito Gara Montuolo-Nave Contro Acquacalda San Pietro A Vico Del 161010 Campionato Juniores Provinciali (C.U. N° 17 Dell’21102010)
Propone rituale reclamo la A.S.D. Montuolo-Nave avverso il provvedimento del G.S. Territoriale di Lucca che disponeva la ripetizione della gara in oggetto, sospesa al 30° del s.t. sul punteggio di 3-2 per il Montuolo.
Assume la reclamante che i fatti che portarono il D.G. a sospendere la gara furono messi in atto da tesserati della società Acquacalda San Pietro a Vico ed essendo pertanto di quest’ultima società la responsabilità della mancata conclusione della gara, chiede che gli venga assegnata la vittoria per 0-3, chiede altresì di essere udita in sede di discussione del reclamo.
Alla udienza del 12 novembre 2010, nonostante rituale convocazione, nessuno si presentava a discutere il reclamo per la società Montuolo-Nave, la C.D.T. anche in assenza della reclamante, previa relazione, procedeva all’esame del reclamo, decidendo di respingere il medesimo.
Risulta dal rapporto di gara, nè è messo in dubbio dalla reclamante che i fatti si siano svolti nel modo descritto dal D.G.
Quanto oggetto di reclamo, non è se i fatti che abbiano indotto il D.G. a decretare la sospensione della gara siano ascrivibili a fatto o colpa di una delle sue società, ma se la decisione dell’arbitro sia stata presa in modo formalmente corretto fosse giustificata e se, oggettivamente, vi fossero per il medesimo D.G. le condizione per portare o meno a termine la partita.
La giurisprudenza di questa C.D.T. è sempre stata univoca nel ritenere che le situazione per le quali l’arbitro possa o debba sospendere la gara devono essere originate da fatti gravissimi ed oggettivamente tali da mettere in pericolo l’arbitro stesso o alcuni dei partecipanti alla gara, e solo dopo che l’arbitro ha esercitato inutilmente tutto quanto in suo potere per poter proseguire la gara egli può sospendere.
Nel caso di specie anche se i fatti (come rilevato dal primo giudice) furono deplorevoli non erano tali da giustificare o autorizzare l’arbitro a sospendere la gara.
La decisione del primo giudice è pertanto del tutto condivisibile e va confermata respingendo il reclamo.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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