COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 47 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Sales A.S.D. avverso le squalifiche dei giocatori Riccomini Lorenzo fino al 30/04/2011 e Masotti Gabriele per quattro gare ( C.U. n. 20 del 10/11/2010).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
47 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Sales A.S.D. avverso le squalifiche dei giocatori Riccomini Lorenzo fino al 30/04/2011 e Masotti Gabriele per quattro gare ( C.U. n. 20 del 10/11/2010).
Con rituale e tempestivo gravame l'Unione Sportiva Sales adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., relativa alle squalifiche irrogate ai calciatori identificati in epigrafe.
Il reclamo si riferisce ai fatti accaduti nel corso dell'incontro casalingo disputatosi, in data 6/11/2010, contro la Società Virtus Poggibonsi.
Le squalifiche al calciatore Riccomini venivano così motivate dal G.S.T.:
Riccomini Lorenzo squalifica fino al 30/04/2011 “A seguito di decisione arbitrale afferrava il braccio del D.G. Strattonandolo con forza e proferendo verso lo stesso frasi offensive. Uscendo dal terreno di giuoco reiterava la propria condotta offensiva e irriguardosa verso l'arbitro. Sanzione aggravata perché capitano”
Masotti Gabriele squalifica per quattro gare “A fine gara offendeva il D.G. Togliendosi la maglia al fine di impedire all'arbitro la propria identificazione. Sanzione aggravata perché facente funzioni di capitano”.
La società Sales reclama eccependo, per entrambe le posizioni, l'erronea individuazione dei reali responsabili dei fatti che comunque vengono ridimensionati o parzialmente esclusi.
Anche volendo attribuire al Riccomini quanto descritto, l'atteggiamento del medesimo non si connoterebbero di alcuna volontà offensiva in quanto lo strattonamento sarebbe avvenuto al solo fine di richiamare l'attenzione dell'arbitro e non sarebbe ravvisabile nel gesto alcun intento, nemmeno potenzialmente, lesivo.
Il calciatore Masotti sarebbe poi totalmente estraneo ai fatti come attestato da molti testimoni e probabilmente il D.G. si sarebbe sbagliato forse perché distratto dalla confusione del fine partita.
Conclude pertanto per una congrua riduzione delle squalifiche.
All’udienza del 10 dicembre 2010 veniva ascoltato il rappresentante della Società reclamante che, avuta contezza del supplemento arbitrale, insisteva nelle doglianze inserite nel reclamo e ricordava il comportamento esente da censure disciplinari dei due calciatori.
A precisa domanda affermava che la società non era stata in grado di identificare gli autori dei fatti contestati.
Il Reclamo è infondato e deve essere respinto.
Per quanto concerne i contributi delle richiamate prove testimoniali questa C.D.T. ritiene di non potere valutare le stesse precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo.
Nel quadro univoco fornito dal D.G. nel suo rapporto e nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento anche al supplemento fornito.
Nello stesso il D.G. conferma quanto contenuto nel rapporto descrivendo per il giocatore Riccomini una condotta decisamente distante da quella ipotizzata dalla difesa che nega il gesto violento, gesto che invece l'arbitro qualifica precisamente.
L'arbitro poi conferma l'identificazione di entrambi i soggetti specificando di aver individuato precisamente anche il Masotti poiché lo stesso, pur senza maglia, aveva il numero stampato sui pantaloncini.
Peraltro occorre precisare che, anche a voler dar credito alla difesa della società per Riccomini – difesa che non appare convincente nell'omessa individuazione dell'eventuale reale responsabile – la conseguenza per il Codice di Giustizia Sportiva sarebbe la medesima.
Infatti l'Art. 3, titolato “Responsabilità delle persone fisiche” stabilisce al secondo comma: “Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.”
Occorre ricordare inoltre che entrambi i giocatori rivestivano la carica di Capitano, ruolo che li onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra; il venir meno a tale responsabilità, accentuato dalla necessità di fornire modelli comportamentali a ragazzi che gravitano ancora in ambito dilettantistico, giustifica le squalifiche comminate.
Le sanzioni applicate dal G.S.T. risultano pertanto corrette e adeguate.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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