COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 27 stagione sportiva 2010/2011 Gara San Frediano Calcio / Atletico Calci 2006 (0-5) del 9/10/2010. Campionato Provinciale Giovanissimi. In C.U. n.19 del 13/10/2010 Del. Prov. Pisa.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 27 stagione sportiva 2010/2011 Gara San Frediano Calcio / Atletico Calci 2006 (0-5) del 9/10/2010. Campionato Provinciale Giovanissimi. In C.U. n.19 del 13/10/2010 Del. Prov. Pisa. Reclama la società San Frediano Calcio, unitamente al genitore esercente la potestà, avverso la squalifica fino al 31/03/2011 inflitta al calciatore Bartalini Simone il quale “a fine gara offendeva il D.G. e sputava verso il D.G”. La reclamante contesta le imputazioni ascritte al proprio tesserato ammettendo che lo stesso ha unicamente sputato in terra senza voler colpire o recare offesa ad alcuno. Condanna il gesto riconducendolo ad un comportamento irriguardoso e non violento. Cita alcuni precedenti giurisprudenziali e ritiene che la sanzione debba essere mitigata in virtù della giovane età del Bartalini già provato dall’episodio. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma la volontarietà dello sputo diretto verso lo stesso che è stato schivato solo perché il D.G. si e’ tempestivamente spostato. Riferisce inoltre di un secondo sputo, senza colpire, al momento in cui è stata contestata l’espulsione. Conferma le offese. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione fornita dall’arbitro costituisce prova privilegiata dei fatti e, nel caso di specie, appare corretta. Unico appunto da rilevare nel resoconto del D.G sta nel fatto che il supplemento di rapporto contiene una precisazione non nota in prime cure. Infatti, dal rapporto di gara si evince che il Bartalini ha sputato addosso all’arbitro senza specificare il numero degli episodi che, nel secondo rapporto, vengono quantificati nel numero di due volte. Orbene, per consolidata giurisprudenza di questo Collegio, il gesto dello sputo è sempre stato considerato in maniera assolutamente negativa quale attività di scherno e spregio per la persona fatta bersaglio dello stesso. Lo sputo rappresenta quindi quanto di più deteriore possa esistere per screditare ed umiliare il destinatario del gesto. Pertanto, alla stregua di questa consolidata convinzione, la C.D. ha sempre condannato in maniera esemplare l’incolpato dell’attività predetta. Nel caso di specie, la volontarietà del gesto appare palese ed è da censurare anche perché posta in essere verso l’arbitro della gara che rappresenta il primo giudice della disciplina sportiva. In altri termini lo sputo volontario è stato indirizzato verso colui che, in quel momento, rappresentava l’Autorità e quindi l’Istituzione. La reiterazione del gesto aggrava la condotta del reo. Per quanto concerne la richiesta di clemenza in virtù del fatto che trattasi di un giovane calciatore, il Collegio, come più volte affermato, ritiene che il fattore età non possa essere considerato una scriminante, bensì un’aggravante ed una lunga squalifica potrà essere di vero aiuto al calciatore che avrà modo di riflettere sul gesto compiuto al fine di non ripeterlo in futuro, pena una sanzione maggiore in virtù della recidività. In punto di quantificazione della sanzione il Collegio dissente da quella inflitta dal G.S. in quanto non ritenuta congrua di per se e comunque non congrua in virtù della reiterazione del gesto verso il D.G. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo, cassa la decisione del G.S. che squalificava il sig. Bartalini Simone fino al 31/03/2011 ed in virtù del potere conferito per legge a questo Organo giudicante, squalifica il calciatore Bartalini Simone fino al 30/06/2011. Dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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