COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 58 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S. Vaianese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Ciardi Matteo per tre gare. C.U. n.25 del 25/11/2010

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 58 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S. Vaianese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Ciardi Matteo per tre gare. C.U. n.25 del 25/11/2010 A fine gara, uscendo dal recinto di gioco,il calciatore in oggetto protestava con toni irriguardosi nei confronti dell’arbitro. Entrando poi nello spogliatoio lo offendeva. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per tre gare. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società della Vaianese la quale, pur confermando i fatti contestati al proprio tesserato, ritiene che le proteste erano la conseguenza più della fatica accumulata durante tutta la partita, giocata in condizioni climatiche estreme, che una reale intenzione di voler offendere o diffamare il D.G. Pertanto, considerato anche che il calciatore in questione nel corso dei numerosi anni di attività sportiva si è sempre distinto per lealtà e correttezza, chiede una riduzione della squalifica. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato in sede di redazione del primo rapporto. Dall’esame degli atti prodotti questa Commissione ritiene provati i fatti ascritti al giocatore Ciardi Matteo. Ritiene altresì che, pur apprezzando la condotta processuale tenuta dalla reclamante,non vi sono gli spazi per una riduzione della sanzione essendo la medesima applicata in riferimento ai minimi edittali. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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